CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2013, n. 20170
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Socio illimitatemente responsabile – Fallimento personale – Convocazione per l’udienza camerale prefallimentare – Notifica degli atti in qualità di rappresentante della società – Validità
Premesso
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:
“1. – Il sig. A.S., in proprio e quale legale rappresentante della A.Y. s.a.s. di S. A. & C., propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Ancona dichiarativa del fallimento suo e della predetta società, lamentando, tra l’altro, l’omessa notificazione del decreto di convocazione per l’udienza camerale prefallimentare, in quanto le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento non erano a lui attribuibili.
La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo sul rilievo della rituale notificazione del decreto di convocazione, posto che le predette sottoscrizioni risultavano apposte personalmente dal sig. S. e che non era stata proposta querela di falso contro le relative attestazioni degli agenti postali che avevano curato la consegna dei plichi.
Il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c. a r.l. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
2. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che il decreto di convocazione non era stato notificato al sig. S. anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile, dato che i due avvisi di ricevimento da essa ritenuti incontestabili per mancanza di querela di falso riguardavano rispettivamente la notifica alla società presso la sua sede e la notifica al legale rappresentante della medesima – sig. A.S. – nel suo domicilio personale.
2.1. – La censura è infondata, atteso che la convocazione del socio illimitatamente responsabile in qualità di rappresentante della società è idonea a mettere il medesimo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa sia con riguardo alla dichiarazione di fallimento della società, sia con riguardo alla dichiarazione del fallimento suo personale, conseguente ope legs dalla prima dichiarazione (Cass. 8924/1992; nello stesso ordine di idee, anche se con riferimento alla notifica della sentenza dichiarativa del fallimento, cfr. Cass. 11015/2005)”;
– che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;
– che la sola controricorrente Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha presentato memoria;
Considerato
Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;
– che pertanto il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in € 3.100,00, di cui € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
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