CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2013, n. 18237
Lavoro – Trasfertisti – Settore edile – Contributi – Premi Inail – Prestazione attività lavorativa fuori sede
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino dichiarava che l’indennità di trasferta per gli anni dal 2002 al 2005, corrisposta sia ai dipendenti inquadrati nel settore edile, sia ai dipendenti del settore impiantistico metalmeccanico doveva essere assoggettata a contribuzione Inps e premi lnail nella misura del 50% del loro ammontare. La Corte adita rilevava che l’appellante esercitava attività di edilizia stradale e che i dipendenti operavano tutti con le stesse modalità, essendo tenuti a svolgere ordinariamente la propria attività fuori sede. Costoro si trovavano ogni mattina presso il deposito automezzi, prelevavano il materiale occorrente e si recavano, con i mezzi aziendali presso i vari cantieri, rientravano quindi nella categoria dei ed. trasfertisti, essendo tenuti a svolgere l’attività lavorativa sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede aziendale. Il relativo compenso, non trattandosi di indennità di trasferta, doveva essere sottoposto a contribuzione nella misura del 50%. La Corte territoriale affermava poi che il rapporto di lavoro intercorso con la società e B. era di natura subordinata e non si configurava come associazione in partecipazione. Infatti il medesimo era stato mensilmente pagato in misura fissa, non aveva partecipato al rischio di impresa concernente utili e perdite, non era stato adempiuto all’obbligo di rendiconto. Il rapporto era di natura subordinata perché il medesimo doveva essere sempre a disposizione come capo cantiere e la sua autonomia era giustificata dalle competenze tecniche di cui era in possesso. La Corte riteneva altresì che dovessero essere assoggettate a contribuzione le ore di lavoro straordinario prestate dai lavoratori F., R. e B., avendo gli stessi così riferito, con ciò fornendo un indizio di prova. In ogni caso doveva essere assoggettato a contribuzione il compenso erogato per le ore necessarie a raggiungere il posto di lavoro, essendo i dipendenti obbligati a presentarsi presso la sede aziendale per essere poi inviati a rendere la prestazione lavorativa in varie località.
Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con cinque motivi.
Inps in proprio ed in rappresentanza della S. spa ed lnail resistono con controricorso, Equitalia è rimasta intimata;
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che, secondo la sentenza impugnata, per gli operai tenuti a svolgere l’attività fuori della sede di lavoro non sarebbe mai configurabile l’istituto della trasferta, che invece non potrebbe essere esclusa, ed invoca le norme di carattere fiscale di cui al TUIR ed alle circolari ministeriali.
Con il secondo mezzo si duole che non sia stato considerato che l’indennità di trasferta veniva erogata solo per i giorni di effettivo lavoro;
Con il terzo si duole che sia stata accolta la pretesa degli enti previdenziali, ancorché questi non avessero prodotto i cronotachigrafi;
Con il quarto si denunzia difetto di motivazione per non avere tenuto conto, in relazione alla posizione del B., che costui aveva riferito essere stato pattuito un compenso fisso per le spese e la partecipazione agli utili e di avere percepito 70.000 euro a titolo di partecipazione agli utili all’atto dell’apertura dalla partita Iva.
Con il quinto si duole che sia stato sottoposto a contribuzione il compenso per lavoro straordinario, nonostante non dimostrato e non dovendo in ogni caso essere considerato come orario di lavoro quello necessario per raggiungere il luogo della prestazione.
Letta la relazione resa ex art. 380 vis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del quarto motivo e la manifesta infondatezza degli altri;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti i primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
L’unica disposizione applicabile ratione temporis è l’art. 3 comma 6 d.lgs. n. 314 del 1997 che recita “6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare…” La sentenza impugnata ha accertato – con di accertamento di fatto di cui non sono stati lamentati errori logici né giuridici, né la mancata considerazione di circostanze decisive, quindi incensurabile in questa sede – che l’attività dell’impresa si esplica nei lavori di edilizia stradale, la quale richiede necessariamente, di per sé, che la prestazione di attività lavorativa sia svolta fuori della sede aziendale. Sembra allora trattarsi, senza che sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, del tipico lavoro dei trasfertisti, il cui regime contributivo è disciplinato esclusivamente dalla disposizione citata, mentre non rileva l’invocato regime fiscale.
Parimenti infondato è il quinto motivo, perché i Giudici di merito hanno ritenuto in fatto, con congrua motivazione incensurabile in questa sede, che il lavoro straordinario era stato prestato e si sono poi conformati alla giurisprudenza di questa Corte per cui l’orario necessario a recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come tempo di lavoro e quindi sottoposto a contribuzione. E’ stato infatti affermato ( tra le tante Cass. n. 17511 del 26/07/2010) che « Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa». Si trattava in quel caso del compenso per lavoro straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la durata di circa un’ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri.
Risulta invece manifestamente fondato il quarto motivo, in relazione alla posizione del capo cantiere B., non avendo la sentenza impugnata considerato le dichiarazioni rese dal medesimo, per cui era stata pattuita una partecipazione agli utili e che a tal titolo gli era stata erogata la somma di 70.000 euro. Sussiste quindi il difetto di motivazione su una circostanza rilevante.
Va quindi accolto il quarto motivo e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
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