Corte di Cassazione sentenza n. 18560 del 29 ottobre 2012
AGENZIA – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – PATTO DI NON CONCORRENZA – DISCIPLINA – OPERATIVITA’ ESTENSIONE – LIMITI – FONDAMENTO
massima
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In tema di agenzia, l’art. 1751-bis, comma 1, c.c., nel disciplinare il patto di non concorrenza, stabilisce che lo stesso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per il quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. Tale patto tuttavia, può ritenersi operante, ai sensi della richiamata disposizione, solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 939/08, del 2 novembre 2009, pronunciando sull’impugnazione principale proposta da C.L. nei confronti della società S. T srl e su quella incidentale proposta da quest’ultima società, entrambe in ordine alla sentenza del Tribunale di Bologna del 4 giugno 2004, accogliendo l’appello incidentale della società, accertava la responsabilità di C.L. per la violazione del patto di non concorrenza, e per l’effetto condannava la lavoratrice a risarcire il relativo danno nella misura delle provvigioni maturare nell’ultimo biennio del rapporto di agenzia. Accertava la responsabilità della C. per la violazione dell’obbligo di restituzione dei documenti all’atto della cessazione dell’incarico e, per l’effetto, condannava la stessa al risarcimento del relativo danno, che liquidava in euro 5.164.57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Rigettava l’appello principale della C.
2. La C., che aveva prestato la propria attività in qualità di agente di commercio a favore della società S. T srl in forza di contratto concluso il 31 luglio 1995, aveva adito il Pretore di Bologna, chiedendo che fosse dichiarato che il rapporto di agenzia intercorso tra essa medesima e la società S. T srl si era risolto per colpa e fatto del mandante e, conseguentemente, che la società fosse condannata al pagamento di tutte le somme ad essa spettanti a titolo di pagamento di provvigioni dirette, di provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla società convenuta ovvero da altro agente nella zona e con i clienti ad essa ricorrente assegnati, di indennità di preavviso e di scioglimento del contratto.
La società, a sua volta, aveva proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento dell’indebita percezione di somme pagate in eccesso da parte della C., con la condanna alla restituzione delle stesse, l’accertamento della violazione del patto di non concorrenza con la conseguente condanna al risarcimento del danno, la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata restituzione di documenti.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda della C. in quanto il contratto intercorso tra le parti non si era risolto per causa imputabile alla mandante, ma a seguito di libera determinazione dell’agente, e aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di preavviso e di scioglimento del rapporto, nonché quella relativa al risarcimento del danno. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condannava la C. al pagamento della somma di euro 5295.73, corrisposti in eccesso, in forza delle fatture in acconto “dalla stessa emesse”.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre C.L. prospettando cinque motivi di impugnazione.
4. Resiste con controricorso la società S. T srl.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELIA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 1751-bis, comma 1, cc (introdotto con l’art. 5 del D.Lgs. n. 303 del 1991), in relazione all’art. 360. n. 3, c.p.c.
Erroneamente, in violazione della disposizione sopra richiamata, la Corte d’Appello riteneva intervenuta la violazione del patto di non concorrenza benché il mandato di agenzia stipulato con la ditta N. srl riguardasse zone diverse da quelle oggetto del contratto con la S. T srl.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. La censura ha ad oggetto la mancanza di argomentazioni circa l’effettiva esecuzione del secondo contratto di agenzia per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di agenzia con lo S. T srl.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione c/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Afferma la ricorrente che dalla mera produzione del contratto di agenzia stipulalo con la ditta N. srl, non poteva discendere la prova dell’avvenuta concreta esecuzione del contratto stesso, che deve essere data ai sensi dell’ari. 2697 c.c.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
La sentenza in esame sarebbe viziata da irragionevolezza e illegittimità nell’aver fatto conseguire alla ritenuta prova di una non consentita attività di concorrenza, la prova della produzione di danni allo S. T srl quantificandoli nella misura di due anni di provvigioni maturate dalla C. verso lo S. T srl.
5. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.
L’art. 1751-bis, comma 1, c.c., nel disciplinare il patio di non concorrenza, stabilisce che lo stesso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
In ordine alla richiamata disposizione, questa Corte ha avuto modo di affermare che in caso di patto di non concorrenza inserito in un contralto di agenzia, detto patto può ritenersi operante ai sensi dell’art. 1751-bis cc comma 1, solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente (Cass., n. 19586 del 2010; n. 27839 del 2009).
La Corte d’Appello di Bologna non ha fatto corretta e congrua applicazione della richiamata disposizione, in quanto ha ritenuto provata la domanda incidentale, relativa alla violazione del patto di non concorrenza, poiché la ditta N. srl conferiva, con contratto stipulato il 2 ottobre 1997, alla C. l’incarico di promuovere le vendite di mobili e sedie per l’ufficio, prodotti identici appartenenti allo stesso settore merceologico ed avente la medesima clientela di quelli prodotti e commercializzati dalla srl S.T.
La Corte d’Appello statuiva, quindi, che l’attività della C. per la concorrente si era realizzata per tre mesi durante la vigenza del contralto con lo S. T srl. e questo comportava che la stessa C. aveva violato il patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di agenzia con la società, attuale resistente, come previsto dall’art. 1 del menzionato contratto.
Il giudice di appello, pertanto non ha tenuto conto del disposto dell’art. 1751-bis, applicabile alla fattispecie in esame, che richiede per la validità del patto di non concorrenza che lo stesso riguardi la medesima zona, oltre che la clientela e il genere di beni o servizi per i quali era stato concluso, ritenendo intervenuta la violazione in presenza di sole due delle condizioni richieste, senza esaminare le pattuizioni negoziali intercorse tra le parti, di cui ai contratti prodotti in atti come dedotto dalla ricorrente, in relazione al suddetto profilo.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, art. 360, n. 5 c.p.c.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello pone alla base della statuizione di condanna della C. per la violazione dell’obbligo di restituzione dei documenti all’atto di cessazione dell’incarico, il fatto che la stessa non avrebbe contestata la asserita mancata restituzione di documenti e comunque la quantificazione dei relativi danni, mentre già in primo grado con la memoria in relazione alla domanda riconvenzionale “veniva effettuata dalla difesa della C. specifica contestazione sul punto”.
Il motivo è inammissibile in ragione della sua genericità ed in quanto privo di autosufficienza, tenuto conto che manca qualsiasi riferimento al contenuto delle difese che sarebbero state svolte in primo grado, in particolare, in appello, sul punto, e dunque alle asserite intervenute contestazioni che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare.
6. Pertanto vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso. Il quinto motivo deve essere rigettato. Cassa la sentenza impugnata rispetto ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso e rigetta il quinto motivo.
Cassa la sentenza impugnata rispetto ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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