Corte di Cassazione sentenza n. 18549 del 09 settembre 2011
OPERE PUBBLICHE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO – OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
massima
______________
E’ Illegittima la rescissione del contratto di appalto pubblico se l’esecuzione dell’appalto è impossibile. In tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l’ente committente in base alle regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale, senza che l’eventuale provvedimento di rescissione adottato successivamente dall’amministrazione sia di ostacolo all’esame (ed all’eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell’art. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F – stante l’inidoneità dell’atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica -; ne consegue che il giudice ordinario adito ben può accertare l’effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata rescissione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo – se “contra legem” – onde statuire sulla domanda di risoluzione preventivamente introdotta dall’appaltatore. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la Cass. civ., Sez. I, 04/02/2000, n. 1217 ha anche specificato che nella valutazione del provvedimento amministrativo di rescissione del contratto, il giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria – tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo – ed attraverso un’indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l’influenza che questo ha dispiegato su quello dell’altra, non tollerando l’unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell’agire dei singoli contraenti).
________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società D. e Figli s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di … (IACP) affinché venisse dichiarata nulla, inefficace e comunque infondata la rescissione del contratto di appalto pubblico, stipulato tra le parti in data 9.8.1995, ex art. 340 della legge n. 2248 del 1865 all. F, per la realizzazione nel Comune di … di un complesso di dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica, adottata dall’Istituto per ingiustificato ritardo nell’inizio dei lavori conseguenza di comportamento gravemente negligente della società; venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Istituto, con condanna del medesimo al risarcimento del danno quantificato in £ 500.000.000, da compensare con l’anticipazione contrattuale ricevuta pari a £ 102.087.700; venisse accertato che la controparte non aveva diritto ad escutere il pagamento della fideiussione prestata dalla società V.A.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva che al momento dell’avvio dei lavori erano state riscontrate una serie di discordanze, incongruenze ed errori, che non consentivano di adempiere a quanto contrattualmente previsto nei termini stabiliti; aveva pertanto sospeso la prosecuzione dei lavori in attesa delle determinazioni dell’IACP, che, però, rescindeva il contratto ed escuteva la polizza fideiussoria per complessivi € 92.807.000.
Costituitosi in giudizio, l’IACP chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per esclusivo e grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno.
Nel giudizio interveniva volontariamente la W. Assicurazioni s.p.a., quale successore a titolo particolare della V. A., eccependo l’avvenuta estinzione della polizza fideiussoria e, comunque, la sua inoperatività; formulava, inoltre, domande di compensazione e di manleva.
Il Tribunale adito dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del committente IACP; condannava quest’ultimo a corrispondere alla società attrice la somma di euro 88.783,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dichiarava avvenuta l’estinzione della polizza fideiussoria emessa dalla V. A. s.p.a.
Detta sentenza veniva impugnata dallo IACP dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Gli appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello rigettava il gravame.
Avverso detta sentenza l’A.T.E.R. (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. Le intimate Impresa D. e Figli s.r.l. e A. A. s.p.a hanno resistito con controricorso. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2001 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Si è disposto che la motivazione venga redatta in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione delle disposizioni di cui all’art. 340 della legge n. 2284/1865 all. F (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Deduce la ricorrente che avrebbe errato il giudice a quo nel ritenere illegittimo il provvedimento di rescissione del contratto di appalto, adottato dall’IACP, avendo fondato tale sua decisione sulle risultanze istruttorie della CTU senza esaminarla, sia pure comparativamente, con tutto quanto emergeva dalle stesse carte processuali. Senza tener conto delle critiche mosse alla stessa dalla difesa dell’IACP e senza verificarla alla prova delle effettive obbligazioni assunte dalle parti.
Con il secondo motivo denuncia motivazione omessa, errata, insufficiente e contraddittoria sui punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
I giudici di merito avrebbero dato esclusivamente rilevanza a quanto affermato dal CTU nella sua relazione, la quale aveva concluso che il progetto costruttivo era inattuabile con una valutazione da ritenere assurda e inaccettabile.
I quesiti posti dal giudice di merito al CTU sarebbero generici, mal posti ed avrebbero attribuito al consulenti un potere quasi decisionale. Questo non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito nel contratto e relativi allegati, per cui il giudice a quo avrebbe dato credito ad una consulenza illogicamente motivata.
Sulla base, quindi, di inadeguate e non corrette motivazioni della consulenza di ufficio il giudice a quo era giunto ad affermare l’esistenza di una inadempienza dell’Istituto appaltante sotto il profilo della mancanza di cooperazione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia errata indicazione delle voci di danno, errore di fatto, carenza assoluta di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Deduce la ricorrente che la consulenza del CTU sarebbe errata anche per quanto riguarda la stima dei danni, avendo riconosciuto oneri e costi a rimborso per spese mai sostenute dall’impresa, quali ad esempio costi per la guardiania di cantiere, che, non essendo il cantiere stato mai impiantato, non avrebbero dovuto essere riconosciuti.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia infondatezza della pretesa inoperatività della polizza fideiussoria della soc. V. di A. Violazione di legge. Motivazione insufficiente contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado sarebbe incorso in violazione di legge ed in vizio di motivazione con riferimento al profilo della inoperatività della polizza fideiussoria emessa a suo tempo dalla Compagnia V.A. s.p.a.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice a quo, dopo avere correttamente rilevato che il giudice ordinario può accertare l’esistenza delle condizioni di legittimità della rescissione del contratto d’appalto, sia pure al limitato scopo della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo, qualora ne riscontri la illegittimità onde statuire sulla domanda di risoluzione dell’appaltatore (cfr. tra le molte cass. n. 1217 del 2000) ha ritenuto illegittima la rescissione, come già fatto dal primo giudice, sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado. È pervenuto a detto convincimento perché da tale CTU, che appariva congruamente ed esaurientemente motivata con argomentazioni tecniche convincenti basate sull’oggettivo esame comparativo della documentazione in atti, erano emerse discordanze ed incongruenze (indicate analiticamente dal giudice a quo) tra progetto originario, prescrizioni di capitolato e relazione geologica, che costituivano impossibilità assoluta all’attuazione dell’appalto, senza che venissero introdotte varianti regolarmente approvate dal committente.
La ricorrente censura tale ineccepibile motivazione, osservando genericamente che il giudice a quo sarebbe pervenuto a detto convincimento senza esaminare la relazione del consulente tecnico alla luce di quanto emergeva dalle carte processuali (ma non indica quali), senza tener conto delle critiche mosse dalla difesa dell’IACP e senza verificarla alla prova delle effettive obbligazioni assunte dalle parti, affermazioni che sono in netto contrasto con quanto motivatamente si osserva nella sentenza impugnata, in cui si afferma l’esatto contrario.
Anche il secondo motivo è infondato.
La ricorrente censura specificamente tutti gli accertamenti e le valutazioni del C.T.U. per affermare che il giudice si sarebbe servito di un mezzo del tutto inadeguato per ritenere l’inadempienza dell’istituto appaltante sotto il profilo della mancanza di cooperazione. La ricorrente, proponendo tali censure, chiede chiaramente a questa Suprema Corte di procedere ad un riesame e valutazione critica della CTU, vale a dire di procedere a valutazioni di m rito non consentite in sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova (si lamenta la mancata considerazione da patte del C.T.U. dei costi per la guardiania di cantiere), che non risulta essere stata proposta nei precedenti gradi di giudizio..
Anche il quarto motivo è inammissibile.
Con tale motivo si censura la ritenuta inoperatività della polizza fideiussoria, si censura cioè una pronuncia di estinzione della polizza fideiussoria emessa dal giudice di primo grado, che non è stata appellata e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di cassazione, che,tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare a favore della A. A.s.p.a. (già W.) nella misura di euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per spese vive, ed a favore della società D. e F.lli s. r.l. nella misura di euro 3.800,00, di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto alla A. A. s.p.a. (già W.) in euro 2.800,00 (duemilaottocento), di cui euro 200,00 per spese vive, quanto alla D. Figli s.r.l. in euro 3.800,00 (tremilaottocento), dì cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.