Corte di Cassazione sentenza n. 17412 del 12 ottobre 2012
LAVORO – LAVORO GIORNALISTICO – ACCERTAMENTO – ATTIVITA’ GIORNALISTICA – QUALIFICAZIONE – SUBORDINAZIONE – CARATTERI – CRITERI – INDIVIDUAZIONE LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – NATURA DEL RAPPORTO – ACCERTAMENTO – CRITERI – FATTISPECIE RELATIVA A LAVORO GIORNALISTICO
massima
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Ai fini della qualificazione dell’attività giornalistica, consistente nella prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento ed all’elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo di tale attività – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro.
I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, B. C., deducendo di avere lavorato in qualità di cronista addetta alla redazione bolognese del quotidiano La Repubblica dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1997, quando era stata licenziata verbalmente, aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata di tale rapporto di lavoro di tipo giornalistico (quale collaboratore fisso fino al 30.6.89, di praticante redattore fino al 31.12.90, di redattore di prima nomina fino al 30.6.92 e di redattore ordinario da tale ultima data) e la dichiarazione di inefficacia (in quanto comunicato oralmente), di nullità (in quanto di natura ritorsiva) o l’annullamento (poiché privo di giusta causa e giustificato motivo) del licenziamento comunicatole il 28 febbraio 1997, con la condanna dell’allora s.p.a. Editoriale La Repubblica (oggi s.p.a. Gruppo editoriale L’Espresso) a pagarle le differenze retributive tra quanto corrispostole nel corso del rapporto e quanto ad essa spettante secondo il C.C.N.L. applicabile, a reintegrala in servizio con le conseguenze di cui all’art. 18 S.L. (o in subordine a pagarle le spettanze di fine rapporto), a risarcirle il danno da omissione contributiva e a pagarle la somma di euro 51.645,69 per i titoli indicati al par. XI del ricorso.
La domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (sia in qualità di redattore che di collaboratore fisso, domanda quest’ultima estesa in via subordinata in appello all’intero rapporto) è stata respinta sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’appello di Bologna, quest’ultima con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande.
Con ricorso notificato il 23 dicembre 2006-2 gennaio 2007, B. C. chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna.
Il Gruppo editoriale L’Espresso resiste alle domande della C. con rituale controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Col primo motivo di ricorso, B. C. denuncia la violazione degli artt. 2094 c.c., 2 L. n. 69/63, 2 e 3 C.N.L.G. nel testo reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961, 1362 c.c. nella interpretazione dei C.N.L.G. successivi, 112, 115, 116 e 247 c.p.c. nonché il difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
In proposito, il motivo investe anzitutto l’affermazione della sentenza secondo la quale le tesi della C. muoverebbero da un concetto di subordinazione nel lavoro giornalistico qualitativamente diverso da quello previsto dall’art. 2094 c.c., valorizzando “‘il solo elemento dell’estensione temporale della prestazione resa e della sua continuità, ravvisandone poi il contenuto minimo nella peculiare connotazione che tale elemento assume per la figura del collaboratore fisso”.
L’altra affermazione della Corte d’appello oggetto di censura è quella secondo la quale il Tribunale avrebbe dato comunque correttamente atto, alla luce dell’istruttoria svolta, “dell’insussistenza della subordinazione in ordine ai criteri complementari e sussidiari – della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro – individuati quali elementi probatori della stessa, valutandone la rilevanza complessiva in relazione ai fatti riferiti dai testi”.
Il primo assunto, secondo la ricorrente, non terrebbe conto delle allegazioni in fatto e in diritto e delle domande contenute nel ricorso di primo grado e in appello, ove ella aveva sostenuto che il suo lavoro aveva le caratteristiche della figura del collaboratore fisso fino al 30 giugno 1989 e poi del redattore.
Quanto al periodo successivo al 30 giugno 1989, le allegazioni della ricorrente avrebbero indicato, come elementi caratteristici della subordinazione, l’obbligo di lavorare in redazione per otto ore al giorno e la sottoposizione alle disposizioni impartitele dei capi servizio in ordine al lavoro da svolgere, elemento tipico della subordinazione “tradizionale”.
Con riferimento al secondo assunto, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione del giudice di primo grado, senza prendere in considerazione le censure dell’appellante e senza procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie.
L’appellante aveva infatti censurato le valutazioni del giudice di primo grado richiamando specificatamente le dichiarazioni testimoniali in ordine all’elemento fondamentale per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall’assoggettamento della ricorrente alle disposizioni del responsabile della redazione, trascurate dal giudice di primo grado che a-veva viceversa fatto ricorso ai criteri sussidiari, quasi che difettasse la deduzione e prova di quello principale.
La ricorrente riporta, in proposito, i rilievi che avrebbe effettuato nell’atto di appello in ordine alle dichiarazioni testimoniali relative alla sua presenza quotidiana nella redazione, alla durata della prestazione lavorativa giornaliera, al suo assoggettamento alle disposizioni e al controllo dei capi servizio, all’utilizzo in via esclusiva di una scrivania in redazione, all’utilizzazione di attrezzature della redazione con le stesse modalità dei redattori, etc.
Da tutte queste testimonianze, ove prese correttamente in considerazione dalla Corte territoriale, sarebbe altresì emerso che alla C. era stata attribuita la responsabilità dell’informazione locale del giornale in materia di musica rock e contemporanea nonché la titolarità di ben due rubriche fisse giornaliere e che lo svolgimento di tali compiti comportava quantomeno una quotidiana presenza in redazione per alcune ore, la sottoposizione a costanti direttive del capo servizio e degli altri preposti quanto alla variabilità e consistenza delle prestazioni richieste nel tempo.
Tuttavia la Corte avrebbe apoditticamente affermato che quanto dedotto non varrebbe ad individuare obblighi giuridicamente rilevanti, ma unicamente comportamenti attuati nel reciproco interesse delle parti del rapporto e, per l’imprenditore, nell’esplicazione di poteri di coordinamento che sussistono anche con riguardo alle prestazioni dei collaboratori autonomi.
Con ciò,
ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte circa la rilevanza, in sede di qualificazione del rapporto, dei comportamenti effettivi delle parti;
affermando una distinzione tra direzione e coordinamento senza specificarne i connotati;
non dando il giusto rilievo al fatto che per determinate prestazioni, in particolare quelle di tipo intellettuale e soprattutto nel settore giornalistico, devesi tener conto della attenuazione della posizione di soggezione del prestatore (citando in proposito l’art. 2 della legge n. 69 del 1963, che afferma l’autonomia professionale del giornalista anche nei confronti dell’editore e l’art. 6 C.N.L.G. – 7 di quello efficace erga omnes – secondo cui i poteri di organizzazione dei redattori non spettano all’editore ma al direttore);
dimenticando che questa Corte privilegia, nella qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico, l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni lavorative nell’organizzazione di impresa con la permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni della direzione;
valorizzando erroneamente meri giudizi espressi da alcuni testi oppure circostanze quali l’osservanza di un orario fisso, la mancata partecipazione al lavoro di “cucina redazionale”, la mancata prestazione di lavoro straordinario, la mancata partecipazione alle riunioni della redazione, non corrispondenti alle risultanze istruttorie e comunque secondari o irrilevanti sul piano considerato.
Infine, la Corte aveva valorizzato un mero giudizio di un teste (capo della redazione bolognese), che aveva genericamente affermato che la C. avrebbe avuto la possibilità di rifiutare di svolgere i servizi propostile senza specificare se ciò era mai di fatto avvenuto, in quante e quali occasioni e eventualmente con quali giustificazioni da parte della giornalista.
2 – Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2094 c.c., 2 L. n. 69/63, 2 e 5 C.N.L.G. nel testo reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961, 1362 c.c. nella interpretazione dei C.N.L.G. successivi, 112, 115, 116 e 247 c.p.c. nonché il difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
In via subordinata, l’appellante aveva chiesto il riconoscimento dello status di collaboratrice fissa ai sensi dell’art. 2 del contratto collettivo, con conseguente adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., indicando, come circostanze idonee a configurare i relativi requisiti, l’affidamento di due rubriche quotidiane e l’incarico di provvedere stabilmente all’informazione in materia di musica rock e contemporanea.
La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità di un tale rapporto, non ravvisando la “compilazione di una rubrica” nella redazione di brevi note su avvenimenti di spettacolo e di cultura e nella presentazione di ristoranti caratteristici affidate alla ricorrente e escludendo che questa potesse essere ritenuta responsabile di un servizio, “posto che è incontroverso in causa che non era l’unica a scrivere articoli su eventi musicali”.
La prima affermazione sarebbe apodittica, anche alla luce del fatto che in appello si erano evidenziate le testimonianze che riferivano il contrario e non avrebbe preso in esame i documenti prodotti, dai quali, ad esempio in tre occasioni, risultavano veri e propri articoli di commento; così violando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con vizio di motivazione.
Inoltre la Corte avrebbe violato gli art. 2 del C.N.L.G. e 1362 c.c., con vizio di motivazione, non spiegando il perché la “riduzione in poche parole di comunicati stampa ” non configuri attività di compilazione di una rubrica.
Anche la seconda affermazione sarebbe apodittica, avendo la Corte omesso l’esame delle allegazioni del ricorso e delle risultanze istruttorie, da cui emergeva che la C. si era sempre occupata (principale articolista) di musica rock e contemporanea, mentre di altri eventi musicali si occupavano altri, addetti al servizio Spettacoli. Del resto l’art. 2 del C.N.L.G. parla di “impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti”.
Infine, col terzo motivo viene richiamato il quarto motivo dell’appello, dichiarato assorbito dalla Corte territoriale, in ragione del fatto che esso presuppone la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Trattasi della richiesta di dichiarazione di inefficacia (in quanto intimato oralmente), nullità (in quanto determinato da un motivo illecito) o di annullamento (perché privo di giusta causa o giustificato motivo) del licenziamento, la pronuncia sulla quale andrebbe pertanto demandata at giudice di rinvio, in caso di cassazione della sentenza per uno degli altri due motivi di ricorso.
Segue, nel ricorso, la trascrizione integrale delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di merito.
Il ricorso è fondato nella parte in cui censura il vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico della C., per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, con conseguente assorbimento delle altre censure, che dovranno essere prese in esame dal giudice di rinvio nel caso in cui addivenga alla qualificazione del rapporto giornalistico tra le parti in termini di subordinazione.
Giova premettere che, in terna di accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa o accordo tra le parti potrebbe, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, recentemente Cass. 22. novembre 2010 n. 23638) assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi – come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 1993 – l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.
Questa Corte ha poi ripetutamente affermato, con riguardo alla distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, che le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono comunque sulla diversa volontà manifestata, anche per iscritto, dalle parti, ben potendo le qualificazioni ivi operate risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla oppure essere superate nei fatti dal concreto svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. ad es., Cass. 27 luglio 2009 n. 17455).
Con particolare riferimento all’argomento della qualificazione dell’attività giornalistica (consistente in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione: v., da ultimo, Cass. 29 agosto 2011 n. 17723), sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo di tale attività – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro (cfr. ad es. Cass. 2 aprile 2009 n. 8068).
In sostanza, dato differenziale nella qualificazione è e resta l’accertamento del requisito dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi peraltro, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione, che comporta una ampia autonomia professionale del giornalista e non tollera normalmente l’inquadramento entro rigidi parametri spaziotemporali. Ne consegue che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass. 7 settembre 2006, n. 19231).
Sull’argomento, è stato ulteriormente ribadito (Cass. 6 marzo 2006 n. 4770) che sono configurabili gli estremi della subordinazione nell’attività giornalistica – considerate anche le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall’art. 2094 cod. civ. – qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un’attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche e della persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali.
Ed ancora, è stato ricordato (Cass. 23 settembre 2005 n. 18660) che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita. Con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione.
Questi essendo le regole elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte nella qualificazione giuridica della subordinazione, in particolare, nel campo dell’attività giornalistica, devesi in primo luogo rilevare (sia pure nei limiti in cui è possibile in questa sede di legittimità il controllo sulla motivazione delle sentenze di merito: su cui cfr., per tutte, Cass. n. 4770/06, cit.) che erroneamente la Corte territoriale, che a quelle regole dichiara di ispirarsi, afferma che la ricorrente non vi si sarebbe attenuta nell’esporre le proprie pretese. La C. ha viceversa evidenziato, fin dal proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, richiamato nel ricorso, la sua dipendenza dal potere direttivo e di controllo dei responsabili della redazione, espressi nella sua soggezione ad una presenza giornaliera nella redazione ed al controllo del suo operato; nella stesura, secondo la scelta di volta in volta espressa dal capo servizio, di articoli su argomenti di musica contemporanea costituenti il principale contenuto dell’attività oggetto del contratto e dei temi di volta in volta da trattare (in maniera più o meno estesa) per le due rubriche affidatele nel tempo e relative, rispettivamente, (“Appuntamenti”) agli avvenimenti di musica, spettacolo e cultura più significativi nella giornata e (“Un’idea per la sera”, fino al 7 gennaio 1991) all’indicazione e presentazione dei più caratteristici ristoranti regionali; e infine nella disponibilità a spostare, in estate, l’oggetto delle proprie prestazioni giornalistiche sulla riviera adriatica o a svolgere incarichi straordinari, di volta in volta richiestile dai responsabili della redazione bolognese (v. la realizzazione dell’inserto settimanale di Repubblica dedicato ai più importanti parchi bolognesi).
Nella valutazione che è stata operata del materiale istruttorio raccolto, la Corte territoriale ha poi ritenuto di escludere la subordinazione sulla base della considerazione di indicatori del tutto secondari o irrilevanti su tale piano, oppure inerenti alla distinzione tra la figura del redattore o quella del collaboratore fisso – di cui al contratto collettivo reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 e ripresa dai contratti collettivi successivi – oppure in base a valutazioni apodittiche, senza specifici riscontri nell’istruttoria invocata o che trascurano la considerazione di chiare dichiarazioni testimoniali di segno opposto.
Sono infatti irrilevanti o scarsamente rilevanti sul piano qualificatorio l’assenza di un orario fisso e viceversa la presenza di una notevole libertà di organizzazione del proprio tempo di lavoro (in una certa misura propria del redattore e ben più estesa nella figura del collaboratore fisso), il fatto di non essere destinatario della richiesta di svolgere lavoro straordinario come gli altri redattori, la mancata partecipazione alle riunioni di redazione, l’assenza di un obbligo di reperibilità, la mancata partecipazione al ed. lavoro di cucina redazionale (tutti obblighi che semmai connotano l’attività del redattore e non tutti e non sempre), l’essere tenuti a comunicare le proprie assenze per malattia o ferie, ma non a giustificare le prima o a concordare le seconde (indizio in qualche modo significativo, se non rimane isolato).
La Corte poi dichiara di avere accertato che la ricorrente “poteva rifiutare di svolgere i servizi che le erano proposti e che non la interessavano”, traendo tale dato dalle dichiarazioni testimoniali di R. e T., mentre le circostanze fattuali del rapporto che la ricorrente avrebbe dedotto non varrebbero “ad individuare obblighi giuridicamente rilevanti, ma comportamenti attuati nel reciproco interesse delle parti del rapporto e… nell’esplicazione di poteri di coordinamento che sussistono pure con riguardo alle prestazioni rese da collaboratori autonomi”.
Il primo dato potrebbe avere un valore fortemente indiziario della natura autonoma della prestazione, indicando la possibilità che i singoli servizi fossero pattuiti liberamente di volta in volta.
Sennonché esso trae origine da un mero giudizio ipotetico da parte dei testi indicati, del quale la Corte avrebbe dovuto ricercare conferma in dati di fatto specifici, riguardanti l’effettiva verificazione di tali rifiuti, la frequenza in cui si fossero verificati nonché l’eventuale giustificazione degli stessi (considerato che anche il dipendente può rifiutare una prestazione perché non di sua competenza o per altre apprezzabili ragioni).
Inoltre, l’accertamento della assenza di obblighi di presenza in redazione nonché di sottoposizione a direttive e controlli dei responsabili e di disponibilità alle prestazioni più varie secondo le indicazioni ricevute di volta in volta (e l’affermazione viceversa di uno svolgimento del rapporto in regime di sostanziale parità delle parti) appare, nell’economia della motivazione della sentenza, affermazione meramente apodittica.
Essa non tiene infatti conto e non analizza le dichiarazioni testimoniali evidenziate in appello e ora in ricorso per cassazione (anche solo per contestarne il significato, la rilevanza o la veridicità, alla luce di altre, in un confronto razionalmente congruo) e relative: a) alla necessaria presenza quotidiana in redazione della ricorrente, quantomeno con riferimento alla compilazione della rubrica ”Appuntamenti” (cfr., le dichiarazioni riprodotte in ricorso dei testi redattore V. V., capo servizio spettacoli D. D. P. e dello stesso responsabile della redazione bolognese A. R.); b) al suo assoggettamento alle disposizioni dei capi servizio (testi V., R. e D. D. P., che ogni sera avrebbe assegnato alla ricorrente gli incarichi per il giorno successivo, stabilendo altresì quale ristorante segnalare, quale notizia meritasse un approfondimento – di cui costituiscono esempi i docc. 245, 246 e 252, a suo tempo segnalati dall’appellante – o la partecipazione della C. ad una conferenza stampa o quale “pezzo” dovesse, ad es., contenere una intervista che la ricorrente avrebbe curato; D. P. che all’occorrenza provvedeva a suggerire a quest’ultima eventuali correzioni del “pezzo” prima della pubblicazione); c) l’utilizzazione da parte della C., dopo un primissimo periodo e ad eccezione degli ultimi tempi del rapporto, di una scrivania in via esclusiva in redazione e delle relative attrezzature (testi V. e D. P.), come facevano i giornalisti dipendenti.
Gli errori e le deficienze così denunciate e riscontrate nella motivazione della sentenza, la rendono insufficiente a dar conto della decisione, per l’impossibilità di seguirne l’iter logico effettivamente percorso, in ragione della mancata correlazione con l’analisi di risultanze istruttorie potenzialmente decisive, così come indicato nel ricorso e accertato in questa sede.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza correlativamente cassata, con rinvio ad altro giudice, che provvedere ad una nuova analisi e valutazione delle risultanze istruttorie, tenendo anche conto dei dati, la cui considerazione è stata omessa dalla Corte d’appello di Bologna e dando comunque per accertata la natura giornalistica della prestazione lavorativa della ricorrente nel suo complesso (principale articolista in materia di musica rock e contemporanea e curatrice delle due rubriche sopra menzionate, secondo tutti i testi) , contestata del resto solo molto parzialmente dalla sentenza, con riguardo alla redazione di alcune notizie nella compilazione soprattutto della rubrica “Un ‘idea per la sera”.
Nel caso in cui la qualificazione del rapporto di lavoro della C. sia operata in termini di subordinazione, il giudice di rinvio dovrà altresì stabilirne la durata all’interno del periodo esposto in ricorso nonché, alla stregua delle domande, se trattasi di rapporto di collaboratore fisso, praticante redattore o redattore e pronunciarsi sulle altre richieste ritenute assorbite dai giudici dell’appello e qui richiamate.
Infine, il giudice di rinvio provvedere altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze.
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