Corte di Cassazione sentenza n. 17836 del 11 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – LAVORO IN CANTIERE – INFORTUNIO SUL LAVORO – MANCANZA DI IDONEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI AVENTI LAVABI COLLEGATI ALL’ACQUA CORRENTE
massima
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Vi è la responsabilità del titolare di una ditta individuale, per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori, in prossimità dei loro posti di lavoro, idonei locali adibiti a gabinetti aventi lavabi collegati all’acqua corrente.
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Fatto
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 29/03/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 12/05/2010 – appellata da (Omissis), imputato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, articoli 39, 58, lettera b), per avere, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima e di responsabile del cantiere edile corrente in (Omissis), omesso di mettere a disposizione dei lavoratori, in prossimità dei loro posti di lavoro, idonei locali adibiti a gabinetti aventi lavabi collegati all’acqua corrente; fatto accertato il (Omissis), e condannato alla pena di mesi uno di arresto, pena sospesa e non menzione – esclusa la recidiva, rideterminava la pena in gg. 20 di arresto; confermava nel resto.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 cod. proc. pen., lettera b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che il reato era estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità;
b) che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, poichè il cantiere edile in esame non era attivo all’epoca del sopralluogo dell’Ispettore del lavoro, per cui non vi era l’obbligo per il responsabile del cantiere di dotarlo di locali per servizi igienici.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che (Omissis), quale titolare dell’omonima ditta individuale e responsabile del cantiere edile ubicato in (Omissis), aveva omesso di mettere a disposizione dei propri lavoratori dipendenti, ivi operanti, idonei locali igienici provvisti di lavabi collegati all’acqua corrente (vedi sentenza 2 grado, pagg. 2, 3; sentenza 1 grado, pagg. 2). Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articoli 39 e 58, lettera b), come contestato in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto già dedotto in sede di merito. Sono, altresi’, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. In particolare va disatteso l’assunto difensivo principale – secondo cui i servizi igienici (che erano mobili) erano stati provvisoriamente disattivati poichè il cantiere edile, all’atto dei sopralluoghi dell’Ispettorato del lavoro, non era funzionante. Trattasi di assunto non solo non provato, ma in palese contrasto con le precise ed univoche risultanze processuali acquisite al processo.
3. Il termine massimo di prescrizione (anni cinque in relazione a fatti commessi sino al (Omissis)) – diversamente da quanto eccepito dal ricorrente – non è ancora maturato
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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