Corte di Cassazione sentenza n. 17977 del 01 settembre 2011
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – ESTINZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO – DIMISSIONI – ANNULLABILITA’ PER INCAPACITA’ NATURALE – REQUISITI – INDIVIDUAZIONE
massima
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Perché l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7-11-2002 A.C. esponeva di aver ottenuto nei confronti della società P.I. la riammissione nell’attività lavorativa presso il CMP di Milano Roserio, con effetto dal 9-4-2002, a seguito di sentenza con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto dalle parti al contratto del 3-1-2001, ma dopo essersi puntualmente presentato a riprender servizio, ricevuta la notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute del padre, disperato perché la società non voleva concedergli ferie o permessi per raggiungerlo immediatamente, aveva dato le dimissioni in data 12 aprile 2002.
Il A.C., sostenendo che tali dimissioni erano state date in condizioni di incapacità di intendere e di volere, per il grave sconvolgimento determinato dalla situazione di non poter raggiungere il padre, poi deceduto il omissis successivo, ne chiedeva l’annullamento con l’ordine di reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 803/2004, rigettava la domanda.
Sull’appello del A.C., resistito dalla società la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 4-9-2006, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava le dimissioni e condannava la società a riammettere in servizio il A.C. e pagargli le retribuzioni dalla data della sentenza.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.
Il A.C. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c. e vizio di motivazione e lamenta che la sentenza ha “omesso qualsiasi motivazione in ordine all’eccezione sollevata in via preliminare da P.I., di inammissibilità della produzione nel giudizio d’appello del certificato medico redatto in data 24 febbraio 2004 e già ritenuto tardivo in primo grado”.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 428 c.c. e vizio di motivazione, la società ritenuta necessaria, per l’annullamento delle dimissioni, la dimostrazione della malafede del datore di lavoro, lamenta che la sentenza impugnata “non fornisce alcuna motivazione in ordine alla inapplicabilità nel caso in esame, del secondo comma dell’art. 428 c.c.”, ossia circa la rilevanza della buona fede del datore di lavoro e, in ogni caso, del fatto che controparte non sia stata in grado di dimostrare il contrario.
Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006 ed anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che tali motivi risultano inammissibili per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale.
L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), é richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).
In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Pertanto, come é stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c, “è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26-3-2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poiché in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglio esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).
Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come pure é stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30-12-2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.
Orbene, nella fattispecie, la società ricorrente, che pur ha denunciato sia violazioni di norme di diritto sia vizi di motivazione, in relazione ai detti primi due motivi non ha formulalo alcun quesito di diritto e neppure ha espresso una chiara sintesi autonoma dei vizi di motivazione denunciati, con conseguente inammissibilità dei motivi stessi.
Con il terzo motivo, corredato dal relativo quesito di diritto, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 428 c.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in sostanza si duole che la sentenza impugnata “si è limitata a recepire in maniera apodittica le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, omettendo di considerare circostanze (quali la genericità dei certificati medici e l’essersi il A.C. recato più volte presso la segreteria per assumere informazioni per il trasferimento e, poi, per manifestare l’intenzione di rassegnare le dimissioni richiedendo anche immediatamente la restituzione del libretto di lavoro), dalle quali si evinceva che il lavoratore non aveva agito d’impulso.
Tale motivo risulta in parte inammissibile e in parte infondato.
Come questa Corte ha più volte affermato e va qui nuovamente enunciato, “perché l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità é riservata al giudice di merito e non é censurabile in cassazione se adeguatamente motivata” (v. Cass. 14-5-2003 n. 7485, Cass. 12-3-2004 n. 5159, Cass. 15-1-2004 n. 515).
Peraltro, così come in generale, anche con riferimento a tale accertamento di merito, va affermato che “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. fra le altre Cass. sez. I 20-6-2006 n. 14267), ribadendosi nel contempo che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).
Orbene nella fattispecie la Corte territoriale dopo aver rilevato che il A.C. “ha fornito seri indizi di un possibile suo stato di incapacità naturale, quando rassegnava le dimissioni, attraverso certificati medici che si riferiscono al periodo nel quale dette le dimissioni che evidenziano una personalità borderline, con necessità di terapia farmacologica e di assistenza familiare e per la stessa irragionevolezza del suo comportamento, che si colloca in un tale contesto”, si è riportata alle risultanze della CTU “affidata ad un noto specialista in malattie nervose e mentali”, il quale ha concluso che il A.C. si è dimesso “non essendo stato in grado – essendo in preda ad una “reazione a corto-circuito” di natura patologica in lui emersa sulla base condizionante di un cronico e polimorfo disturbo di personalità – di rendersi conto di quel che faceva, tanto meno di esprimere al riguardo una valida decisionalità.
Tale accertamento di merito, conforme al principio sopra richiamato e sorretto da congrua motivazione resiste alle censure della ricorrente e non è suscettibile di riesame in questa sede.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza va condannata al pagamento delle spese in favore del A.C.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al A.C. le spese liquidate in euro 20,00 oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma 14 luglio 2011
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