CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2013, n. 20168
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Liquidazione coatta amministrativa – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione avverso la decisione del tribunale – Disciplina applicabile
Premesso
– Il Ministero dello Sviluppo Economico propose opposizione allo stato passivo della CIT – Compagnia Italiana Turismo s.p.a. in amministrazione straordinaria, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio di cui all’art. art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 per il suo credito di € 10.212.115,00 ammesso in chirografo.
Il Tribunale di Milano, con sentenza, ha rigettato l’opposizione.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui l’amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
– Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ritenuto che sia da accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
Considerato
– Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (cfr. Cass. 28885/2011), il nuovo rito dell’opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l’appello avverso il decreto che la decide, ai sensi dell’art. 99, ult. comma, legge fallim. nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, si applica alle sole opposizioni relative alle procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossia, ai sensi dell’art. 153 d.lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l’appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.
Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 150 d.lgs. cit., secondo cui “le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto “sono definite secondo la legge anteriore”. Per “procedura di fallimento”, infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).
Non diversa conclusione deve essere tratta allorché la procedura concorsuale in cui si inserisce il giudizio di opposizione sia non già un fallimento, bensì un’amministrazione straordinaria, per effetto del rinvio agli artt. 93 e ss. legge fallim. contenuto nell’art. 53 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, al quale rinvia, a sua volta, l’art. 4 d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con modif. in l. 18 febbraio 2004, n. 39.
Poiché nella specie la procedura di amministrazione straordinaria era stata aperta con D.M. 8 marzo 2006 (prodotto dalla controricorrente), e dunque era già pendente alla data di entrata in vigore della novella, la medesima restava soggetta alla disciplina anteriore alla novella del 2006, che prevede l’appello e non il ricorso
per cassazione avverso la sentenza del tribunale che decide sull’opposizione a stato passivo.
– Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 15.100,00, di cui € 15.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.