CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2013, n. 20533
Cessione d’azienda – Plusvalenza – Imprenditore individuale – Corrispettivo cessione beni strumentali – Ammortamento – Prova
Il processo
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma 5,11.2007, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Roma n. 129/61/2007, ebbe ad accogliere l’appello del contribuente così riconoscendo la non legittimità dell’accertamento di maggiore IRPEF, derivante da plusvalenza da cessione di azienda del 1999, inizialmente assoggettata a tassazione su una base imponibile erroneamente comprensiva anche dei beni strumentali. La medesima esclusione concerneva altresì la sottoposizione dell’operazione, con il suo componente di reddito, ad IRAP, trattandosi di gestione individuale, senza rapporti di lavoro di terzi e per operazione straordinaria.
Ritenne in particolare la C.T.R. che la plusvalenza andasse individuata sottraendo, ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R., dalla differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, incluso l’avviamento, il valore di 40 milioni Lit dei beni strumentali, residuando, posto il prezzo di vendita di 46.500.000 Lit, solo 6.500.000 Lit da sottoporre ad IRPEF.
Il ricorso è affidato a quattro motivi e ad esso resiste con controricorso il contribuente, che ha anche depositato memoria.
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione
Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all’art. 54 T.U.I.R. e all’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. erroneamente accolto una nozione di plusvalenza formata senza la prova, incombente a carico del contribuente e di tipo documentale, dell’esistenza di costi non ancora ammortizzati quanto ai beni strumentali, dovendo in difetto (di riscontro nel bilancio) anche il corrispettivo percepito per questi ultimi rientrare nella base reddituale tassabile.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione su punto decisivo, mancando la giustificazione del diniego d’ingresso dell’eccezione dell’Ufficio circa la mancata prova dei costi di ammortamento dei predetti beni.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 11 d.lgs. n. 446/1997 e 2697 cod civ., in relazione all’art. 360 n.3 cod.proc.civ., risultando che era dovuta in realtà anche la soggezione ad IRAP della medesima plusvalenza, mancando la prova documentale, data con l’inserzione in bilancio e quale operazione straordinaria, del presupposto di esonero di tale componente di reddito.
Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione su punto decisivo, mancando la giustificazione dell’esenzione da IRAP del reddito da operazione, la cui straordinarietà doveva risultare dall’iscrizione in bilancio.
1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale non ha mancato di dare conto, e sia pur con motivazione stringata, di come la tassazione del reddito da plusvalenza da cessione d’azienda, correttamente individuato, ai sensi dell’art. 54, co.2, T.U.I.R. ratione temporis vigente, nella differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo non assorbito dagli ammortamenti, consentisse di pretermettere dal calcolo i beni strumentali ceduti se, riconosciuta l’operazione come tale, ricorresse la prova – data dal contribuente secondo tale regola – che essi inerivano a costi ancora non ammortizzati, con una adeguata rappresentazione documentale, pur da ipotizzare in coerenza con il regime contabile afferente all’impresa del soggetto cedente.
2. Il terzo motivo è infondato. La base imponibile dell’IRAP, ai sensi dell’art. 11, co. 3, d.lgs. n. 446 del 1997, concerne le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda: tale esclusione permette di collocare al di fuori dell’area di intervento dell’imposta la differenza di valore citata e che abbia riguardo ad un atto che, come nella fattispecie, è pacificamente stato ricostruito dal giudice di merito siccome cessione d’azienda. A sua volta la nozione di bene strumentale, a differenza che nell’art. 54, co. 2 T.U.I.R. cit., non esige una particolare relazione con un costo non ancora ammortizzato, ma la sola sufficienza dell’inerenza alla circolazione dell’azienda, quale che sia la loro corretta collocazione nel conto economico (Cass. 6462/2010). Già questa Corte ha statuito che “in tema di imposte sui reddito, ai fini della determinazione della base imponibile, gl’immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore imprenditore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, si considerano relativi all’impresa, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, e 77, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d’inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizziate attraverso la cessione a titolo oneroso di tali beni concorrono pertanto a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell’art. 54, comma primo, lettera a), del D.P.R. n. 917 cit. ” (Cass. 22587/2006). Si tratta di un principio che, pur espresso con riguardo ad una particolare categoria di beni, ben può attagliarsi anche agli altri cespiti per i quali si ponga, relativamente all’imprenditore individuale (com’è per la vicenda di giudizio), una valutazione dì collegamento funzionale alle attività d’impresa, volendosi esprimere una regola di minore formalismo identificativo, una volta che non ne sia disconosciuta la natura strumentale e sia comunque affermata la portata straordinaria dell’operazione alienativa avente ad oggetto gli stessi.
3. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., allorché non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 24255/2011).
4. Il ricorso va dunque rigettato, ai sensi di cui in motivazione, con liquidazione delle spese del presente giudizio, secondo le regole della soccombenza e come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, liquidate in Euro 1.500, oltre ad Euro 200 per esborsi ed agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 20533 depositata il 30 luglio 2019 - Il processo di regolamento di competenza, pur innestato da un'impugnazione, è processo sulla questione di competenza, nel quale la stessa Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20533 - Obbligo di iscrizione alla gestione commerciati INPS del socio amministratore solo ove sussista la partecipazione personale al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza
- Corte di Cassazione ordinanza n . 10262 depositata il 30 marzo 2022 - Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10269 depositata il 30 marzo 2022 - Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27341 depositata il 26 settembre 2023 - Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…