CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2013, n. 19709

Tributi – Reati fiscali – Evasione fiscale – Presunzioni utilizzabili per l’accertamento – Versamenti bancari ingiustificati – Insufficienza nel processo penale

 Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 04/04/2011, con la quale B.S. e Z.P.A. erano stati dichiarati colpevoli di varie ipotesi di reato di cui agli art. 110, 81 cpv. c.p. e 3 del D.Lgs n. 74/2000, loro ascritte per essersi avvalsi, Z.P.A. nella qualità di amministratore di diritto della società R.D. S.r.l. e la B. di amministratore di fatto, unitamente al fratello B.G., la cui posizione è stata stralciata, di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili, mediante l’utilizzazione di mezzi fraudolenti, inserendoli nelle dichiarazioni annuali dei redditi al fine di non dichiarare ricavi e di dichiarare elementi negativi di reddito per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004.

In sintesi, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati relativamente alla dichiarazione fraudolenta per l’anno di imposta 2002 per essere il reato estinto per prescrizione; li ha assolti, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione relativa alta dichiarazione relativa all’anno di imposta 2003 ed ha parzialmente confermato l’affermazione di colpevolezza relativamente alla dichiarazione fraudolenta per l’anno di imposta 2004, rideterminando le pene loro inflitte nella misura ritenuta di giustizia.

In particolare, la sentenza ha affermato che solo due bonifici rispettivamente di € 350.000 ed € 400.000 indicati come apporto di danaro contante da parte dei soci della R.D., indicati nella società A. S.r.l. ed in M.E., madre dei fratelli B., e, quindi non soggetti a tassazione, corrispondevano in effetti a ricavi non dichiarati corrisposti dalle società R.B. Immobiliare S.r.l. e M. Immobiliare S.r.l..

La Corte territoriale ha inoltre accolto l’appello del Procuratore Generate della Repubblica limitatamente alla mancata applicazione delle pene accessorie nei confronti della B., che sono state inflitte.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, tramite i difensori.

3. Ricorso B.:

Con un unico mezzo di annullamento la difesa dell’imputata denuncia erronea applicazione di legge con riferimento alle conclusioni circa la impossibilità dell’esborso da parte di A. S.r.l. e M.E..

In sintesi, si contesta l’accertamento dì fatto sul punto, deducendo che esso è fondato esclusivamente sulle valutazioni del Cap. della GG.FF. A., mentre non si è tenuto conto dei rilievi difensivi fondati su una perizia valutativa. Dalla stessa emergeva che la M., grazie all’ingente patrimonio accumulato unitamente al marito, era effettiva proprietaria di quote di una serie di società tra le quali la R.B. Immobiliare S.r.l., la A. S.r.l., la R.D. S.r.l., la M. Immobiliare S.r.l. e la Studio Europa S.r.l., fatto che giustificava la complessa movimentazione bancaria tra le predette società relativamente ai versamenti ricondotti alla R.B. Immobiliare S.r.l. ed alla M. Immobiliare S.r.l..

Si censura poi il fatto, lamentato in appello, che non erano stati eseguiti accertamenti bancari sui conti di M. e di A. S.r.l. e si contesta l’accertamento in ordine alta qualità attribuita alla B. di amministratore di fatto della R.D. S.r.l..

4. Ricorso Z..

4.1 Mancanza o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla residua imputazione di cui al capo 3).

La sentenza impugnata è pervenuta alla assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo 2) e da buona parte delle contestazioni relative a flussi finanziari in nero relativamente all’imputazione di cui al capo 3), osservando che l’accusa era fondata su un mero sospetto e che non potevano trovare applicazione in sede penale le presunzioni fiscali. Ad analoghe conclusioni, però, i giudici di merito sarebbero dovuti pervenire anche con riferimento ai versamenti per i quali vi è stata affermazione di colpevolezza, poiché anche in questo caso la deduzione che si trattasse di ricavi è fondata su una presunzione operante in materia tributaria. La R.D. S.r.l. è una società immobiliare che ha come oggetto la compravendita di immobili e di quote societarie, per cui i ricavi ottenuti dalla stessa si realizzavano necessariamente attraverso atti pubblici notarili o atti privati sottoposti al regime pubblicitario. Gli indicati profili, esposti nei motivi di appello e di cui la stessa sentenza da contezza, sono totalmente ignorati nella motivazione che avrebbe dovuto confutarli adeguatamente. Nella sostanza è stato utilizzato per affermare la colpevolezza degli imputati il procedimento tipico del processo tributano laddove l’organo accertatore presume ed il contribuente deve giustificare, mentre nel processo penale valgono regole opposte. Si contesta, poi, in ogni caso, che la condotta sia riconducibile allo Z..

Si osserva che la sentenza fa riferimento ad una forzatura del sistema bancario nei vari passaggi finanziari, ma non tiene conto del fatto che i tre funzionari della Credem, che erano accusati di riciclaggio sono stati prosciolti dal G.U.P. perché il fatto non sussiste. Dalla sentenza, in particolare, era emersa la fittizietà della operazione relativa ai due bonifici bancari, destinati a conferire affidabilità patrimoniale alla società che aveva avanzato richiesta di finanziamenti comunitari, la cui ammissione era subordinata all’esistenza di un capitale sociale di un determinato importo. Pertanto, mentre il G.U.P. ha ritenuto fittizie le operazioni di bonifico la Corte territoriale ha ritenuto che le stesse corrispondessero ad un reale flusso di danaro. Quanto alla responsabilità dello Z. si osserva che l’affermazione della sentenza sul punto è sostanzialmente fondata sull’accertamento di una condotta colposa, per omesso controllo, mentre II reato di cui è chiamato a rispondere ha natura dolosa. Lo Z. non aveva neppure competenze in ordine all’operazione di cui si tratta, in quanto le decisioni concernenti I finanziamenti da parte dei soci sono assunte dall’assemblea, mentre l’amministratore aveva l’obbligo di prenderne atto. Si censura, infine, il mancato espletamento di indagini sui soggetti finanziatori e sulla loro potenziale capacità dì effettuare i versamenti di cui all’imputazione.

4.2 Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Non si è tenuto conto del ruolo assolutamente marginale svolto dall’imputato, mentre il diniego delle attenuanti è fondato solo su affermazioni tautologiche.

4.3 Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena; denuncia fondata su argomentazioni di analogo tenore.

Con un ulteriore motivo, infine, è stata richiesta, in subordine, l’applicazione dell’indulto.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso dello Z., che per l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. giova anche alla coimputata, è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

2. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ai fin dell’accertamento del reati tributari, non può farsi ricorso alle presunzioni operanti in materia tributaria ed, in particolare, non possono considerarsi ricavi dell’azienda le somme accreditate in suo favore, in quanto spetta al giudice penale accertare gli elementi probatori o anche indiziari, dai quali è stato desunto che detti accrediti corrispondano ad operazioni attive, non contabilizzate, (cfr. Sez. 3, sentenza n. 5490 del 26/11/2008, Crupano, Rv. 243089; sez. 3, Sentenza n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280, sia pure con riferimento al reato di omessa dichiarazione; precedenti conformi: n. 8445 del 1991 Rv. 188010; n. 21213 del 2008 Rv. 239984; n. 5490 del 2009 Rv. 243089).

Orbene, emerge dall’esame della sentenza impugnata che i giudici di merito hanno sostanzialmente fatto ricorso alla presunzione tributaria, secondo la quale i versamenti effettuati dai soci della R.D. o, secondo l’accertamento di fatto, da altre società operanti sul mercato, debbono considerarsi ricavi, senza la indicazione di ulteriori elementi di prova o indiziari da cui possa desumersi che si tratti effettivamente di poste attive, costituenti profitti della società, non contabilizzate.

In particolare, non risulta essere stato eseguito alcun accertamento in ordine alta esistenza o inesistenza di operazioni cui detti versamenti siano riferibili, né al collegamento tra le società che hanno effettuato i versamenti e la R.D..

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto dell’enunciato principio di diritto e dei rilievi che precedono.

L’accoglimento dell’esaminato motivo di ricorso è assorbente delle ulteriori censure dei ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

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