CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2014, n. 201
Tributi – IRPEF – Oneri deducibili – Spese sostenute per il ricovero di un genitore anziano – Limiti
Svolgimento del processo
Con cartella di pagamento, emessa in rettifica delle dichiarazione, dei redditi presentata da L. per l’anno di imposta 1998, vennero ridotti gli oneri deducibili di una somma riguardante le spese sostenute dal contribuente per il proprio padre, ricoverato presso una clinica per persone non autosufficienti, sul presupposto che non fosse possibile portare in detrazione le spese relative al ricovero ma solo quelle mediche e di assistenza specifica.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella venne rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale adita con la motivazione che, agli atti, non era stata fornita la prova che il contribuente avesse sostenuto personalmente le spese relative al ricovero del padre. La sentenza, su appello del contribuente, veniva integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di seconda istanza,contrariamente al primo Giudice, ritenevano che dall’estratto del conto corrente bancario intestato al contribuente emergesse la prova che fosse stato questi a pagare le spese relative al ricovero del padre.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia dell’Entrate.
L. S. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione ad opera della Commissione Tributaria Regionale piemontese dell’art. 10 comma 1, lett. b del d.p.r. n. 917/86 il quale prevede la deducibilità solo delle spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, la norma nulla dispone per le rette di ricovero presso case di cura e di riposo non potendosi neppure ipotizzare un’estensione analogica della norma tributaria.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., l’omessa motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dall’Ufficio e relative all’ indeducibilità di tali spese, non solo perché non comprese nel citato art. 10 ma anche perché il familiare assistito non risultava a carico del contribuente, avendo presentato una propria dichiarazione dei redditi.
2.1 Sussiste il dedotto vizio di motivazione.
L’art. 10, comma 1, lett. b) del d.p.r. 22.12.1986 n. 917 prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della l. 5 febbraio 1992 n. 104.
A fronte del chiaro dettato normativo, la motivazione adottata dalla Commissione tributaria regionale piemontese, sfrondata dalle argomentazioni non riconducibili a valutazione giuridiche, è limitata all’accertamento dell’avvenuta corresponsione da parte del contribuente delle fatture emesse dalla clinica ove trovavasi ricoverato il padre (laddove si afferma che ciò emerge dall’esame degli estratti del conto corrente bancario intestato al contribuente) ma, soprattutto, nell’applicazione della normativa di riferimento, oggetto del primo motivo di ricorso, risulta fondata su considerazioni di carattere generale e non su accertamenti in fatto relativi alla effettiva riconducibilità delle spese affrontate dal contribuente a “spese mediche e di assistenza specifica”.
La Commissione Tributaria piemontese non ha, poi, tenuto in nessun conto i fatti decisivi (che ove valutati avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia) costituiti dalla circostanza che il padre, il quale aveva presentato autonoma dichiarazione dei redditi ed al quale risultavano intestate le fatture aventi ad oggetto le rette, non era a carico del contribuente.
Questa Corte (sentenza n. 22789 del 23/10/2006) ha, infatti, già avuto modo di affermare il principio, cui il Collegio ritiene dare seguito, secondo cui “in tema di imposte sul reddito, l’art. 10, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede la deducibilità delle spese mediche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità dei soggetti a carico del contribuente, ivi compreso il coniuge, a condizione che gli stessi non siano a loro volta titolari di reddito, detta una norma specifica, che, escludendo l’applicabilità della disciplina civilistica relativa alla comunione legale dei beni tra i coniugi, già derogata in via generale dalla previsione di dichiarazioni distinte da parte dei coniugi che siano autonomi soggetti d’imposta, non consente di portare in deduzione, sia pure “pro quota”, le spese mediche sostenute dal coniuge che, indipendentemente dal regime patrimoniale di comunione legale eventualmente in atto, sia titolare di un’autonoma posizione impositiva”. L’accoglimento del motivo, siccome vertente sulla sussistenza delle condizioni soggettive per operare la deduzione in esame, assorbe l’esame del primo motivo nonché del terzo, proposto in via subordinata.
In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte la quale provvederà anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
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