CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2013, n. 17674
Tributi – IVA – Operazioni inesistenti – Fatture false – Prova – Dichiarazioni rese alla Guardia di finanza – Rilevanza
Svolgimento del processo
Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidandosi ad unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria indicata in epigrafe con la quale, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento della C.T.M. s.n.c. e personale dei singoli soci illimitatamente responsabili, è stato annullato l’avviso di accertamento con il quale -a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti erano stati recuperati a tassazione costi per l’anno di imposta 1996.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e dello stesso p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, non si poteva “stabilire con certezza di essere in presenza di emissione di fatture per operazioni inesistenti”.
Il Fallimento della C.T.M. di B. S. e C. s.n.c. nonché personale dei soci B. S. e C. R. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso – rubricato omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c- Agenzia delle Entrate ha dedotto che la C.T.R. avrebbe erroneamente accolto l’appello, proposto dai fallimenti controricorrenti, statuendo che gli elementi di fatto addotti dall’Ufficio erano insufficienti laddove non aveva motivato tale insufficienza omettendo di vagliare una numerosa serie di circostanze indicate dall’Ufficio nel corso delle difese del doppio grado di giudizio.
Il ricorso, contrariamente a quanto dedotto dai controricorrenti è ammissibile, contenendo il prescritto momento di sintesi ex art.366 bis c.p.c. laddove (pg.17 e 18 del ricorso) si individuano – a fronte del contenuto motivazione resa dalla C.T.R.-specificamente i fatti controversi (già in precedenza illustrati) sui quali il Giudice di appello avrebbe omesso la motivazione. Non si pone, peraltro, questione di nullità del giudizio, risultando dagli atti l’integrità del contraddittorio per avere partecipato al giudizio sin dal primo grado sia il fallimento sociale che i fallimenti personali dei singoli soci, litisconsorti necessari nelle controversie aventi ad oggetto, come quella odierna, rettifiche della dichiarazioni dei redditi della società (cfr.SS.UU. n.14815/2008).
Il motivo è fondato.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (v.Cass. n. 3370 del 02/03/2012 in fattispecie di omessa contabilizzazione di ricavi ed indebita detrazione IVA, in conseguenza di operazioni ritenute inesistenti).
La sentenza della C.T.R. ligure, nell’accogliere l’appello dei fallimenti controricorrenti, ha statuito che l’operato dell’Ufficio non “era supportato da legittima presunzione non potendosi stabilire con certezza di essere in presenza di fatture per operazioni inesistenti”. A tale statuizione i Giudici di appello sono pervenuti evidenziando che in un caso sussistono soltanto le affermazioni di una persona che nega di avere effettuato determinate operazioni, nell’altro si hanno invece le affermazioni di una persona che sostiene il contrario, portando a prova una serie di fatti logici ed una documentazione probatoria che si rileva anche dal pvc della Guardia di Finanza di Sarzana, quale la correttezza dei quantitativi di materia prima oggetto delle fatture contestate, la correttezza dei pagamenti, la regolarità di scritture contabili e la regolarità della documentazione relativa al trasporto effettuato a mezzo vettore.
Questo l’iter motivazionale della sentenza impugnata, la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze presuntive (emergenti dallo stesso PVC) addotte dalla parte pubblica, trascurando di motivare in alcun modo sulle circostanze che; una delle società emettenti fatture era risultata priva di qualunque struttura organizzativa, commerciale, logistica; l’altra società (Intermetals) era risultata non avere mai acquistato un solo grammo di metallo o di materiale rientrante nell’oggetto della sua attività; il titolare dell’ impresa individuale che avrebbe eseguito i trasporti della merce, assertivamente ceduta dalla Intermetals aveva dichiarato di non avere mai eseguito taluni degli stessi; l’autista che risultava avere eseguito le consegne per conto della Euro Utensili Metalli aveva dichiarato che solo una bolla di accompagnamento era stata dallo stesso sottoscritta, negando che le altre, sulle quali pure figurava il suo nome, fossero state da lui firmate.
Alla luce dell’autosufficiente ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dall’Agenzia, emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito non ha tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette circostanze, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere insussistenti gli elementi di prova, senza però fare analitica considerazione di quelli risultanti dal PVC ed elencati dall’Agenzia procedente. Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito (risultanti dalle indagini espletate dalla GdF e riepilogati nel PVC) che costituiscono senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio. Consegue da ciò che la censura può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che – in diversa composizione – tornerà a pronunciarsi sulle questioni e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.
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