CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 agosto 2013, n. 19989
Professioni liberali – Geometri – Costruzioni in cemento armato – Diritto al compenso ante riforma – Non sussiste
Svolgimento del processo
Con citazione del 6/6/1992 De L. D. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare al geometra V. D. un compenso di lire 41.105.604 per attività professionale.
Il De L. assumeva di avere conferito al V. l’incarico di progettare la costruzione di un edificio, di averlo altresì incaricato della direzione lavori, del disbrigo delle pratiche amministrative e della predisposizione dei calcoli del cemento armato che il V. aveva fatto redigere, a sue spese, da un ingegnere; per tutte le prestazioni era stato convenuto il corrispettivo di lire 12.000.000 oltre lire 4.000.000 per le pratiche di accatastamento e per quelle necessarie per i certificato di abitabilità ed era stata già pagata la complessiva somma di lire 16.400.000 senza emissione di fattura.
Il V. si costituiva, negava che fosse intervenuto un accordo sul corrispettivo e disconosceva una scrittura prodotta da controparte a prova dell’accordo. Dopo un procedimento incidentale di querela di falso, nel 1995 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, infine, con sentenza del 15/1/2002 il Tribunale di Bari riconosceva al professionista il minor credito di lire 5.780.000, dichiarandolo estinto per pagamento, ritenendo, quanto al residuo credito per progettazione e direzione lavori, la nullità del contratto.
L’appello del V., che sosteneva che l’incarico non eccedeva i limiti della competenza professionale attribuita dalla legge al geometra in quanto aveva ad oggetto una modesta costruzione, era rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 18/12/2006. La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, rilevava:
che per la normativa vigente la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato con l’unica eccezione di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati a industrie agricole, pur esse, ulteriormente condizionate all’inesistenza di un pericolo per le persone e alla inesistenza di ragioni che rendano necessarie particolari operazioni di calcolo;
– che i contratti conclusi in violazione delle regole sulla competenza professionale sono nulli;
– che l’art. 16 del r.d. 274 del 1929 che regola l’oggetto e i limiti dell’esercizio della professione di geometra non è illegittimo e non può essere disapplicato;
– che la nullità non è esclusa dalla circostanza che la progettazione della costruzione in cemento armato venga poi compiuta, su richiesta dell’incaricato, da un ingegnere o da un architetto perché la validità del contratto dipende dal possesso del titolo abilitante da parte dì chi ha ricevuto l’incarico;
– che nel caso concreto l’incarico professionale di progettazione e direzione lavori esulava dalla competenza dei geometri trattandosi di costruzione che non poteva essere considerata di modesta importanza tenuto conto della cubatura complessiva di metri quadrati 2.730 per una altezza di 11 metri, pertanto addirittura superiore alla cubatura di 1.500 metri cubi fissata dalla circolare ministeriale del 6/5/1941 nello stabilire il limite di cubatura delle costruzioni civili la cui progettazione poteva rientrare nella competenza professionale dei geometri;
– che l’esito del procedimento penale conclusosi con l’archiviazione del procedimento penale per esercizio abusivo della professione di geometra era inconferente in quanto operante su un piano diverso e perché non poteva spiegare efficacia nello specifico procedimento civile.
Il geometra V. propone ricorso affidato a tre motivi e deposita memoria nella quale, tra l’altro, richiama il D.L.vo n. 212/2010 che ha abrogato l’art. 1 R.D. l’art. 1 R.D. 2229/1939 che attribuiva alla competenza di ingegneri e architetti la progettazione delle opere in cemento armato e sostiene che la norma non solo avrebbe efficacia abrogativa, ma anche interpretativa. Resiste con controricorso D. De L..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare, la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato).
Il ricorrente censura la ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato sostenendo di avere limitato il proprio intervento alla progettazione architettonica affidando i compiti relativi alla progettazione strutturale, relativa ai calcoli delle strutture in cemento armato ad un ingegnere che, quindi si è assunto le responsabilità sugli aspetti rilevanti per la pubblica incolumità.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri vietino la scissione della progettazione architettonica da quella strutturale ponendo come obbligatorio che sia lo stesso soggetto a realizzare entrambe.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e dell’art. 2 L. n. 1086/1971. Il ricorrente sostiene che le norme in materia di competenza professionale dei geometri non sarebbero state correttamente applicate dalla Corte di Appello che avrebbe escluso la legittimazione del geometra a progettare e dirigere costruzioni dotate anche solo parzialmente di cemento armato, mentre l’art. 2 L. n. 1086/1971 prevede che la costruzione di opere in conglomerato cementizio possa avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto anche da un geometra iscritto nel relativo albo nei limiti delle sue competenze e, nel caso concreto, la competenza sarebbe riconosciuta dallo stesso r.d. 274/1929 che, all’art. 16 lett. m attribuisce ai geometri la competenza in materia di progetto, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri escludono che tali professionisti possano svolgere progettazione di modeste costruzioni civili ogni qual volta sia richiesta l’utilizzazione di strutture, anche molto semplici, in cemento armato.
2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione e interdipendenza.
3.1 II primo motivo, che ripropone argomenti già più volte esaminati e disattesi dalla giurisprudenza civile di questa Corte, è infondato e il quesito non è pertinente rispetto alla fattispecie.
Il successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto (v. Cass. 8/4/2009 n. 8543 e, in precedenza, Cass. 467/76) .
Occorre inoltre osservare che non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto; infatti chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 aprile 2011 , n. 2537).
L’esclusione del compenso professionale, nel caso considerato, discende dall’applicazione del disposto dell’art. 2331, comma primo ce. che, nei casi in cui l’esercizio di un’attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l’azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto(Cass. 2/9/2011 n. 18038).
Il quesito non è pertinente in quanto non si nega la astratta possibilità di scindere la progettazione architettonica da quella strutturale, ma si nega che ciò possa assumere rilievo alcuno al fine di escludere la nullità del contratto quando il contratto, nel suo momento genetico non l’abbia prevista essendo stato, invece, conferito al geometra, con il contratto, l’incarico di progettazione e direzione della costruzione.
3.2 Anche il secondo motivo è infondato e al quesito si deve dare risposta negativa.
L’art.1 R.D.16 novembre 1939 n. 22291 (ora abrogato dal DLVO n. 212/2010) per quanto attiene alle costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, prevedeva che ogni competenza dovesse essere riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell’albo.
L’art. 16 r.d. 274/1929, per quanto interessa ai fini della presente controversia, così delimita l’ambito delle competenze professionali dei geometri:
– alla lettera 1 prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
– al punto m prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
La legge n. 1086 del 1971 disciplina le opere di conglomerato cementizio armato e all’art. 2 stabilisce che la costruzione di tali opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L’esecuzione delle opere deve aver luogosotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze”, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che è rimasta immutata (v. Cass. 8/4/2009 n. 8543).
La norma, in altri termini, non incide sull’ambito delle competenze fissate dalle norme precedenti, ma stabilisce che ogni qual volta si deve realizzare un’opera in cemento armato la costruzione deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo e la direzione lavori e l’esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo. Siccome l’art. 16 r.d. 274/1929 alla lettera 1 estende la competenza del geometra, quanto alle “costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole dilimitata importanza” alle piccole “costruzioni accessorie in cemento armato”, ma solo a determinate condizioni, mentre la lettera m) non contiene identica estensione per le costruzioni civili di modesta importanza, si deve ritenere che resti confermata l’esclusione della competenza del geometra per le modeste costruzioni civili in cemento armato. Ne consegue che la normativa all’epoca vigente non consentiva al geometra la progettazione e la direzione delle costruzioni civili, ancorché modeste, ma in cemento armato.
Giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, e contrariamente a quanto si invoca da parte del ricorrente, i requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui essi vengono conclusi (cfr. Cass. 12 ottobre 1979, n. 5349; Cass. 12 aprile 1980, n. 2370; Cass. 27/3/2002 n. 4434).
Alla luce di tale consolidato insegnamento si deve concludere che il negozio giuridico nullo, all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore (Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877.
3.3 II ricorrente nella successiva memoria sostiene che la soluzione da lui patrocinata oggi si imporrebbe in ragione anche della nuova disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 212/010 che disciplinerebbe in modo diverso la materia ed avrebbe altresì carattere interpretativo di quello precedente.
3.4 La normativa di cui al D.Lgs. 212/2010 ha abrogato il R.D. n. 2229/1939, introducendo, per quanto qui interessa, una diversa disciplina e, alla luce della giurisprudenza, sopra richiamata, deve considerarsi innovativa; la nuova normativa è inoltre del tutto priva di carattere interpretativo della disciplina in materia di competenze del geometra non rinvenendosi in essa alcun dato testuale che possa portare a questa conclusione. Lo stesso ricorrente, del resto, non indica alcun elemento in favore della sua tesi.
Per contro va qui ribadito il principio che la natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattività della legge, dal momento che porta ad applicare la nuova disposizione anche al passato, principio senz’altro valido anche nel diritto comunitario, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, che deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra (cfr. Cass. 23827/2012; Cass. n. 9895 del 2003; Cass. n. 7182 del 1986), aspetti che non si rinvengono nel D.Lgs. 212/2010.
3.5 In conclusione devono essere confermati, nella fattispecie, i principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali:
– ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia) è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni dì pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo (v. Cass. 8/4/2009 n. 8543 e la giurisprudenza ivi richiamata: Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00);
– tale disciplina professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione dì competenze (cfr., ex multis, Cass. 2/9/2011 n. 18038);
resta in ogni caso esclusa la competenza del geometra per le modeste costruzioni civili che siano anche in cemento armato (con riferimento all’ultimo quesito del secondo motivo).
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla valutazione delle caratteristiche della costruzione essendo stato escluso che potesse trattarsi di costruzione modesta.
Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe escluso che la costruzione potesse considerarsi di modesta importanza ai fini della legittimazione del geometra riconosciuta dal r.d. 274/1929 all’art. 16 lett. m secondo un criterio meramente quantitativo, fondato sulle dimensioni dell’edificio, senza considerare il criterio tecnico – qualitativo con riferimento alla struttura dell’edificio e alle relative modalità costruttive.
Invece, secondo il ricorrente, la costruzione, di cubatura di poco superiore ai 2000 metri cubi fuori terra e, comunque, di struttura semplice, non richiedeva soluzioni di particolari problemi tecnici; richiama al riguardo giurisprudenza del Consiglio di Stato che individua la soglia della modesta entità dell’opera nei 5000 metri cubi e una sentenza della Cassazione penale che avrebbe ritenuto rientrare nella competenza dei geometri la costruzione di un capannone industriale di 8.200 metri cubi.
3.1 La questione come sopra introdotta con il motivo di ricorso diventa una questione di puro merito (sulla quale peraltro la Corte di Appello ha adeguatamente motivato) che comunque resta assorbita dal rilievo (v. supra) che è in ogni caso esclusa la competenza del geometra per le modeste costruzioni civili in cemento armato come, appunto, quella per la quale è chiesto il compenso.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna V. D. a pagare a De L. D. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CASSA GEOMETRI - Comunicato 07 luglio 2022 - Dall’11 luglio i pagamenti in favore di Cassa Geometri si effettueranno con PagoPA
- Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2096 depositata il 28 febbraio 2023 - In tema di misura del compenso revisionale, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica dei dati relativi ai beni e servizi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5254 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7380 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7909 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una…
- Corte di Cassazione sentenza n. 24471 depositata il 9 agosto 2022 - Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, che determina l'indeducibilità del compenso, può essere effettivamente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…