Corte di Cassazione sentenza n. 18207 del 24 ottobre 2012
RAPPORTO DI LAVORO – INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO – CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – CLAUSOLE PEGGIORATIVE PER IL LAVORATORE – REVIVISCENZA
massima
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In riferimento al principio dell’onnicomprensività la nullità con automatica sostituzione non può colpire se non i contratti collettivi previgenti, posto che la stessa legge n. 297 del 1982, nel modificare l’art. 2120 c.c., ha previsto la derogabilità di tale principio ad opera dei contratti collettivi successivi.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Appello di Roma, B.M. impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti della Telecom s.p.a., già sua datrice di lavoro, diretta alla rideterminazione della indennità dì anzianità e del trattamento di fine rapporto, previa inclusione nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario che assumeva di avere continuativamente effettuato su richiesta e per esigenze dell’azienda.
Con sentenza non definitiva del 13 novembre 2006, la Corte adita, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che il compenso per lavoro straordinario doveva essere calcolato nell’indennità di anzianità maturata al maggio 1982.
Con altra sentenza non definitiva del 13 dicembre 2007, in ulteriore accoglimento dell’ appello, dichiarava che il compenso per lavoro straordinario doveva essere calcolato anche nel trattamento di fine rapporto maturate sino al 1996 e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l’espletamento di una c.t.u. contabile.
Osservava la Corte dì appello che gli artt. 2120 e 2121 c.c. tanto nella formulazione precedente alla legge n. 297 del 1982 che nella successiva, contengono un principio di necessaria computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo e, con particolare riferimento al trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/8), il concetto di retribuzione, facendo riferimento al complesso delle erogazioni corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, si ispira ad un criterio di sostanziale – seppur non assoluta onnicomprensività, dovendosi considerare occasionale solo l’attribuzione patrimoniale accidentale ed estranea alle vicende tipiche del rapporto. Dato atto che nella specie il lavoro straordinario svolto dall’ appellante aveva i caratteri della non occasionalità, riteneva il relativo compenso computabile nel trattamento di fine rapporto, in quanto anche la normativa collettiva del 1985 e quella successiva avevano rinviato alla legge del 1982 disponendo la spettanza del TFR secondo la previsioni della legge, cosi rimandando alla definizione legale della retribuzione base per il calcolo della quota annuale del trattamento e dunque “a tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro” (art. 2120, comma secondo, c.c.). Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esclusione di un emolumento non occasionale dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto richiede che i contratti collettivi stipulati successivamente alla legge del 1982 prevedano esplicitamente la deroga al principio di onnicomprensività e quindi presuppone una volontà della norma collettiva chiara e univoca diretta a derogare alla norma codicistica. Per tali motivi, non poteva essere accolta la tesi di Telecom Italia che aveva richiamato la definizione contrattuale di retribuzione contenuta nei contratti collettivi del 1985, del 1988 e del 1992, le cui previsioni non concernevano specificamente la determinazione della base di calcolo del TFR. Solo con l’accordo aziendale del settembre 1996 le parti sociali avevano specificato gli elementi della retribuzione da includere nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo il compenso per lavoro straordinario.
Avverso tale sentenza non definitiva propone ricorso la società Telecom Italia affidandolo ad un unico motivo, articolato in tre censure, definite con altrettanti quesiti di diritto.
Resiste con controricorso B. M., che ha pure depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione del l’art. 20 c.c.n.l. del 18 gennaio 1985; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Tale formulazione promiscua non si risolve in vizio di inammissibilità nei limiti in cui le diverse censure siano definite in corrispondenti quesiti di diritto, come precisato dalle Sezioni di Unite di questa Corte nella sentenza n. 5624 del 2009, secondo cui, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o ì quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo La decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.
Con il primo quesito si denuncia vizio di motivazione assumendosi che la Corte di appello, nell’interpretare la clausola contrattuale di cui all’art. 20 del c.c.n.l. del 16 luglio 1981, aveva omesso di indagare sulla volontà della parti contraenti in ordine alla valenza della nozione di retribuzione ivi contrattualmente prevista, così violando le norme di ermeneutica contrattuale. A sostegno della censura si richiama il testo contrattuale che definiva la nozione di retribuzione nei contratti collettivi che si erano susseguiti dal 1978 al 1992 (con specifico riferimento al periodo anteriore al 1° giugno 1982, art. 20 c.c.n.l. 16 luglio 1981), rimarcando come la nozione di retribuzione mensile escludesse i compensi per lavoro straordinario. Si assume che tale definizione “è, naturalmente, riferibile anche al trattamento di fine rapporto per il quale il computo del lavoro straordinario è quindi espressamente escluso”. Si soggiunge che la clausola di cui all’art. 20 del contratto collettivo del 16 luglio 1981, ancorché invalida (al ricorrere del presupposto della continuità del compenso) fino al 31 maggio 1982, vigente il vecchio testo dell’art. 2120 c.c., aveva recuperato dal 1° giugno 1982 – pei effetto della soppressione della norma invalidante – la sua legittimità ed era quindi idonea a regolare la materia per il periodo successivo.
Il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità rispetto alla sentenza impugnata, con riguardo ai passaggi logici che la scandiscono, in alcun modo presi in considerazione dalla parte ricorrente, che si limita a riproporre una tesi avulsa dal contesto della motivazione adottata dal giudice di appello e che da tale motivazione appare addirittura prescindere.
La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. 50 sent. 21 giugno 2007 n. 14385).
La Corte di appello ha espressamente richiamato, a sostegno della soluzione interpretativa secondo cui .la deroga al principio dì onnicomprensività doveva costituire oggetto di una espressa previsione da parte dei contratti collettivi successivi alla legge n. 297 del 1982, la sentenza n. 13043 del 1997 (erroneamente indicata come emessa nell’anno 1987 anziché nell’anno 1997) secondo cui il principio dell’onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo per il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 c.c., novellato dalla legge n. 297 del 1982, entrata in vigore il 1° giugno 1982, può essere derogato soltanto da contratti collettivi stipulati successivamente a tale data che prevedano esplicitamente tale deroga; ove tali contratti si richiamino a contratti collettivi previgenti che prevedevano detta deroga, è necessario che le clausole siano riformulate con l’espressa menzione della conoscenza della loro preesistente nullità.
Il sintetico, ma univoco, richiamo della giurisprudenza espressa da questa Corte costituisce recepimento per relationem dei relativi principi, sì che era onere della ricorrente Telecom indagare se con tale pronuncia fosse stata data una risposta alla (diversa) lettura interpretativa proposta dalla parte appellata. La motivazione della sentenza “per relationem”, ossia con riferimento ad un principio dì diritto già enunciato in giurisprudenza, è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti ne1l’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante.
In tale sentenza è stato chiaramente escluso che potessero “rivivere” nel regime successivo alla legge n. 297 del 1982, le clausole contrattuali anteriori (quali, nella specie, quelle del contratto collettivo del 1981), essendo stato affermato che “il nuovo assetto normativo, tuttavia, in quanto suscettibile di determinare modificazioni peggiorative in danno del lavoratore, non più garantito, come per l’indennità dì anzianità,dall’inderogabilità della retribuzione omnicomprensiva, ha indotto il legislatore a dettare alcune rigorose norme transitorie atte ad impedire che dal passaggio dall’antica alla nuova disciplina il lavoratore subordinato, contraente più debole, potesse subire subdolamente e inconsapevolmente una riduzione del la liquidazione del trattamento di fine rapporto in virtù di mero richiamo a contratti collettivi precedenti, le cui clausole, in contrasto con il principio dell’onnicomprensività, non erano state applicate nella vigenza della preesistente disciplina perché nulle, mia potevano risultare applicabili con la nuova disciplina in conseguenza della prevista derogabilità del principio dell’onnicomprensività. L’art. 4 comma 11 della citata legge n. 297 del 1982 ha sancito, dunque, la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi mediante loro automatica sostituzione in forza della disciplina vigente. In riferimento al principio dell’onnicomprensività la nullità con automatica sostituzione non può colpire se non i. contratti collettivi previgenti, posto che la stessa legge n. 297 del 1982, nel modificare l’art, 2120 c.c., ha previsto la derogabilità di tale principio ad opera dei contratti collettivi successivi. Una diversa interpretazione indurrebbe a ritenere che in proposito il legislatore sia caduto in una insanabile contraddizione con se stesso. L’esattezza della tesi della prevista nullità dei contratti collettivi e della impossibilità di una loro reviviscenza sotto la nuova disciplina mediante un mero richiamo ad essi ad opera delle parti sociali viene confermata dal comma dodicesimo del citato art. 4. Tale disposizione, infatti, prevede che “nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma” (e cioè alle “formo dì indennità di anzianità, dì fine rapporto e di buonuscita comunque denominate”) “o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto…”. Ne consegue che i contratti collettivi successivi che, a norma dell’art. 2120, secondo comma, c.c. novellato potrebbero derogare al principio dell’omnicomprensività sono soltanto quelli che ciò prevedono esplicitamente e non già mediante richiamo a contratti collettivi previgenti. Né si può affermare che nella specie la legge n. 297 del 1982 avrebbe operato, in forza degli artt. 1423 e 1424 c.c., una convalida delle nullità dei previgenti contratti collettivi, che derogavano all’omnicomprensività, in virtù della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2120 c.c. novellato, che non prevede più tale nullità …” (sent. n. 13043/97″, in motivazione).
Parimenti privo di specificità con riferimento alla sentenza impugnata è il secondo assunto, secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il tenore della definizione contrattuale di retribuzione contenuta nel contratti collettivi successivi al 1° giugno 1982.
La Corte ha motivato con riferimento alle norme contenute nel contratti collettivi che, nel fare riferimento “alla legge del 1982 disponendo la spettanza del TFR secondo le previsioni di legge”, rinviavano “alla definizione legale della retribuzione base per il calcolo della quota annuale dì trattamento e dunque a tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 2120, c. 2 c.c.)”.
Parte ricorrente non solo non ha censurato specificamente tale passaggio argomentativo – che espressamente pone a base della decisione le disposizioni contrattuali che regolano il trattamento di fine rapporto e non quelle che, in via generale, definiscono la nozione di retribuzione -, da cui il difetto di specificità del motivo, ma ha altresì omesso di riportare nel ricorso il testo norme contrattuali che disciplinano, in via diretta, il trattamento di fine rapporto, onde consentire l’interpretazione sistematica delle diverse clausole contrattuali e trarne la disciplina di riferimento. Di conseguenza il motivo si presenta inammissibile anche per altro verso, stante la violazione del principio dì autosufficienza.
Con il secondo quesito, si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’ art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1367 e c.c. per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione prove certe e decisive, acquisite regolarmente nel corso del giudizio di primo grado, quali l’esistenza di una piattaforma sindacale riguardante le voci da includere nel trattamento di fine rapporto e le informazioni sindacali rese in altri due giudizi e riguardanti proprio la richieste dei sindacati di includere nel t.f.r. lo straordinario prestato continuativamente, ciò ai fini della interpretazione della volontà delle parti contraenti nella stesura dell’art. 20 del c.c.n.l. del 13 gennaio 1985 (art. 1362 c.c.), dell’interpretazione delle clausole del medesimo contratto le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c.), dell’interpretazione dell’art. 20 cit. in modo che io stesso potesse avere un qualche effetto (art. 1367 c.c.).
Nel ricorso in esame, non solo non è stato indicato in quale atto la questione sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, ma non è stato nemmeno indicato il contenuto degli atti e documenti di cui si assume l’omesso esame, restando così preclusa la possibilità di vagliarne la rilevanza e la decisività.
Esaminando il ricorso proposto dalla società Telecom in analoga controversia, questa Corte (sent. 3 luglio 2008 n. 18380) ha parimenti dichiarato inammissibile la censura relativa al mancato esame, da parte del giudice di merito, delle informazioni sindacali, osservando: “… a parte ogni rilievo sulla decisività, ai fini della decisione, di quelle informazioni, che riguardano, secondo quanto parte ricorrente ha esposto nel presente ricorso, trattative sindacali in corso anteriormente alla stipulazione del ccnl del 1985 sulla inclusione o meno del compenso per lavoro straordinario nella base dì calcolo del trattamento di fine rapporto, si deve osservare che la società non ha adempiuto all’ onere di specificare in quale occasione quelle informazioni erano state acquisite agli atti del giudizio di merito, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. Cass. 31 marzo 2006 n. 6710, Cass. 4 aprile 2005 n. 6972)” (sent. cit., in motivazione).
Con il terzo quesito, si chiede a questa Corte se abbia violato l’art. 1362 c.c. la sentenza che, senza alcuna motivazione, valuti come innovativo un articolo del contratto collettivo (nel caso l’art. 20 del c.c.n.l. del 1996) senza indagare sulla reale volontà delle parti contraenti anche alla luce di quanto dalle stesse espresso in argomento nei precedenti contratti collettivi a partire da quello del 198 5 (art. 20 c.c.n.l. 1985, art. 20 c.c.n.l. 1988, art. 19 c.c.n.l. 1992).
Anche tale censura è inammissibile, potendosi anche a tale riguardo richiamare quanto osservato da questa Corte chiamata ad esaminare identica doglianza nel giudizio definito con il precedente sopra ricordato (sent. n. 18380 del 2008). “Pure inammissibile è l’ultimo profilo di censura sulla interpretazione della clausola del c.c.n.l. 1996, in quanto al ricorrente, pur convenendo sul contenuto della clausola nel senso affermato dalla sentenza impugnata, di espressa esclusione del compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del trattamento, sostiene che la clausola non è innovativa sul punto dei precedenti c.c.n.l., limitandosi però ad opporre il proprio diverso convincimento rispetto a quello della sentenza impugnata, senza considerare le ragioni da questa riportate nel negare che i precedenti accordi, i quali non contenevano alcuna deroga alla disciplina legale sul trattamento di fine rapporto, si erano limitati a recepire, come si è innanzi evidenziato, tale disciplina” (sent. n. 18380 del 2008, in motivazione). Il ricorso va dunque respinto.
Quanto all’onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione del compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
L’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone :
1. Sono abroga te le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (omissis).
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato art. 9. Il Regolamento trova applicazione in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso (art. 1 d.l. 140/2012 in riferimento all’art. 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, conv. L. 24 marzo 2012 n. 27) .
L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.
Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato (“le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell’ abrogato sistema tariffario forense.
Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell’opera del professionista avvenga per fasi processuali (artt. 4 e 11) e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A – Avvocati), l’apprezzamento dell’ attività difensiva, alla stregua dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 4, non è più correlato al momento in cui l’opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice.
Qualsiasi diversa soluzione interpretativa che consentisse l’applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all’ entrata in vigere del D.M. in esame contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare di cui all’art. 41 citato, ma anche con il dettato normativo di cui al comma terzo dell’art. 9, D.L. n. 1/2012, conv. L. 24 marzo 2012 n. 27, che ha – con chiarezza – escluso l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato.
Avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nel menzionato art. 4 del D.M. e non ravvisandosi elementi che giustifichino un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna della tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di euro 4.500,00, oltre euro 50,00 per esborsi.
Le spese sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dei compensi relativi al presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 50,00 per esborsi, con distrazione in favore degli avv.ti G. F. e R. F.
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