CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2013, n. 17686
Tributi – Condono fiscale – Art. 8, Legge n. 289/2002 – Dichiarazione telematica – Tardiva presentazione – Conseguenze – Inefficacia della domanda di condono
Svolgimento del processo
Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado dì accoglimento del ricorso proposto da S. C. avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA e IRPEF per gli anni di imposta 2000-2001.
In particolare, i Giudici di appello, a fronte del comportamento concludente posto in essere dalla contribuente che aveva integralmente versato quanto dovuto, hanno ritenuto che la mera tardività della dichiarazione telematica non potesse determinare la nullità della domanda di condono.
S. C. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con unico motivo Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 289/2002 con riferimento all’art. 2, comma 7, d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322.
Secondo la ricorrente non era condivisibile la tesi della Commissione tributaria lombarda secondo cui sarebbe prevalente il comportamento concludente della contribuente, rappresentato dal versamento di quanto dovuto, anche in considerazione della conseguente impossibilità di verificare la correttezza del versamento effettuato in assenza di una dichiarazione che liquidi in modo oggettivo l’importo con il quale si è inteso beneficiare degli effetti premiali del condono.
1.1. Il motivo è fondato.
L’affermazione del giudice di merito secondo cui non rileverebbe la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa, essendo “determinante il versamento del dovuto”, è, infatti, erronea ove si consideri che, a norma della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 “l’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti” entro il termine fissato, “sulla base dì una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data”, e che “nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti …”, e che, ancora “la dichiarazione è presentata in via telematica.
Dal chiaro tenore testuale della norma, non può revocarsi in dubbio, infatti, che – ai fini del perfezionamento del condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 8 – l’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta, debba essere effettuata mediante presentazione di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsto dalla norma suindicata, non essendo, all’uopo, sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’amministrazione finanziaria.
Ed invero – come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass.n.5185/11; id. n.26506/2011) -la norma sanziona con l’inefficacia della domanda di condono l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa nel termine perentorio previsto dalla legge, ancorché i maggiori importi dovuti siano stati, invece, tempestivamente versati dal contribuente. La presentazione di tale dichiarazione è, infatti, finalizzata a consentire all’amministrazione la corretta determinazione della base imponibile, nonché di stabilire l’esattezza degli importi versati dal contribuente ai finì del perfezionamento del condono. Se tale, dunque, è “la ratio della previsione normativa del duplice adempimento suindicato, è di chiara evidenza che il mancato compimento anche di uno solo di detti adempimenti nei termine prefissato dalla legge non può non comportare il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva del debito tributario, per mancato perfezionamento del condono richiesto dal contribuente” (Cass,n.26506/11 cit.).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto della contribuente.
La novità dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
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