Corte di Cassazione sentenza n. 18097 del 14 maggio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO IN CANTIERE – OMISSIONI DI SICUREZZA IN AMBITO EDILIZIO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
massima
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Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una ditta esercente attività edilizia per aver omesso di ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione nonchè per avere omesso di fare apporre sugli impalcati posti ad altezza superiore a mt. 2 un robusto prospetto su tutti i lati verso il vuoto.
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Fatto
(Omissis) ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari con la quale è stato condannato alla pena dell’ammenda per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 125, comma 6 e articolo 159, lettera c) per avere omesso quale responsabile della omonima ditta esercente attività edilizia di ancorare efficacemente il ponteggio alla costruzione nonchè del reato, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 126 e articolo 159, lettera a) per avere omesso di fare apporre sugli impalcati posti ad altezza superiore a mt. 2 un robusto prospetto su tutti i lati verso il vuoto.
Con l’unico motivo di impugnazione deduce l’errata valutazione delle prove e l’insussistenza del reato assumendo che il teste escusso non era stato in grado di riferire sugli accertamenti eseguiti e che per contro esso imputato aveva dato esaurienti spiegazioni circa la regolarità del suo operato.
Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p. l’appello va convertito in ricorso per cassazione.
Diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo il tribunale correttamente e logicamente ritenuto raggiunta la prova dei reati facendo riferimento ai verbali ispettivi ed all’omesso pagamento delle somme determinate dopo che l’imputato aveva provveduto a rimuovere su indicazione degli ispettori le irregolarità.
Nè in questa sede è possibile sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
Va ribadito, infatti, che, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
A mente dell’articolo 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
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