Corte di Cassazione sentenza n. 17232 del 09 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – DATORE DI LAVORO – CROLLO DELLE CAPRIATE E INFORTUNI – NECESSARIA VERIFICA E CONTROLLO DEL PSC E ADEGUAMENTO DELLO STESSO
massima
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Vi è la responsabilità di un coordinatore dei lavori per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore e per lesioni colpose in danno di altro lavoratore. Mentre i due lavoratori si trovavano in cima ad una delle capriate di una copertura e ne stavano fissando l’apice alle traversine metalliche che le collegavano tra loro ed erano destinate a sostenere la struttura, il manovratore della gru, dipendente della ditta costruttrice, nell’effettuare la manovra di sollevamento della traversina che doveva essere montata in quel momento, aveva urtato per errore la capriata su cui stavano lavorando i due operai, provocandone il cedimento e – in una sorta di “effetto domino” – il crollo di tutte le altre capriate già montate. I due operati erano precipitati al suolo ed il primo aveva riportato un trauma cranico, toracico ed addominale a seguito del quale era deceduto, mentre il secondo aveva riportato lesioni gravi.
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Fatto
Con sentenza in data 21.11.2007 il Giudice monocratico del Tribunale di Rovigo affermava la penale responsabilità di (Omissis) in ordine al delitto di omicidio colposo (in danno del lavoratore (Omissis)) e lesioni colpose (in danno del lavoratore (Omissis)) di cui all’articolo 589 c.p., comma 4, aggravato ai sensi del comma 3 e 4 (commesso il (Omissis)), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa con la non menzione della condanna, di mesi nove di reclusione con circostanze attenuanti generiche valutate come prevalenti (secondo il calcolo in motivazione), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (Omissis). Con la medesima sentenza veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del (Omissis) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 perchè estinto per prescrizione.
L’imputazione era stata elevata a seguito della morte – avvenuta il (Omissis) – del lavoratore (Omissis) e delle lesioni personali gravi patite da un secondo lavoratore – (Omissis) – a seguito di sinistro verificatosi in (Omissis) all’interno di un cantiere relativo alla ristrutturazione di un edificio storico industriale destinato a centro studi polifunzionale nel quale erano impegnati i dipendenti di più ditte, e che per questo prevedeva la presenza di un responsabile per la sicurezza e coordinatore dei lavori, quale era il (Omissis).
Secondo la ricostruzione del Tribunale, mentre il (Omissis) ed il (Omissis) si trovavano in cima ad una delle capriate della copertura dell’aula magna e ne stavano fissando l’apice alle traversine metalliche che collegavano le capriate tra loro ed erano destinate a sostenere la struttura, il manovratore della gru, (Omissis), dipendente della ditta costruttrice (Omissis), nell’effettuare la manovra di sollevamento della traversina che doveva essere montata in quel momento, aveva urtato per errore la capriata su cui stavano lavorando i due operai, provocandone il cedimento e – in una sorta di “effetto domino” – il crollo di tutte le altre capriate già montate. Il (Omissis) ed il (Omissis) erano precipitati al suolo ed il primo aveva riportato un trauma cranico, toracico ed addominale chiusi a seguito del quale era deceduto, mentre il secondo aveva riportato lesioni gravi, consistite in ferite ed in plurime fratture costali, al bacino ed agli arti.
Il Giudice del Tribunale spiegava che la procedura adottata per la sistemazione delle capriate -smontaggio, pulitura, e riverniciatura, e successivo rimontaggio-corrispondeva a scelta diversa da quella ipotizzata inizialmente, dato che il progetto contemplato nel PSC prevedeva la sabbiatura delle carpenterie metalliche senza smontaggio, effettuato in quota e la ditta alla quale era stato assegnato in subappalto tale lavoro – la (Omissis), che impiegava anche dipendenti di altre ditte, come gli stessi (Omissis) e (Omissis), aveva in un secondo tempo variato il programma.
Con sentenza in data 16.5.2011 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di quella predetta, dichiarava non doversi procedere nei confronti del (Omissis) anche in ordine al reato di cui al capo b) (cioè quello ex articolo 589 c.p.) perchè estinto per prescrizione e confermava nel resto (cioè quanto ai profili civilistici nei confronti dalla parte civile sopra indicata).
In motivazione, la Corte territoriale precisava che era decorso il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi secondo la previgente e piu’ favore normativa, tenuto conto anche del termine di sospensione pari a mesi 3, giorni 22 e mesi 11 giorni 20 (cioè complessivamente anni 1, mesi 3, giorni 12).
La Corte condivideva gli argomenti svolti dal giudice di primo grado con particolare riguardo ai profili di colpa riconducibili all’omesso adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, alla inadeguata attività di informazione in merito alle modifiche apportate all’originario progetto dei lavori per quanto riguarda le attività che avevano determinato il sinistro e alla sussistenza di nesso causale tra condotta colposa ed eventi.
Infatti, riteneva che l’avvenuto smontaggio e rimontaggio delle capriate aveva creato i presupposti per l’installazione di opere precarie ed un rischio di crollo che altrimenti non sarebbe esistito se – come previsto originariamente dal piano di sicurezza – il ripristino delle travi capriata in carpenteria metallica fosse avvenuto mediante sabbiatura e trattamento antiruggine in sede, senza smontaggio: in questo caso sarebbe esistito il rischio di caduta dall’alto dei lavoratori, ma non quello della caduta delle intere strutture, come si era poi verificato.
Riteneva la Corte di appello che, sebbene alla ditta appaltatrice (Omissis) fosse stato preventivamente consegnato il piano di sicurezza di ciascuna ditta che operava sul cantiere, tra cui la (Omissis), sotto la cui direzione stavano eseguendo i lavori nei quali erano occupate le due vittime del sinistro, e che il POS di tale ditta contemplasse la previsione dei lavori secondo le modalità effettivamente prescelte e relativi rischi e misure di sicurezza, non poteva intendersi sufficiente a creare adeguata circolazione delle notizie e diffusione delle informazioni sui rischi conseguenti alle modifiche apportate al programma originario: ben più efficace sarebbe stato l’adeguamento del piano di coordinamento che avrebbe dovuto essere modificato in funzione dell’esigenza di far circolare le informazioni in ordine alle diverse modalità operative in concreto individuate dalla (Omissis). Non poteva ritenersi ottemperato l’onere di adoperarsi in ogni forma per “assicurare” l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, cioè il (Omissis). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (Omissis), dolendosi della ritenuta responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro, contestando le argomentazioni motivatorie addotte a sostegno dal giudice a quo ed in particolare l’assenza di prova del nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento. Contesta, inoltre, la ritenuta violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5.
Diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova premettere che il ricorso deve ritenersi circoscritto ai profili civilistici, confermati dalla sentenza impugnata, laddove per quelli penali, la dichiarata estinzione dei reati per prescrizione, non può essere suscettibile di annullamento, non essendo stati addotti elementi evidenti, ritraibili dagli atti, che consentano di ravvisare la possibilità di un proscioglimento nei merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2. Le censure mosse hanno riproposto in buona parte le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice, unitamente a quello di primo grado, disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile (pagg. 5-9 sent.) e sostanzialmente tendono a sovrapporre una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal Giudice di merito. Orbene, il ricorrente si duole del vizio motivazionale laddove, oltre a quanto sopra evidenziato (sul nesso causale e la violazione della norma specifica) si erano trascurate le osservazioni contenute nell’atto di appello in ordine alla pretesa ininfluenza della variazione di programma sulla dinamica dell’infortunio e l’illogicità delle affermazioni contenute in motivazione circa l’insufficienza del piano di sicurezza e coordinamento che portava dichiaratamente “integrati” i piani di sicurezza delle singole ditte operanti, a creare adeguata circolazione delle notizie sui rischi conseguenti alle modifiche apportate al programma originario.
Al riguardo, anzitutto non va trascurato che (Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187) “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette”.
Ma deve, ad ogni modo, rilevarsi come la motivazione dell’impugnata sentenza, con dovizia di puntuali argomentazioni, abbia esaustivamente e globalmente risposto, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, alle doglianze mosse dall’appellante, evidenziando come dalle dichiarazioni raccolte nel dibattimento di primo grado l’attività di verifica e controllo del PSC e di adeguamento dello stesso incombente sul prevenuto nella qualità di responsabile per la sicurezza e coordinatore dei lavori, non era stata adeguatamente assicurata, non essendo sufficiente un’attuazione con genetiche e non documentate segnalazioni, tanto meno nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, laddove avrebbe dovuto essere messa in atto direttamente nei confronti di tutto il personale del cantiere: sicchè la consapevolezza di talune circostanze (come la precarietà delle capriate da parte del manovratore della gru), avrebbe indotto una sua maggiore attenzione così prevenendo almeno in parte, o eludendo in concreto, il rischio del crollo: nè per giungere ma siffatte logiche conclusioni, peraltro addotte in via meramente dimostrativa, il giudice di merito poteva essere tenuto a dar conto del preventivo vaglio e verifica di una sequenza di accadimenti (elencati in ricorso) che rappresenta, a ben vedere, implicito e logico presupposto della sua argomentazione. Di conseguenza, è stato ineccepibilmente ritenuto che il corretto operare del (Omissis) “avrebbe con elevatissima probabilità influito sulla concatenazione causale degli eventi” culminati nel sinistro.
Del resto, giova rammentare che il nuovo testo dell’articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e) come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo” (che, per il principio di “autosufficienza” del ricorso, devono essere comunque allegati) non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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