Corte di Cassazione sentenza n. 1709 del 14 gennaio 2013
PROCESSO PENALE – OMESSO VERSAMENTO IVA – COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE – SEQUESTRO PREVENTIVO DELL’IMMOBILE
massima
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È legittimo il sequestro di un immobile costituente un fondo patrimoniale. Questo perché il bene rimane nella disponibilità del proprietario, avendo solo un vincolo di destinazione. I beni costituenti un fondo patrimoniale «rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, avendo solo un vincolo di destinazione». Pertanto, questi continuano ad appartenere al proprietario e «possono essere, perciò, sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza di reati a lui ascritti».
Nemmeno l’ipoteca volontaria sul bene fa venir meno il sequestro, anche perché né il sequestro né la successiva confisca intaccherebbero in alcun modo «il legittimo diritto del creditore ipotecario al pieno soddisfacimento del suo credito».
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 29 marzo 2012, il Tribunale di Genova, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale, eseguito su un immobile, in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, contestato all’indagata per avere omesso, nella sua qualità di legale rappresentante di una società, di versare all’erario l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2007 per circa Euro 90.000,00.
2. – Avverso l’ordinanza l’imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione, rilevando che l’immobile oggetto di sequestro sarebbe stato conferito ad un fondo patrimoniale con atto del 13 aprile 2007, trascritto il 20 aprile 2007 e sarebbe perciò appartenente – secondo la prospettazione difensiva – “a soggetti estranei al fatto di reato”. Aggiunge la ricorrente che l’immobile in questione sarebbe gravato da un’ipoteca volontaria in favore di una banca per il valore di Euro 310.000,00, iscritta nell’anno 2002; né il Gip avrebbe comunque argomentato circa l’effettiva disponibilità del bene in capo all’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
La ricorrente assume, in punto di diritto, che i beni conferiti ad un fondo patrimoniale non potrebbero essere oggetto di confisca né, tanto meno, di sequestro per equivalente, dovendo essere considerati come appartenenti “a soggetti estranei al reato”.
Tale assunto si pone in contrasto con quanto affermato da questa Corte circa la natura del fondo patrimoniale. Si è, infatti, più volte precisato che i beni costituenti detto fondo rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, avendo solo un vincolo di destinazione; con la conseguenza che essi continuano ad appartenere al proprietario e che possono essere, perciò, sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza di reati a lui ascritti. Il trasferimento della proprietà dei beni costituiti in fondo a soggetti terzi diversi dei coniugi è, infatti, solo eventuale e deve essere in ogni caso provato da chi intenda trame conseguenze (sez. 3, 14 gennaio 2010, n. 6290, Rv. 246191; sez. 2, 27 giugno 2007, n. 29940, Rv. 238760). L’onere di motivare circa l’effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni conferiti nel fondo patrimoniale sussiste, dunque, per il giudice di merito, nel solo caso in cui risulti dall’atto costitutivo la cessione formale della proprietà o di quote della proprietà di detti beni (sez. 3, 3 febbraio 2011, n. 18527).
Si tratta di principi che trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui il Tribunale del riesame ha preso le mosse dalla circostanza che, dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale, risulta che i cespiti immobiliari conferiti al fondo stesso dall’indagata restano “di sua esclusiva e personale titolarità” e che questa se ne “riserva la proprietà” e vi ha correttamente fatto conseguire l’appartenenza di tali beni in capo all’indagata e la loro sottoponibilità a sequestro e a confisca.
Né a tale conclusione può opporsi, in punto di diritto, quanto rilevato dal ricorrente circa l’esistenza, sul bene sequestrato, di un’ipoteca volontaria in favore di una banca, perché il sequestro e la successiva confisca non fanno venire meno il peso esistente sul bene, né intaccano in alcun modo il legittimo diritto del creditore ipotecario al pieno soddisfacimento del suo credito.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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