CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 agosto 2013, n. 19771
Tributi – Accertamento – Notifica avviso di accertamento parziale – Consegna al portiere dello stabile – Avviso al destinatario – Validità dell’accertamento – Sussiste
G. G. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma 6.2.2006, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Roma n. 424/53/2004, ebbe a rigettare l’appello del contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa per IRPEF sugli anni 1990 e 1992, con cui l’Agenzia delle Entrate inizialmente aveva richiesto somme conseguenti ad accertamenti parziali ex art.41 d.P.R. n.600 del 1973, divenuti definitivi per mancata opposizione. Accolto parzialmente il ricorso dalla C.T.P., con riconoscimento che solo l’avviso di accertamento per IRPEF del 1990 era stato notificato con regolarità, la medesima statuizione venne condivisa anche dal giudice del gravame.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’avviso di ricevimento contestato era stato oggetto di notifica a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, sottoscritta dal portiere dello stabile condominiale. La mancata prova, cedente a carico del destinatario, circa l’inesistenza di rapporti con il portiere, indusse così il giudice d’appello al descritto rigetto, ulteriormente osservando la non necessità, nella fattispecie, di un successivo adempimento quale l’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione, costituendo già di per sé l’avviso di ricevimento — il primo – prova della formalità.
Il ricorso è affidato a due motivi e resistito dall’Agenzia con controricorso.
All’udienza del 6 febbraio 2013, cui era inizialmente chiamato il ricorso, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, per riscontrata mancanza dell’avviso dell’udienza.
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione
Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 3, co. 4 d.l. n.261/1990 e 7 1. n.890/1982, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. riferito la disciplina notificatoria, nonostante ogni contraria indicazione nell’avviso di accertamento parziale, all’art.7 della legge n.890 cit, e non al d.l. 15.9.1990, n.261, art.3, co.4, che presuppone l’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o, in difetto, da persona di famiglia o addetto alla casa, senza contemplare il portiere dello stabile.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 2727 e 2728 cod.civ., in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. osservato che il contribuente aveva omesso di dare la prova del difetto di relazione tra il destinatario stesso ed il portiere, prova in verità non richiesta dalla norma, che pone semmai una presunzione legale assoluta del buon fine della notifica se assolta in quel modo ed invece palesandosi errata la ritenuta integrazione della notifica ex art.3, co.4 d.l. n.261/1990 mediante ricorso al portiere, soggetto escluso.
1. lì primo motivo è infondato. È pacifico che l’art.3, co.4, del d.l. 15 settembre 1990, n. 261, prevedendo che “gli avvisi di accertamento parlale di cui all’art. 41-bis del D.P.L. 29 settembre 1973, ». 600, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”, istituì una modalità notificatoria da un lato assegnata alla discrezionalità della P.A. procedente e dall’altro realizzativa di un sistema che, integrandosi in modo peculiare nel più generale ambito delle procedure di notifica mediante il servizio postale, aveva già consentito, con l’art.7, co.2, della legge 20 novembre 1982, n.890, la possibilità di perfezionare il procedimento, in difetto di consegna diretta al destinatario (ovvero al convivente o all’addetto alla casa), con una consegna del “piego …al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. “. L’accertamento di fatto del giudice di merito ha individuato (e dato conto), nella sequenza delle modalità di ricezione del plico, di un avviso di accertamento notificato a mezzo del servizio postale, consegnato al portiere dello stabile in cui viveva il contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno firmata in modo inequivoco da tale addetto. L’eventuale relazione di specialità, in ipotesi sussistente tra la notifica di cui all’art.3,co.4 d.l. 261/1990 (circoscrivente il perfezionamento all’esito della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dal destinatario ovvero, solo, da persona di famiglia o addetta alla casa, dunque senza menzione del portiere) e l’art.7, co.2 1. n.890/1982 (contemplante anche il ricorso sussidiario alla consegna al portiere dello stabile) può peraltro essere risolta (e superata) sul piano della successione storica delle normative applicabili: a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l’art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono infatti procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass. 17598/2010 sulla validità della notifica, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l’ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l’invio della raccomandata informativa previsto dall’art. 8 della 1. n. 890 del 1990, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).
Nella vicenda di causa l’avviso di accertamento n.5310053645 venne notificato, nel modo anzidetto, il 23 maggio 1998, dunque già vigente la ricordata prerogativa, più ampia di quella ascritta alle originarie facoltà dell’Ufficio finanziario dal d.l. 261/1990. Tant’è che, a riprova della citata latitudine, questa Corte ha anche statuito che a partire dalla citata data, ammessa “l’amministrazione finanziaria [a] provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servigio postale, è viziata da error in iudicando la sentenza di merito la quale abbia ritenuto nulla la notificazione di un avviso di accertamento compiuta dopo la suddetta data dall’amministrazione … senza avvalersi del messo comunale.” (Cass. 15284/2008).
Quand’anche, infine, si volesse conferire un valore di garanzia ad un diverso iter confermativo della notifica, quale pervenuta nella sfera del destinatario con la materiale ricezione da parte di persone addette o, come nella specie, del portiere dello stabile, va ricordato che “in tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 – applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.” (Cass. 21725/2012), chiarendosi però che “l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è imposto solo per le no tifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall’art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili. ” (Cass. 6345/2013).
2. Il secondo motivo è inammissibile. La parte, dolendosi di un affermato carattere assoluto della presunzione di conoscenza in capo al destinatario della notifica pervenuta con avviso di ricevimento al portiere dello stabile, omette di cogliere, oltre che di censurare, la ratio decidendi della pronuncia di merito che, all’opposto, ebbe a riconoscere, con l’allocazione dell’onere della prova contraria in capo al contribuente, la superabilità di ogni significato traibile dalla citata presunzione. Sul punto, manca ogni deduzione di offerta di prova, oltre che di descrizione auto sufficiente nel motivo di doglianza di come e quando la relativa critica sia stata svolta avanti alla C.T.R.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese in capo al ricorrente, secondo le regole della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.
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