Corte di Cassazione sentenza n. 17412 del 09 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – PREDISPOSIZIONE DELLE IMPALCATURE E PONTEGGI EDILI – CANTIERE E LAVORI IN SOSPENSIONE A PIU’ DI 2 MT DAL SUOLO – VARIE CONDOTTE POSTE IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
massima
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I ponteggi e le opere provvisionali previsti dall’art. 16 del D.P.R. 164/1956, vanno predisposti solo quando i lavori si eseguono ad altezza superiore ai due metri.
Ai sensi dell’art. 16 d. p. r. n. 164 del 1956, il datore di lavoro è tenuto a predisporre adeguate impalcature o ponteggi per i lavori che debbano eseguirsi a più di due metri dal suolo e tale mezzo di prevenzione può essere sostituito dalle cinture di sicurezza solo quando ne risulti impossibile l’adozione (Cass. civ., Sez. lavoro, 19/06/1990, n. 6141); pertanto, una volta accertato che l’infortunio occorso al lavoratore è casualmente riferibile alla mancata predisposizione del mezzo suddetto e che la predisposizione stessa non risulta impossibile, non assume rilievo esimente della responsabilità del datore di lavoro la circostanza che questo abbia dotato i lavoratori di cinture di sicurezza.
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Fatto
1. (Omissis) era imputato: a) Legge n. 164 del 1956, articolo 77, lettera a), b) e c) perchè, presso il cantiere sito in (Omissis), non venivano realizzate idonee opere provvisionali per i lavori da eseguirsi ad altezza superiore a m. 2 (articolo 16); l’apertura nel solaio non era protetta da idoneo parapetto (articolo 68); il parapetto realizzato lungo il ciglio dello scavo non era allestito con buon materiale ed a regola d’arte (articolo 7); presso il ciglio dello scavo, veniva realizzato un deposito di materiale e costruita baracca adibita a spogliatoio senza puntellare la parete (articolo 14); la passerella di collegamento con la costruzione non veniva realizzata in buon materiale e presentava larghezza inferiore a cm 60 (29); la viabilità all’interno del cantiere non era resa sicura per presenza di vario materiale tale da ostacolare il libero transito dei lavoratori (articolo 4); b) Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 58, in quanto, presso il cantiere stesso, non veniva messo a disposizione dei lavoratori gabinetto e lavabo con acqua corrente (articolo 39) nè locale spogliatoio idoneo, convenientemente arredato con armadietti e panche (articolo 40); c) Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389, lettera a), b) e c) perchè presso il cantiere suddetto, i conduttori elettrici erano posizionati a terra e privi di protezione nei tratti soggetti a danneggiamento per causa meccanica (acc.to in (Omissis)).
Con sentenza del 16 febbraio 2011 il tribunale di Velletri dichiarava il (Omissis) colpevole del reato di cui al capo a) con riferimento alle fattispecie di cui alla Legge n. 164 del 1956, articoli 16, 7 e 4 e, concesse le attenuanti generiche, unificati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre dichiarava non dovessi procedere nei confronti del (Omissis) per tutti gli altri reati estinti per avvenuto adempimento alle prescrizioni dell’organo di vigilanza nei termini, nonchè per avvenuto pagamento.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione.
Diritto
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente deduce che egli non aveva più la disponibilità del cantiere edile e quindi non poteva assicurare il mantenimento della sicurezza del medesimo. In via subordinata il ricorrente chiede dichiararsi estinti di reati per prescrizione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce circostanze di fatto – qual è l’asserita non disponibilità del cantiere – che evocano la valutazione delle risultanze probatorie rimesse all’apprezzamento del giudice di merito, nella specie sufficientemente e non contraddittoriamente motivato. In particolare il tribunale ha rilevato che emergevamo dal verbale di sequestro della USL del 14.12.2005 tutte le condotte poste in essere in violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, quali poi descritte al capo d’imputazione. Successivamente è risultato che l’imputato, pur avendo posto in sicurezza il cantiere sotto vari aspetti, non ha però pienamente ottemperato alle prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 16, 7 e 4 e dunque, soltanto per queste violazioni il tribunale lo ha ritenuto penalmente responsabile.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell’impugnazione, e non sopravvenuta, sicchè non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre – 21 dicembre 2000, n.32, De Luca).
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
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