Corte di Cassazione sentenza n. 18466 del  26 ottobre 2012 

SICUREZZA SUL LAVORO – IPSEMA – DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE

massima

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La patologia neoplastica tumorale, dalla quale era risultato essere affetto il lavoratore, è stata considerata malattia professionale, in quanto, dopo accurata visita medica ed esame della documentazione sanitaria, si è accertato che il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, era stato sempre a contatto con motori marini posizionati in locali chiusi, con alte temperature, con tubi di gas di scarico, con particolato ed altri composti chimici nocivi, rappresentanti probabili o possibili fattori cancerogeni umani, per cui emergeva l’esistenza di un rapporto causale, ovvero di concausa efficiente e determinante, tra quest’ultima e la patologia neoplastica accertata.

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FATTO

Con sentenza del 2/4-30/5/09 la Corte d’appello di Messina ha respinto l’impugnazione proposta dall’Ipsema avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Messina che aveva accolto la domanda proposta da (Omissis) per il conseguimento della rendita da malattia professionale nella misura dell’11%, condannando l’istituto di previdenza marittima alla corresponsione dei relativi ratei a decorrere dalla data della domanda amministrativa. La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver verificato, tramite l’espletamento di una nuova perizia medico-legale, la fondatezza della domanda dell’assicurato. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’IPSEMA che affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso il (Omissis) il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

DIRITTO

Con un solo motivo l’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, adducendo che la Corte di merito è pervenuta al convincimento di riconoscere all’assicurato la prestazione in esame sulla base delle conclusioni de perito d’ufficio prof. (Omissis), disattendendo, in tal modo, quelle del prof. (Omissis), senza chiarire, però, i motivi che l’hanno indotta a preferire le prime alle seconde e senza aver nemmeno fatto alcuna menzione di queste ultime.

Il ricorso è infondato.

Invero, premesso che l’impugnazione è proposta per un presunto vizio motivazionale della sentenza, va ricordato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla loro dipendenza dall’attività lavorativa svolta costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione. In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004).

È, infatti, da rilevare che nella fattispecie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice di appello l’istituto ricorrente ha contrapposto un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate a carico del (Omissis), senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, bensì limitandosi ad esprimere una diversa valutazione del medesimo quadro patologico.

Tra l’altro non è vero che il collegio giudicante non ha dato contezza dei motivi che l’hanno indotto a preferire le conclusioni dell’ultimo consulente d’ufficio, in quanto a tal riguardo la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la patologia neoplastica tumorale, dalla quale era risultato essere affetto l’assicurato, poteva essere meglio esaminata da un esperto oncologo, quale il prof. (Omissis), il quale, dopo accurata visita medica ed esame della documentazione sanitaria, aveva accertato che il (Omissis), nell’arco della sua vita lavorativa, era stato sempre a contatto coi motori marini posizionati in locali chiusi, con alte temperature, con tubi di gas di scarico, con particolato ed altri composti chimici nocivi, rappresentanti probabili o possibili fattori cancerogeni umani e che alla luce dell’anamnesi ambientale, lavorativa, fisiologica e patologica l’appellato non presentava fattori di rischio se non quelli correlati allo svolgimento dell’attività lavorativa, per cui emergeva l’esistenza di un rapporto causale, ovvero di concausa efficiente e determinante, tra quest’ultima e la patologia neoplastica accertata.

La stessa Corte ha aggiunto di aver tenuto conto anche della consulenza medicolegale sulla quale si era basata la sentenza di primo grado favorevole al (Omissis), il quale, da parte sua, aveva provato, tramite testi, le condizioni lavorative nelle quali egli aveva operato, cioè esposto, senza alcuna protezione, al rischio di contrarre la lamentata patologia professionale.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’istituto ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 3000,00 per compensi professionali ed euro 40,00 per esborsi, oltre I.V.A e C.P.A ai sensi di legge.