Corte di Cassazione sentenza n. 1941 del 10 febbraio 2012
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SOGGETTI PASSIVI – ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI – FATTISPECIE – INTERMEDIARIO FINANZIARIO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – CRITERI – LAVORO ALTRUI – OCCASIONALITA’ – INSUFFICIENZA
massima
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Non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione allorquando il soggetto passivo si avvalga in modo occasionale dell’assistenza o dell’apporto di lavoro altrui. L’occasionalità di lavoro altrui” dà diritto all’esenzione dell’IRAP per il professionista. Sussiste la spettanza del rimborso IRAP, richiesto da un intermediatore finanziario sul presupposto di avvalersi del lavoro altrui solo occasionalmente.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 147/33/06, depositata il 14 dicembre 2006, con la quale, in accoglimento dell’appello di B.A., esercente attività di intermediazione finanziaria, gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
Il giudice a quo ha affermato l’assenza di autonoma organizzazione, osservando che questa non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer, né dalla sporadica assistenza di qualche aiutante.
L’intimato contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché i due motivi in cui si articola (violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP e vizio di motivazione) si basano sull’impiego, da parte del contribuente, di “lavoro altrui”, laddove il giudice di merito ha accertato, come detto sopra, la “sporadica” assistenza da parte di terzi, cioè la occasionalità dell’impiego di lavoro altrui, che esclude, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 12111 del 2009).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera dì consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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