CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2013, n. 17001
Tributi – Obbligazione tributaria – Estinzione per compensazione – Ammissibilità – Principio regolatore – Espressa previsione normativa – Art. 8 dello statuto del contribuente – Deroga – Insussistenza
Svolgimento del processo
1. G. D. I. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 47/51/10, depositata il 26 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione, inerente alla cartella di pagamento, relativa all’Irpef, Irap ed Iva per il 2002, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che, come indicato dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi per il 2001, il credito d’imposta per gli anni precedenti e l’altro inerente a quello in argomento risultavano compensati, mediante il mod. F24, come anche meglio specificato ai righi RN30 e RN31 della medesima, senza che la documentazione prodotta da I. fornisse la prova che quel credito, relativo cioè al 2001, non fosse stato compensato. Né aveva dimostrato che le imposte riguardanti l’annualità d’imposizione in questione potessero o dovessero essere compensate col credito rivendicato per l’anno precedente. L’agenzia delle entrate si è solo costituita, senza svolgere alcuna difesa.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR da un lato riteneva che l’appellante avesse un credito d’imposta inerente al 2001, dall’altro invece negava che egli potesse compensarlo con il debito d’imposta del 2002, e cioè di quello d’imposizione.
Il motivo è inammissibile perché generico, atteso che il ricorrente non ha riportato integralmente il tratto del ricorso in appello, con cui avrebbe addotto la censura, né quello indicato in quello introduttivo. In ogni caso comunque esso è infondato, atteso che in tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d’imposta può essere esercitata soltanto
nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui all’art. 25 del 1972, n. 633, derivando tale preclusione dagli articoli 32, comma 2°, e 55, comma 1°, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16257 del 23/07/2007, n. 4246 del 2007). D’altronde in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell’art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (V. pure Cass. Sentenze n. 12262 del 25/05/2007, n. 22872 del 2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, e logicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.