CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2013, n. 20681
Tributi – Riscossione – Iscrizione di ipoteca su immobile – Avviso da parte di Equitalia – Necessità – Non sussiste
Fatto e diritto
Il Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, con ordinanza del 12 luglio 2012, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in ordine alla domanda proposta da B. A., ex art. 618 cpc, avverso l’iscrizione di ipoteca su immobile sito in Casavatore (Na) su ruoli esattoriali, per essere competente: il giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, in relazione al ruolo 071 2003 00632424 16 000, ed il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio nell’Emilia in relazione al ruolo 071 2006 02659398 04 000, dinanzi ai quali rimetteva le parti assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione. Il Tribunale premetteva che la parte ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 618 – bis cpc avverso l’iscrizione di ipoteca su immobile sito in Casavatore (Na), su ruoli esattoriali emessi per conto della Direzione Provinciale del lavoro di Forlì e di Reggio Emilia di cui, rispettivamente alle cartelle esattoriali 071 2003 00632424 16 000 e 071 2006 02659398 04 000 e che la resistente Equitalia Sud spa aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale. Affermava, quindi, che, stante la prospettazione della domanda e la mancanza di contestazioni sul punto, i crediti oggetto dei ruoli in esame rientravano nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 618-bis cpc. Dopo aver richiamato la sentenza n. 841 del 2005 pronunciata da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui, il riferimento del primo comma alle norme dettate per le controversie di lavoro si estende anche a quelle sulla competenza per territorio, riteneva sussistere la competenza per territorio del tribunale ove aveva sede l’ufficio dell’ente creditore.
La statuizione del Tribunale di Napoli, veniva impugnata da B. A. nei confronti di Equitalia sud spa. con istanza di regolamento necessario di competenza.
Il ricorrente premetteva le ragioni con le quali si era opposto alla ritenuta illegittima iscrizione di ipoteca su immobili in proprio danno per vizi inerenti la procedura di riscossione del concessionario. Prospettava, quindi, più motivi di ricorso avverso il provvedimento d’incompetenza del Tribunale di Napoli, che si riportano di seguito in sintesi.
Improcedibilità dell’iscrizione ipotecaria in quanto non era stato notificato l’atto presupposto e cioè l’avviso di mora.
Violazione dell’art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973. Prima di iniziare la procedura espropriativa l’agente della riscossione avrebbe dovuto notificare avviso di intimazione ad adempiere ai sensi della richiamata disposizione.
Mancata indicazione nella comunicazione di iscrizione della notifica delle cartelle esattoriali.
Intervenuta prescrizione quinquennale.
Decorso del termine ex art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, per l’iscrizione a ruolo delle cartelle.
Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente nullità della notifica delle cartelle esattoriali.
Violazione dell’art. 76 del d.P.R. 602 del 1973, atteso che il ruolo di ogni cartella era inferiore al limite previsto da detta norma per consentire l’espropriazione dell’immobile previa iscrizione ipotecaria.
Nullità della cartella, essendo la stessa, nella sostanza, un precetto, per non essere stata sottoscritta dal legale rappresentante della società Equitalia.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza dei Tribunali di Forlì e di Reggio nell’Emilia.
il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha affermato la natura esecutiva dell’iscrizione ipotecaria in quanto preordinata all’espropriazione immobiliare, circostanza che radicherebbe la competenza per territorio ove è sito l’immobile sul quale grava la procedura immobiliare.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Ed infatti, premesso che le censure prospettate dal ricorrente attengono per la maggior parte al rapporto sostanziale per cui è causa e, dunque, non colgono la ratio dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, non si verte, come assunto dal ricorrente, nell’ambito di procedura esecutiva. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere deve all’esecuzione, il concessionario iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973″ (Cass., n. 10234 del 2012). La competenza per territorio deve essere determinata alla luce delle disposizioni in materia di processo del lavoro.
Come ritenuto dal Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, deve, quindi, essere dichiarata la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, in ordine alla domanda in relazione al ruolo 071 2003 00632424 16 000, nonché il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio nell’Emilia in ordine alla domanda in relazione al ruolo 071 2006 02659398 04 000, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c. sussistendo la competenza del Tribunale dove ha sede l’Ente creditore. Nulla spese non essendosi costituita la società Equitalia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Forlì, in ordine alla domanda in relazione al ruolo 071 2003 00632424 16 000, nonché il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio nell’Emilia in ordine alla domanda in relazione al ruolo 071 2006 02659398 04 000. Nulla spese.
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