CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2013, n. 20146
Professionisti – Diritto al compenso – Ingegnere – Prova dell’accordo con il cliente – Fattura stornata – Valutazione del compenso fatturato e dell’attività svolta – Sussiste.
Svolgimento del processo
Con citazione del 29/2/1996 S. B. e S. D. proponevano opposizione al decreto con il quale era loro ingiunto il pagamento della pretesa avanzata in via monitoria dall’ingegnere V. F. a titolo di compenso professionale per la redazione del progetto e la direzione dei lavori relativi alla costruzione di un edificio ad uso abitativo. Gli opponenti esponevano:
– che era stato concordato il corrispettivo di lire 13.000.000 e la somma era stata pagata con acconti e con il successivo saldo pagato in data 2/7/1994; tuttavia il professionista in data 1/7/1995 emetteva altra fattura per lire 14.565.600 e in data 12/7/1995 confermava la cessazione dell’incarico dal 30/6/1995 con invito a pagare la fattura dell’ 1/7/1995;
– che il loro tecnico di fiducia aveva contestato vizi e irregolarità della prestazione del professionista il quale stornava la precedente fattura riemettendone altra con l’importo (maggiore) di cui al decreto ingiuntivo.
Gli opponenti, in riconvenzionale, chiedevano la condanna del professionista al risarcimento dei danni.
Il V., costituendosi, negava che fosse stato concordato il compenso, negava le inadempienze a lui contestate, affermava che lo storno della precedente fattura era dovuto alla formalizzazione dei rapporti tra le parti, in quanto gli attori gli avevano manifestato la volontà di non effettuare pagamenti ulteriori oltre a quelli già effettuati.
Con sentenza del 4/1/2001 il Tribunale di Padova revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli attori al pagamento della somma di lire 55.294.291 quale credito del professionista determinato giudizialmente, detratto l’acconto già versato e condannava il professionista convenuto a pagare la somma indicata nella CTU a titolo di risarcimento del danno.
La sentenza era appellata con appello principale degli attori e appello incidentale del convenuto.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 5/12/2006 rigettava entrambi gli appelli.
La Corte di Appello:
quanto al primo motivo dell’appello principale, riteneva che le prove raccolte non consentissero di ritenere provato un accordo sul compenso; in particolare, valutava come labile e incerta la testimonianza della teste (Negrello) che aveva riferito di avere assistito ad un incontro nel corso del quale D. S. versando un acconto avrebbe detto al V. che si riferiva al pagamento del terzo milione sui tredici convenuti e che le sembrava che il V. non avesse obiettato nulla; l’incerta sensazione della teste non forniva prova sicura dell’accordo che, invece trovava smentita dal teste Z. che aveva riferito che le prestazioni richieste dal professionista ammontavano a 74 o 75 milioni;
– quanto al secondo motivo dell’appello principale (relativo alla misura del risarcimento liquidato nella somma di lire 7.000.000, reputata insufficiente dagli appellanti), riteneva che:
a) dalla espletata e condivisibile CTU risultava che tutti i difetti (ulteriori rispetto a quelli accertati dal CTU in lire 7.000.000) che gli appellanti pretendevano di addebitare al professionista erano invece addebitabili esclusivamente all’impresa costruttrice;
b) la domanda di risarcimento del danno per la progettazione di una superficie edificabile inferiore rispetto a quella consentita dalla normativa non poteva essere accolta perché non era dimostrato che gli appellanti avessero richiesto al professionista di sfruttare il lotto al meglio usufruendo di tutta la superficie edificabile.
S. B. e S. D. propongono ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso V. F..
I ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, tra l’altro, eccepiscono l’inammissibilità del controricorso per la mancata indicazione dei motivi di diritto sui quali si fonda.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, che i ricorrenti hanno sollevato con la memoria in ragione della mancata esposizione dei motivi per i quali il ricorso dovrebbe essere respinto.
L’eccezione è infondata perché con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto solo il vizio di motivazione e rispetto a questo motivo i ricorrenti hanno replicato motivando adducendo le ragioni di fatto per le quali il motivo, a loro giudizio, doveva essere rigettato; non essendo in discussione ragioni di diritto, nessuna ragione di diritto doveva essere sviluppata, ma solo ragioni in fatto; sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 2233 c.c., hanno adeguatamente esposto le ragioni per le quali a loro giudizio il patto derogatorio dei minimi tra privati; ai fini dell’ammissibilità è sufficiente che le ragioni siano esposte e non rileva che le ragioni non siano fondate; il terzo motivo è stato calibrato in relazione alla genericità del contrapposto motivo di ricorso; nel quarto motivo è stata proposta adeguata replica alla avversaria deduzione di errore progettuale; sul quinto motivo di ricorso non è stata formulata replica, ma la mancata contestazione di un solo motivo di ricorso non rende inammissibile il controricorso nella sua totalità.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione sul fatto decisivo e controverso dell’accordo tra le parti sul compenso dovuto all’ingegnere V..
I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non avrebbe considerato:
a) la prova documentale costituita dalla fattura in data 1/7/1995 che, ancorché inspiegabilmente (a detta dei ricorrenti) stornata,deponeva nel senso di un precedente accordo sul corrispettivo;
b) la comunicazione di fine prestazione professionale in data 30/6/2005 con la quale il V. ribadiva che l’importo di cui alla fattura costituiva il saldo delle proprie prestazioni professionali.
Nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, i due documenti sono riprodotti Integralmente;
c) le ricevute attestanti il pagamento degli acconti e il pagamento del saldo;
d) la raccomandata del 4/8/1995 (successiva alla fattura a saldo dell’1/7/1995) del geometra F., tecnico di fiducia dei ricorrenti, con la quale si contestavano vizi e difetti e l’ingiustificata riduzione della cubatura rispetto a quella degli immobili attigui, seguita dallo storno della fattura precedentemente inviata, dovendosi, quindi ritenere che lo storno era conseguenza delle contestazioni;
e) la missiva 28/8/1995 con la quale l’ingegnere V. affermava di avere riscontrato un errore sull’importo riportato in fattura;
f) il contrasto tra la testimonianza di I. Z. (teste che sarebbe, secondo i ricorrenti, di dubbia attendibilità in quanto interessato) con le diverse dichiarazioni rese dal V. nell’interrogatorio formale in quanto il primo aveva affermato che le prestazioni richieste dal professionista ammontavano a 74 o 75 milioni, mentre il secondo nell’interrogatorio formale aveva dichiarato di non avere elementi per prevedere, nel 1994, quale sarebbe stato il suo compenso.
1.1 II motivo è fondato e merita accoglimento. La Corte di Appello ha ritenuto che la prova dell’accordo non fosse stata raggiunta nonostante le due testimonianze, ma ha completamente omesso la valutazione degli elementi istruttori documentali, con particolare riferimento ai documenti sub a) e b) che possono essere direttamente valutati, ai fini della rilevanza della censura, da questa Corte in quanto integralmente riportati in ricorso.
La motivazione della Corte di Appello appare, sul punto, del tutto insufficiente e in violazione dell’obbligo di valutare gli elementi istruttori nel suo complesso che venivano esposto con il primo motivo di appello e con riferimento non solo alle testimonianze, ma anche ai documenti prodotti. In relazione a questo primo motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la valutazione delle prove orali e documentali nel loro complesso al fine di stabilire se, a prescindere dal rispetto dei minimi tariffari (sicuramente derogabili anche nei rapporti tra privati: v. Cass. 5/10/2009 n. 21235; Cass. 11/8/2011 n. 17222), vi sia stato accordo sul compenso.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e sostengono, formulando il corrispondente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, che nel caso in cui nel contratto d’opera professionale il compenso è convenuto tra le parti, non si può fare ricorso ai criteri sussidiari delle tariffe o degli usi o, infine, alla determinazione giudiziale.
2.1 II motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso dovuto e sostengono che il giudice ha fondato la propria decisione unicamente sulla CTU, a sua volta fondata esclusivamente sulla sola parcella del professionista senza verifica del compimento dell’attività.
3.1 II motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo; l’annullamento della sentenza di appello comporta che al giudice di appello chiamato a decidere in sede di rinvio dovrà preliminarmente stabilire se il prestatore d’opera professionale avesse o meno concordato il compenso dovuto e solo in caso negativo dovrà procedere all’accertamento dell’attività concretamente svolta dall’ing. V. sulla base degli elementi istruttori raccolti e tenendo conto della CTU.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697 c.c. anche con riferimento all’art. 2236 c.c. e in relazione all’art. 112 c.p.c. I ricorrenti sostengono:
– che la responsabilità del professionista è responsabilità contrattuale con la conseguenza che, provato il conferimento dell’incarico professionale e il nesso causale tra il fatto allegato come inadempimento e il danno è onere del professionista provarne l’esatto adempimento;
– che, a loro dire, avevano dimostrato, con le tavole planimetriche dell’originaria concessione che, senza alterare superfici e volumi, era possibile una volumetria maggiore, necessaria per realizzare le tre unità immobiliari previste in contratto-che pertanto era onere del professionista provare l’inesistenza dell’errore progettuale e l’ineccepibile realizzazione del progetto;
– che il professionista aveva rassegnato le dimissioni con lettera del 30/6/1995 solo dopo avere realizzato al grezzo l’immobile perché si era reso conto che non potevano essere realizzate le tre unità immobiliari;
– che, anche a volere ammettere che la prova riguardasse l’incarico di sfruttare al meglio il lotto e che l’onere incombesse sui committenti,la circostanza doveva ritenersi pacifica perché il V. non l’aveva mai contestata;
– che i ricorrenti avevano allegato e dimostrato l’inadeguatezza de progetto con il quale era stata realizzata una volumetria inferiore rispetto a quella che avrebbe potuto essere realizzata;
– che era infondato il presupposto in base al quale la difesa del V. aveva sostenuto di avere realizzato il progetto “al meglio” perché era indimostrato che gli indici di cubatura, vigenti all’epoca, prevedessero i bagni e i corridoi come superficie utile;
– che l’infondatezza di tale difesa risultava dal fatto che il progetto di variante (con maggiore cubatura) del geometra successivamente incaricato (il geometra F.) era stato approvato con lo stesso regolamento edilizio;
– che la Corte di Appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ha fondato la propria decisione sulla mancata prova di una circostanza (l’incarico di realizzare il progetto in modo da consentire di sfruttare il lotto “al meglio” sfruttando tutta la superficie edificabile) che non era controversa in quanto il professionista non l’aveva mai contestata.
I ricorrenti, formulando i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. chiedono:
– se, dedotta un responsabilità contrattuale del professionista, il cliente possa limitarsi a dedurre l’inadempimento mentre è il professionista a dovere provare l’esatto adempimento;
– se i fatti allegati da una parte possano essere ritenuti pacifici se non contestati;
– se viola l’art. 112 c.p.c. il giudice che si pronuncia sul mancato assolvimento dell’onere della prova in relazione ad un fatto non allegato né
prospettato da lacuna delle parti in causa;
– se viola l’art. 112 c.p.c. il giudice che si pronuncia sul mancata assolvimento dell’onere della prova quando la controparte non abbia espressamente e specificamente sollevato alcuna esplicita contestazione o eccezione sul punto.
4.1 La Corte di Appello ha rilevato che gli appellanti, quale unico motivo di appello sul mancato riconoscimento del danno per il difetto di progettazione in conseguenza del quale era stata progettata un’edificazione inferiore rispetto a quella consentita dalla normativa, avevano sostenuto “è ictu oculi evidente che gli attori, proprietari di un lotto edificabile hanno chiesto al professionista un progetto che consentisse di sfruttare il lotto al meglio, usufruendo di tutta la superficie edificabile” (v. pag. 7 della sentenza di appello).
La Corte distrettuale ha, in relazione al motivo di appello, confermato la sentenza del primo grado, di rigetto della domanda di risarcimento, per responsabilità contrattuale dei danni conseguenti a questo preteso inadempimento.
In ordine a tale voce di danno gli appellanti, nell’atto di appello (verificato da questa Corte perché è stato dedotto anche un error in procedendo ex art. 112 c.p.c.) si erano limitati a sostenere che “Il Tribunale di Padova, sul punto, ha ritenuto carente di prova la circostanza che gli attori avessero richiesto un progetto con la superficie edificabile maggiore. La sentenza impugnata è erroneamente motivata per mancanza di prova.
E’ ictu oculi evidente che gli attori, proprietari di un lotto edificatile hanno chiesto al professionista un progetto che consentisse di sfruttare il lotto al meglio, usufruendo di tutta la superficie edificatile” (pag. 7 dell’atto di appello).
Ne discende la totale infondatezza del motivo per le seguenti ragioni.
a) alla Corte di Appello era stato formulato un motivo di appello nel quale non si deduceva la violazione dell’onere probatorio o il vizio di extrapetizione da parte del primo giudice, ma si deduceva il vizio di motivazione perché doveva apparire evidente che nell’incarico professionale fosse compreso anche l’incarico di sfruttare il lotto al meglio usufruendo di tutta la superficie edificabile;
b) la Corte di Appello, di conseguenza, ha correttamente deciso sulla censura rilevando che la prova di una richiesta in tale senso non poteva ritenersi evidente, ma doveva essere provata e pertanto ha assolto adeguatamente il suo dovere decisorio in relazione alla specifica censura proposta, nella quale non era dedotto che la prova della richiesta di sfruttare il lotto al meglio (ritenuta mancante dal primo giudice) non era necessaria in assenza di contestazione, ma perché doveva risultare evidente;
c) siccome dalla sentenza della Corte di Appello risulta che la sentenza del primo giudice era fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova in merito alla richiesta rivolta al professionista di redigere un progetto che consentisse di sfruttare il lotto al meglio, usufruendo di tutta la superficie edificabile, le censure formulate con l’odierno ricorso (compreso il vizio di extrapetizione) dovevano invece essere formulate con l’atto di appello;
d) le censure di cui al ricorso, in conclusione, non attengono alla ratio decidendi della sentenza impugnata, così come i relativi quesiti e il motivo di ricorso deve essere rigettato.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi quali: A) la sussistenza dell’errore progettuale e la quantificazione dei danni asseritamente subiti per il rifacimento ex novo del progetto e di parte dell’ abitazione;
B) il valore dell’opera di cui al progetto dell’ing. V., la congruità della parcella e la determinazione dell’esatto compenso;
C) l’accertamento dei vizi e difetti riscontrati nell’immobile e l’esatta quantificazione del costo per la relativa eliminazione.
La censura sub A) è infondata perché non pertinente alla ratio decidendi della Corte di Appello secondo la quale era mancata la prova che vi fosse una richiesta di realizzare un progetto che consentisse di utilizzare al massimo le possibilità edificatorie del lotto; una volta escluso che il professionista avesse assunto tale impegno (che non poteva ritenersi implicito nel conferimento dell’incarico) diventa irrilevante stabilire se dal lotto potesse essere realizzata una maggiore superficie edificabile e nessun danno poteva di conseguenza essere risarcito proprio per l’insussistenza di un inadempimento.
La censura sub B) che riguarda il valore dell’opera professionale dell’ingegnere V., la congruità della parcella e la determinazione dell’esatto compenso è addirittura inammissibile in quanto introduce questioni meramente valutative che non risultano proposte come motivo di appello e pertanto, in quanto “nuove” non possono essere proposte in questa sede di legittimità; 5.3 La censura sub C) riguarda, come detto,l’accertamento dei vizi e difetti, l’imputabilità degli stessi e l’esatta quantificazione del costo per l’eliminazione sotto plurimi profili.
I ricorrenti sostengono che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare e motivare sui vizi e difetti rilevati dal CTP con riferimento ai danni dei quali avrebbe dovuto rispondere il progettista, anche per la sua corresponsabilità, quale direttore lavori, con l’appaltatore; i danni da considerare sarebbero quelli subiti per la mancata previsione degli scarichi esterni al momento della realizzazione delle bocche di lupo, per le modalità di applicazione dell’intonaco e per il vizio progettuale consistente nel non avere redatto un progetto che consentisse di sfruttare il lotto al meglio, usufruendo di tutta la superficie edificabile. Lamentano, infine, la insufficienza dell’importo risarcitorio liquidato.
Le censure relative ai danni per errore progettuale sono infondate per le ragioni già evidenziate sub 5.1 (ossia in quanto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi).
Le ulteriori censure relative ai pretesi danni per scarichi esterni al momento della realizzazione delle bocche di lupo e per le modalità di applicazione dell’intonaco sono inammissibili in quanto né dal ricorso né dalla sentenza dì appello risulta che siano state proposte con la necessaria specificità con l’atto di appello (essendo stato dedotto, secondo quanto si apprende a pagina 8 del ricorso, che il CTU aveva confermato l’esistenza di vizi denunciati dai sigg. S., ma li aveva poi minimizzati e quantificati in modo inadeguato e irrisorio) tenuto conto che il giudice di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. è tenuto a pronunciarsi, con adeguata motivazione, solo sui motivi specifici dell’impugnazione; resta di conseguenza assorbita l’ulteriore censura di cui al punto C2 del ricorso relativa all’imputabilità dei danni per mancanza degli scarichi d’acqua nelle bocche di lupo al progettista per vizio progettuale. Identiche considerazioni valgono con riferimento alla censura sub C3 con la quale si lamenta l’insufficiente determinazione del costo per l’eliminazione dei vizi e difetti accertati che solo con il motivo di ricorso i ricorrenti argomentano con la necessaria specificità. Ne discende il rigetto del motivo del quinto motivo.
6. In conclusione deve essere accolto il primo motivo con assorbimento del secondo e del terzo.
Devono essere rigettati il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso a dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, e riporta il quarto ed il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
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