Corte di Cassazione sentenza n. 1689 del 16 gennaio 2013
PREVIDENZA SOCIALE – GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI – REATO – OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI – SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
massima
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Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali può deliberare il proscioglimento solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 11.7.2011 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cosenza, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata ex articolo 459 c.p.p. dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per difetto della condizione di cui alla Legge n. 638 del 1983, articolo 2.
Ha osservato il giudicante che le modalita’ di consegna della raccomandata da parte dell’ente previdenziale (fatta a tale (OMISSIS) C., evidentemente soggetto diverso dal destinatario, coincidendo il solo cognome, senza alcuna specificazione sul rapporto di convivenza con (OMISSIS)) e il modesto importo delle somme non versate confermano l’ipotesi della mancata conoscenza, essendo inverosimile che l’indagato si sia esposto al rischio di sanzioni penali sottraendosi volontariamente al pagamento di contributi per soli euro 371. Ha osservato altresi’ che la previa notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni – dal quale inizia a decorre il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere la versamento del dovuto – non puo’ essere sostituita dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio, per cui la mancata notifica dell’avviso di accertamento suddetto (con le prescritte indicazioni) e quindi il mancato decorso del termine esclude la procedibilita’ dell’azione penale.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge (Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1 bis conv. in Legge n. 638 del 1983, in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera b), rilevando che l’errore del giudice sta nell’aver dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di punibilita’ e nel non avere considerato che la notifica dell’avviso di accertamento puo’ essere validamente surrogata da altro atto che abbia effetto equipollente e quindi anche dalla notifica del decreto che dispone il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Ai sensi dell’articolo 459 c.p.p., comma 3, il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, gli restituisce gli atti. Come infatti ha gia’ affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari puo’ prosciogliere la persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilita’ di acquisirla: siffatta pronuncia non puo’ invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (cass. Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. dep. 21/04/2005 Rv. 231461; nel caso di specie, pero’, dagli atti non risultavano le circostanze per una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. in quanto dati certi erano sicuramente l’omesso versamento delle ritenute – e il relativo ammontare dell’importo qui poco rileva – nonche’ l’avvenuta spedizione della contestazione dell’accertamento mediante raccomandata diretta all’indirizzo del datore di lavoro, in (OMISSIS), cioe’ un atto sicuramente per porre il datore di lavoro in condizioni di venire a conoscenza dell’avviso e di provvedere a sanare la sua posizione previdenziale, anche perche’ in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione e’ a forma libera (cfr. Sez. 3, sentenza n. 26054 del 14.2.2007 Ud. Dep. 06.07.2007 rv. 237202).
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
Gli atti in ogni caso vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
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