CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2014, n. 1985
Cartella esattoriale – Equitalia – Riscossione – Violazione del codice della strada – Sanzione amministrativa – Legittimità
Svolgimento del processo
1. Il Giudice di pace di Nocera inferiore, accogliendo l’opposizione all’esecuzione proposta da A.C. nei confronti della s.p.a. Equitalia E.TR., con sentenza dell’8 gennaio 2008 annullava la cartella esattoriale notificata il 12 agosto 2006 e relativa ad una contravvenzione per violazione di norme del codice della strada emessa dalla Polizia municipale di Napoli nel 2002.
Osservava il giudicante che la cartella esattoriale aveva ad oggetto la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa e, poiché essa minacciava l’esecuzione forzata, il rito ed il regime di impugnazione da applicare non era quello di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, bensì quello del giudizio civile ordinario.
Quanto al merito, il Giudice di pace rilevava che il verbale di contestazione dell’infrazione stradale non risultava essere stato notificato prima della notifica della cartella; ed inoltre, la notificazione di questa era avvenuta dopo il decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
3. Contro la sentenza del Giudice di pace propone ricorso la s.p.a. Equitalia E.TR., con atto affidato a quattro motivi.
A.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. Per ragioni di economia processuale, conviene prendere le mosse dal secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, i quali sono da esaminare congiuntamente.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 209 del codice della strada e 28 della legge n. 689 del 1981.
Poiché, infatti, l’art. 28 cit. stabilisce che il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate da quella legge si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa, è pacifico che, trattandosi di violazione commessa in data 25 febbraio 2002, per la quale la notifica della cartella è avvenuta il 22 agosto 2006, il termine quinquennale non era decorso.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.
Secondo la società ricorrente, la sentenza avrebbe errato nel ritenere applicabile la procedura di cui all’art. 615 cod. proc. civ., in quanto l’opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento deve svolgersi col rito di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Osserva la società ricorrente che la procedura di riscossione delle sanzioni amministrative si divide in due fasi: la prima, che prevede l’accertamento e la contestazione al contravventore, compete solo all’ente impositore, nella specie il Comune di Napoli; la seconda, di riscossione mediante ruolo, è meramente esecutiva, non potendo l’agente per la riscossione modificare il ruolo. Ne consegue che non può essere richiesto alla società Equitalia di dimostrare l’avvenuta notifica della contravvenzione, poiché tale prova poteva essere fornita solo da un soggetto che non era parte del giudizio.
5. I tre motivi sono tutti fondati.
5.1. Fondato è palesemente il secondo, col quale si censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il diritto a riscuotere la somma oggetto della cartella era prescritto per essere trascorsi i cinque anni previsti dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981. In realtà, invece, è la stessa sentenza a dare atto che la violazione era avvenuta nel 2002 e che la cartella esattoriale era stata notificata il 12 agosto 2006, sicché è di tutta evidenza che i cinque anni non erano decorsi.
5.2. Fondato è il terzo motivo, col quale si lamenta l’erroneità nella scelta del mezzo di impugnazione.
Come questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se l’opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare «il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione», ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento – com’è avvenuto nel caso oggi in esame – il procedimento da seguire non è quello dell’opposizione all’esecuzione, bensì quello previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035).
Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l’opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale «quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli», sicché l’impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla legge n. 689 del 1981 «per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione» (v. anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496).
5.3. Fondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.
L’attività che compete al concessionario per la riscossione, nella specie la società oggi ricorrente, si svolgo in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito dì riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare – come pretende erroneamente la sentenza oggi impugnata – né «la probabile esistenza del credito», né «l’effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l’attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l’ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa (nel caso, il Comune di Napoli).
È per tale decisiva ragione che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (così l’ordinanza 21 maggio 2013, n. 12385, con ampi richiami di precedenti).
Quello che rileva in modo decisivo ai fini dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, dunque, è che nessun addebito può essere mosso al concessionario alla riscossione – che è oggi l’unica parte in causa, giacché il contraddittorio non è stato esteso al Comune di Napoli – per il fatto di non aver verificato la precedente regolarità della notifica del verbale di accertamento.
6. Alla luce dì quanto detto fin qui, è pacifico che la sentenza impugnata deve essere cassata, essendo fondati i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso. A tale conclusione consegue l’assorbimento del primo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2938 del codice civile, per avere la sentenza impugnata rilevato l’intervenuta prescrizione del diritto dì credito oggetto della cartella esattoriale senza che tale profilo sia stato sottoposto al suo giudizio.
7. La Corte dovrebbe, a questo punto, procedere al rinvio del giudizio per consentire un nuovo esame della vicenda, da compiere in contraddittorio con l’ente impositore, ossia il Comune di Napoli (v. ancora la citata ordinanza n. 12385 del 2013).
Dalla lettura della sentenza impugnata, però, emerge che il giudizio di opposizione all’esecuzione era finalizzato ad accertare, in effetti, «l’illegittimità della cartella esattoriale (…) per intervenuta prescrizione del credito». Ed è probabilmente anche per questa ragione che la C. ha ritenuto di utilizzare lo strumento dell’opposizione all’esecuzione; questa Corte, infatti, ha affermato che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come, nella specie, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione), ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione secondo le regole generali di cui all’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., con applicazione del rito ordinario (sentenze 7 marzo 2006, n. 4891, e 17 novembre 2009, n. 24215). In altre parole, l’unica censura che era stata proposta in termini sostanziali riguardava la presunta prescrizione del diritto di procedere all’esazione della somma portata dalla cartella, prescrizione che – come si è visto in precedenza – non era affatto decorsa.
8. Da tanto consegue che questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nel senso di rigettare l’opposizione all’esecuzione proposta da A.C. nei confronti della s.p.a. Equitalia E.TR.
A tale esito segue la condanna della C. al pagamento delle spese sia del giudizio di merito che di quello di legittimità, la cui liquidazione conferma per il giudizio di merito quella a suo tempo disposta dal Giudice di pace, ed assume come parametro per il giudizio di legittimità i soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da A.C.. Condanna la medesima al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 500, nonché delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 800, di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge.