Corte di Cassazione sentenza n. 17446 del 10 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO ATTESTANTE L’ASSUNZIONE DI DUE DIPENDENTI E OMISSIONE – OMESSA RISPOSTA DEL DATORE DI LAVORO ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO – CONTUMACIA DEL DATORE DI LAVORO
massima
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L’omessa risposta del datore di lavoro alla richiesta di informazioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro integra il reato previsto dall’art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628, anche quando la stessa non sia stata data personalmente al legale rappresentante della ditta, essendo sufficiente che la richiesta venga notificata anche con lettera raccomandata, né la sua condizione di contumace in dibattimento è di ostacolo al procedimento nei suoi confronti.
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Fatto
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza emessa il 29/10/2010, dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui alla Legge 22 luglio 1961, n. 628, articolo 4, comma 7, – per avere, quale rappresentante legale della ditta “(Omissis) snc”, con sede in (Omissis), omesso di fornire notizie all’Ispettorato del Lavoro di Napoli che l’aveva legalmente richiesta – e lo condannava alla pena di euro 516,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
a)che il giudizio di merito era stato celebrato in assenza del difensore di fiducia, cui non era stata notificata la data di fissazione dell’udienza dibattimentale del 29/10/010;
b)che non sussistevano gli elementi costitutivi del reato, poichè non risulta pervenuto al ricorrente l’invito a presentarsi presso l’Ispettorato del lavoro, con precisa indicazione del giorno in cui doveva presentarsi.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Napoli/Ischia ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare il Tribunale, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale (Omissis) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – quantunque fosse stato invitato a presentarsi (mediante lettera raccomandata pervenuta al domicilio del (Omissis)) presso l’Ispettorato del Lavoro di Napoli per fornire notizie e documentazione in ordine all’assunzione di due dipendenti, ometteva di presentarsi.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla Legge n. 628 del 1961, articolo 4, comma 7, come contestato in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. L’eccezione processuale relativa alla asserita violazione del diritto di difesa per omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza dibattimentale del 29/10/2010 è generica, non essendo indicati in modo preciso i termini dell’eccezione medesima. è tardiva perchè non dedotta (nell’udienza del 29/10/2010) dal difensore del (Omissis) nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ex articolo 491 c.p.p., comma 1, è infondata poichè il rinvio all’udienza 29/10/2010 (a seguito del provvedimento del Presidente coordinatore del dibattimento penale, in data 19/03/2010, con il quale si assegnava il procedimento de quo al giudice dott. (Omissis) presso la sezione distaccata di Ischia per l’udienza del 29/10/2010) è stato disposto nella già fissata udienza del 03/05/2010, cui era presente il difensore di ufficio del (Omissis); per cui non necessitava altro avviso al difensore di fiducia, regolarmente avvisato, assente in detta udienza.
2.2. La censura relativa all’omessa comunicazione dell’invito a presentarsi presso l’Ispettorato di Napoli, è infondata perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito (vedi pag. 1 sentenza impugnata).
3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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