Corte di Cassazione sentenza n. 18805 del 16 maggio 2012 

SICUREZZA SUL LAVORO – LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN PIAZZALE – INFORTUNIO MORTALE – OMISSIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE – MISURE DI ANTINFORTUNISTICA E OPERAZIONE DI UNA PALA MECCANICA

massima

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 Vi è la responsabilità del socio amministratore di una snc per omissione nella adozione di misure organizzative necessarie per evitare che durante i lavori di sistemazione di un piazzale, i lavoratori a piedi si trovassero nell’area di operazione di una pala meccanica semovente anche in retromarcia: accadeva così che un operaio che interveniva a piedi anche in fase di retromarcia della pala, ne veniva investito, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.

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FATTO

La Corte di Appello di Brescia con sua sentenza resa in esito all’udienza del 22 Ottobre 2010, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto (Omissis) responsabile del delitto di omicidio colposo a lui addebitato con colpa generica e colpa specifica da violazione di individuate norme cautelari antinfortunistiche. Al (Omissis) era stato addebitato di aver omesso, nella sua qualità di socio amministratore della snc (Omissis), di adottare le misure organizzative necessarie per evitare che durante i lavori di sistemazione di un piazzale, i lavoratori a piedi si trovassero nell’area di operazione di una pala meccanica semovente anche in retromarcia, sicché l’operaio (Omissis) che interveniva a piedi anche in fase con la retromarcia della pala, ne veniva investito, riportando lesioni che ne cagionavano la morte in data (Omissis). Il Tribunale di Mantova aveva escluso la recidiva per il (Omissis), gli aveva attribuito le circostanze generiche equivalenti alla contestata aggravante (articolo 589, comma 2) e aveva irrogato la pena di anni uno di reclusione con sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello, confermato il giudizio di responsabilità penale del (Omissis) riteneva le già attribuite attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione.

L’imputato (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza appena ora menzionata e ha denunziato:

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte di Appello in ordine alla ritenuta responsabilità penale del datore di lavoro (Omissis) con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 41 c.p., comma 2.

Il fondamento del ricorso è affidato al rilievo della mancata considerazione del comportamento abnorme dell’infortunato tenuto in spregio alle direttive ricevute e tale da determinare l’interruzione del nesso di causalità ex articolo 41 c.p., comma 2., ma anche alla considerazione della migliore coerenza della tesi ricostruttiva alternativa offerta dai due imputati e ritenuta non credibile dalla sentenza impugnata.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

DIRITTO

Parte ricorrente denunzia come vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non una incompiutezza del percorso giustificativo, non una contraddizione tra argomenti della motivazione, non la presenza di discontinuità di aporie o di asserzioni apodittiche nel ragionamento dimostrativo di sentenza, ma piuttosto e complessivamente lo scostamento tra ricostruzione operata dalla sentenza e ricostruzione proposta in alternativa dall’imputato e ritenuta dallo stesso imputato più rispondente alla vicenda scrutinata. I vizi invece specificamente indicati non sussistono.

Non è contraddittoria l’affermazione di sentenza secondo la quale il piazzale nel quale si svolgevano i lavori era costantemente impegnato da un passaggio di autovetture e persone rispetto alla altra affermazione secondo la quale nessuno era presente al momento del fatto. Una considerazione esprime infatti la descrizione di una determinata situazione in un segmento di tempo determinato e l’altra la descrizione della situazione ordinariamente rilevabile, ben essendo compatibili tra loro le due situazioni osservate e valutate peraltro in parte confermate alla stessa pg 3 del ricorso per cassazione. Nessuna necessità logica interna lega poi le censure di ricorso relative al fatto del ritrovamento di un rastrello usato per le operazioni di livellamento del piazzale, accanto al corpo del lavoratore e alle congetture dell’ordine che sarebbe stato impartito alla vittima dell’investimento di andare a preparare della malta, all’allontanamento momentaneo del lavoratore dalle vicinanze del semovente, al suo ritorno per fumare una sigaretta dietro il semovente dal quale il rastrello riposto a fine sistemazione piazzale sarebbe caduto poi per causa del sobbalzo da sormontamento del corpo. Tali censure si affidano in realtà ad alternative congetturali in fatto che in nulla scalfiscono la coerente e logica ricostruzione di sentenza che accerta una non consentita manovra in retromarcia contestuale alla presenza di un lavoratore a terra (con coerente colpa del guidatore del semovente), e una colpa omissiva dell’imprenditore per non avere adottato adeguate misure antiinfortunistiche per una così fatta condizione di lavoro, misure identificate in sentenza e idonee a neutralizzare anche eventuali imprudenze dei lavoratori asimmetricamente impegnati nella operazione di livellamento del piazzale. Le stesse misure ricordate come adottate dal ricorso sono ragionatamente qualificate come insufficienti dalla motivazione.

Congetturale è l’allegazione di una condotta abnorme del lavoratore non rilevata in sentenza.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.