Ritenuto in fatto
1. A seguito di giudizio con rito abbreviato, il Tribunale di Bergamo – Sezione di elusone ha condannato il B. F. alla pena di mesi otto di reclusione e a varie pene accessorie, con i doppi benefici di legge, per il reato di cui all’art. 4 D. Lgs, n. 74 del 2000, per avere, quale legale rappresentante della B. C. srl, indicato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2004 elementi dell’attivo per un ammontare Inferiore a quello effettivo, ma superiori ai 10% dell’ammontare complessivo degli elementi denunciati e una conseguente sottrazione di Imposta sui redditi pari ad € 118.905,90, superiore alla soglia di punibilità di £ 103.291,38.
Avverso tale sentenza il B. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza ovvero la rideterminazione della pena, fermi i doppi benefici di legge, ma la Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’11 gennaio 2012, confermava la decisione del giudice di prime cure.
Contro tale decisione l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, affidato a tre motivi di doglianza.
3.1. Con il primo (violazione di legge, Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a) e f) D. Lgs. n. 74 del 2000 e 6 D. Lgs. n. 218 del 1997), ha lamentato la mancata considerazione, in fatto, dell’istanza di accertamento con adesione presentata, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 218/97, con successo (atto di adesione T9FA3T100147/2010) dalla B. C. srl, in conseguenza del quale vi era stata una riduzione della determinazione dell’ammontare del componenti attivi di reddito non dichiarati (In conseguenza del fatto che uno degli appartamenti venduti dall’impresa era stato acquistato dal fratello dell’amministratore, B. D., il quale aveva beneficato di uno sconto sul prezzo) ed una conseguente riduzione dell’imposta effettivamente dovuta da €118.905,90 a 102.300,00, determinante il non superamento della cd. soglia di punibilità del reato ascritto all’imputato. Entrambi i giudici avrebbero svalutato tale dato (ritenendo, da un lato, non vincolante l’accertamento con adesione e, dall’altro, la sussistenza di fatti che accertassero l’avvenuta fruizione dello sconto in favore del congiunto, come già computato nella misura di quel componente attivo evaso e posto a base della contestazione penale).
3.2. Con il secondo mezzo (mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) il ricorrente si è doluto della mancanza della prova nella ricostruzione del corrispettivo non dichiarato, con particolare riferimento alla cessione immobiliare effettuata in favore del fratello dell’amm.re, D. B.. Anche la sentenza di appello, avrebbe affermato l’esistenza della responsabilità sulla base di mere ipotesi, diversamente da quanto concluso dall’Agenzia delle Entrate, che avrebbe considerato come non scontato il prezzo di cessione di quel bene, così come rilevato nella contabilità ufficiosa, ed avrebbe acceduto alla tesi del contribuente circa la necessità di considerare una sua diminuzione in ragione della relazione di parentela, dato utile a far rifluire l’Imposta evasa entro Il limite della soglia di non punibilità.
3.3. Con il terzo motivo (inosservanza o erronea applicazione dell’art. 533 c.p.p. e contrasto tra motivazione e dispositivo) il ricorrente ha lamentato l’eccessività della pena, determinata senza riconoscere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) o quella del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), con l’ulteriore riduzione della pena a mesi 5 e giorni 10, fermi i doppi benefici. Inoltre, avendo i giudici di secondo grado riconosciuto che l’attenuante del risarcimento del danno non poteva essere concessa in ragione del fatto che esso avrebbe già integrato la distinta attenuante di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 74/2000, gli stessi avrebbero mancato di consequenzialità, facendo applicazione di quella già determinata, ma rimasta quantificata nella misura di mesi otto, in ragione della sola riduzione per il rito abbreviato applicato sulla pena base di anni uno di reclusione (contrasto tra motivazione e dispositivo).
Considerato in diritto
Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto.
Possono essere trattati congiuntamente, ed anche respinti per la loro comune infondatezza, i primi due motivi, tra di loro strettamente connessi (in quanto riferiti alla medesima circostanza di fatto, diversamente intesa e provata, secondo il ricorrente: quella relativa all’acquisito di un appartamento con accessori da parte del fratello dell’imputato e quella concernente lo sconto da quest’ultimo praticato al proprio congiunto, circostanza avente rilievo penale in quanto idonea ad escludere la soglia di punibilità dell’illecito).
In tal modo il ricorrente propone una diversa ricostruzione del fatto, rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito (e, particolarmente, da quello di appello) e per giurisprudenza pacifica è preclusa al giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, dep. 23/6/2006, Bosco, Rv. 234148), in quanto il suo compito è stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza quando i giudici di merito abbiano esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo, non è ammessa in questa sede una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio, (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, dep, 21/6/2007 Musumed, Rv, 237207, Sez.4, n. 35683 del 10/7/2007, dep. 28/9/2007, Servidei, Rv. 237652).
3. La ricostruzione operata dal giudici di merito, infatti, tiene conto della attendibilità delle risultanze della contabilità informale ricostruita sui files contenuti nel computer dell’impresa e sull’esame analitico delle operazioni di compravendita, ciascuna ricondotta alle varie compravendite relative all’anno d’imposta considerato. Quella conclusa con il fratello dell’amministratore, è stata ricostruita dai giudici di merito attraverso una ragionamento non ipotetico, ma accuratamente condotto attraverso la prova logica, facendo riferimento alla tipologia (principale ed accessorio: box) e complessità (dotazioni quali giardino, solarium e locale interrato) del beni acquistati ed al loro prezzo normale, per inferire l’entità dello sconto, con la conclusione della correttezza della cifra (scontata e non da scontare, come sostenuto dalla difesa) indicata per quell’immobile (240.000 euro) così come risultante dall’appunto informatico rinvenuto nel computer dell’Impresa, nel file significativamente denominato D..
Così respinto il profilo di doglianza relativo alla prova, deve essere respinto anche quello relativo alla rilevanza, in sede penale, dell’accertamento con adesione ottenuto dalla società amministrata dall’odierno Imputato. Questa Corte, ha già chiarito (cfr. Sez. 3, n. 5640 del 2/12/2011, dep. 14/02/2012, Manco, Rv. 251892) che il giudice penale non è vincolato dalle risultanze dell’atto negoziale concordato dal contribuente evasore con l’ente impositore, ma sola dalla considerazione metodologica dell’esistenza di un tale diverso contenuto dell’obbligazione tributaria, rispetto a quella originariamente contestata con l’avviso di accertamento. Il Giudice, Infatti, deve solo considerare le due diverse motivazioni e aderire a quella delle due che le risultanze processuali indicano come provata. Ciò che nella specie è stato, avendo i giudici di merito motivato, in maniera esaustiva e priva di vizi logici e giuridici, In ordine alla veridicità del primo accertamento, alla stregua dei dati e degli elementi univocamente indiziari come sopra richiamati.
In conclusione, quindi, i due motivi di ricorso vanno respinti.
5. Il terzo motivo di doglianza, invece, deve essere accolto. Infatti il Collegio di appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche, valutando lo spessore del dolo di evasione fiscale e la pluralità di rapporti economici, mentre ha fornito ragione del mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, collegandola semplicemente al fatto che “il pagamento dei tributo evaso a seguito della procedura amministrativa è stato previsto quale attenuante specifica ex art. 13 d.lgs n. 74 del 2000”, senza però spendere alcuna parola a chiarimento dell’omessa applicazione di tale attenuante, che richiama espressamente, ma della quale non v’è traccia nel computo della pena, per essere stata la sentenza di primo grado sic et simpliciter confermata dai giudici del gravame, senza alcuna rideterminazione della pena inflitta. Invero l’orientamento, seppure non consolidato, della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la menzionata attenuante speciale non possa essere riconosciuta in caso di accertamento con adesione. In quanto con tale formula di pagamento in misura ridotta non si verifica l’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria (cfr. Sez. 3, n. 30580 del 13/5/2004, dep. 14/7/2004, Pisciotta, Rv. 229355), ma nel caso di specie i giudici di merito, nel passaggio motivazionale hanno riconosciuto espressamente una valenza “diminuente” sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’Imputato alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa determinato, per cui risulta colpire nel segno la censura relativa al mantenimento della medesima dosimetria sanzionatoria della decisione di primo grado da parte dei giudici di appello, per cui la determinazione della pena deve essere rivista, alla luce del giudizio già espresso nella sentenza Impugnata, semmai anche mediante l’ambito discrezionale concesso al giudice ex art. 62 bis c.p.
Pertanto, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, mentre il ricorso va, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia; rigetta il ricorso nel resto.
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