Corte di Cassazione sentenza n. 18924 del 05 novembre 2012
RAPPORTO DI LAVORO – PREVIDENZA SOCIALE – APPELLO CIVILE – PROCESSO DEL LAVORO – PROVE NUOVE – POSSIBILE L’AMMISSIONE DI NUOVI DOCUMENTI SU RICHIESTA DI PARTE O D’UFFICIO
massima
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Nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata nell’impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la decisione. Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello proposto dall’Inps, ha riconosciuto il diritto di (OMISSIS) all’assegno sociale con gli incrementi previsti dalla Legge n. 488 del 1998, art. 67 osservando che l’appellata aveva prodotto in appello, ad integrazione della documentazione già prodotta in primo grado, certificazione dell’Agenzia delle Entrate dalla quale emergeva la titolarità di redditi del coniuge non superiori ai limiti fissati per il conseguimento della pensione da parte dei soggetti inabili, nonché la mancata percezione di redditi personali assoggettabili ad IRPEF.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo l’Inps lamenta violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c., Legge n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, chiedendo a questa Corte di stabilire se “nei giudizi per il conseguimento degli incrementi previsti dalla Legge n. 488 del 1998, art. 67, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti atti a provare la sussistenza del requisito reddituale e l’omesso deposito degli stessi contestualmente al deposito di tale atto, determinano o meno la decadenza del diritto alla produzione dei predetti documenti”.
2.- Il ricorso è infondato. Il quesito formulato dal ricorrente deve trovare risposta nei principi più volte affermati da questa Corte (cfr, da ultimi Cass. n. 6753/2012, Cass. n. 3506/2012) secondo cui nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (nel caso deciso dalla prima sentenza, relativa a controversia per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, la S.C. ha ritenuto l’ammissibilità della produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dell’attore e del coniuge, essendo questa meramente integrativa dei documenti già prodotto in primo grado, costituiti dalla certificazione di mancata presentazione dei redditi da parte dell’attore).
3.- Questa Corte ha altresì precisato che all’ammissione d’ufficio delle prove non è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d’ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, conia conseguenza che, in tal caso, non si pone propriamente alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo “la prova “nuova”, disposta d’ufficio, solo l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti della realtà del processo (Cass. n. 2379/2007).
4.- Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sopra indicati, avendo ritenuto che la documentazione prodotta in grado di appello, attinente ai redditi del coniuge dell’appellata, avesse carattere meramente integrativo di quella già prodotta in primo grado, riguardante solo i redditi personali della (OMISSIS), ed osservando che tale produzione si era resa necessaria a seguito delle precisazioni rese dall’Istituto previdenziale solo in grado di appello, secondo cui l’assegno sociale, di cui era titolare l’assistita, non derivava da trasformazione del trattamento assistenziale legato all’inabilità civile, trattamento questo soppresso in epoca anteriore al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della (OMISSIS), con la conseguenza che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare di non superare i limiti di reddito stabiliti per l’accesso all’assegno sociale. Di qui l’ammissibilità della produzione documentale.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 40,00 oltre euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge