Corte di Cassazione sentenza n. 170 del 4 gennaio 2011 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – REGISTRO – LITISCONSORZIO – NOTIFICA NON TEMPESTIVA APPELLO – VALENZA DI ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRADDITTORIO

massima

______________

Nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio, nonchè del consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua deve ritenersi che la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. 

_____________

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. …/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 33/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 01, il 18.01.2007 e DEPOSITATA il 14 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, proposto nei confronti delle contribuenti, litisconsorti in primo grado, M.A. e M.L..

Tanto nella considerazione che il rilevato difetto di notifica dell’appello relativo a M.L., giustificasse la declaratoria di inammissibilità e che il vizio fosse idoneo ad inficiare anche la notifica nei confronti della litisconsorte M.A., ancor quando eseguita regolarmente.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 49 e 53, nonchè degli artt. 331 e 332 c.p.c..

3 – La contribuente M.A., giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile ed infondata, mentre l’intimata M.L. non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra doversi definire in base al principio secondo cui nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perchè, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. nn. 12958/2004, 10902/2001), nonchè del consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua deve ritenersi che la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonchè l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. nn. 17828/2002, 2981/2002, 4986/2001).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria di M.A. del 03.11.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR del Lazio, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio in appello, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.