Corte di Cassazione sentenza n. 1918 del 10 febbraio 2012
IRPEF – BASE IMPONIBILE – ACCERTAMENTO – IMPOSTE SUI REDDITI – AZIENDA – CESSIONE – PLUSVALENZA – TASSAZIONE – VALORE DEFINITO – IMPOSTA DI REGISTRO – UTILIZZABILITA’ – SUSSISTE
massima
____________
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile per le imposte sul reddito in dipendenza della cessione d’azienda, l’Amministrazione finanziaria può fare riferimento ai valori definiti in sede di applicazione dell’imposta di registro.
___________
Svolgimento del processo
L’ufficio delle IIDD di Firenze emetteva nei confronti di B. M. avviso di accertamento IRPEF ed ILOR con il quale determinava, in relazione all’anno 1995, una plusvalenza pari a L. 320 milioni per la cessione di un’azienda artigiana, svolgente attività di stampa,tipografia e litografia.
Avverso l’avviso di accertamento proponeva opposizione il contribuente avanti alla C.T.P. di Firenze con esito parzialmente positivo.
Proponevano quindi appello principale il B. e incidentale l’Agenzia delle Entrate avanti alla C.T.R. della Toscana, per sentire rispettivamente accogliere l’intero ricorso introduttivo del giudizio e confermare l’avviso di accertamento.
La C.T.R previa riunione degli appelli li respingeva.
Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su tre motivi B.M..
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo il ricorrente deduce che avendo la Corte di cassazione con la sentenza n 19854/04 innovato la giurisprudenza sul punto relativo alla necessità di eccepire con il ricorso introduttivo del giudizio la decadenza dell’A.F. dal potere impositivo, pena la improponibilità successiva della relativa eccezione, la decisione della Corte di cassazione, successiva all’inizio del giudizio, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di uno ius superveniens che legittimerebbe la proposizione, anche in appello dell’eccezione di decadenza.
Il motivo è infondato.
Invero contrariamente a quanto assunto dal ricorrente prima della pronunzia delle SS.UU. n 19854/04 non esisteva una giurisprudenza costante che sancisse la sanatoria ex tunc di atti irregolarmente notificati, sicchè deve escludersi, come si desume del resto dalla motivazione della sentenza de qua che il giudizio proposto avverso l’accertamento irregolarmente notificato valesse a sanare oltre alla nullità della notifica anche la decadenza dal potere accertativo, nelle more verificatasi.
Da ciò consegue che essendo la decadenza in esame un istituto di diritto sostanziale e non processuale e rientrando pertanto nella disponibilità della parte andava eccepita fin dal primo grado di giudizio, come esattamente rilevato dalla C.T.R..
Il primo motivo va quindi respinto.
Parimento infondato è il secondo motivo con il quale si contesta che il valore definito, in sede di conciliazione giudiziale ai fini dell’imposta di registro, potesse costituire la base per l’accertamento ai fini IRPEF. Invero la Corte di cassazione con la sentenza n 6915/2011 ha già stabilito che “in tema di INVIM l’Ufficio che sia già in possesso di un diverso valore iniziale dell’immobile, determinato ai fini dell’imposta di registro o sulle successioni, in occasione di un precedente acquisto,………..può avvalersene e liquidare direttamente l’imposta senza necessità di dover provvedere ad un ulteriore autonomo accertamento”.
Da tale giurisprudenza non vi è motivo di distaccarsi sicchè anche il secondo motivo va respinto.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine all’applicabilità delle sanzioni essendo state abrogate sia la legge sull’ILOR sia le relative sanzioni.
Il motivo è inammissibile.
Invero il vizio di motivazione non è ipotizzabile in relazione alle questioni di diritto ed inoltre nella specie, per come è prospettato il motivo, non si tratta di insufficiente motivazione ma di omesso esame di un motivo di gravame, che avrebbe dovuto quindi essere censurato ex art. 112 c.p.c..
Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive Euro 4000/00 oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2023 - Ai fini del prelievo fiscale di cui alla l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19197 del 14 giugno 2022 - E' escluso che, ai fini della tassazione delle plusvalenze, la cessione di un edificio possa essere riqualificata come cessione del terreno edificabile e che, in particolare, elementi di fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3462 - In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14420 - Qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti…
- Lavoratori marittimi - Prestazioni a tutela dello stato di malattia (articolo 10 del Regio Decreto-Legge n. 1918/1937, come modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge n. 213/2023) - Temporanea disponibilità del servizio web “Comunicazione dei…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2310 depositata il 25 gennaio 2023 - Affinchè un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…