CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2013, n. 20719
Lavoro – Licenziamento individuale – Principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della sanzione – “Ratio” – Carattere relativo – Accertamento di merito – Insindacabilità in cassazione
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21/9 – 16/11/2007 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che aveva annullato il licenziamento intimato il 15 febbraio 2004 a De L. A. sulla base dell’accertata mancanza di tempestività della contestazione disciplinare del 26 gennaio 2004 inerente all’addebito per ammanchi di cassa che si sarebbero verificati nel mese di giugno del 2003.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha spiegato che tra i fatti contestati alla lavoratrice, noti alla parte datoriale sin dal loro accertamento, e la data del recesso erano intercorsi circa nove mesi, cioè un lasso temporale tale da far ritenere violato il principio della immediatezza della contestazione in quanto, a prescindere dalle considerazioni sul requisito dimensionale della società e sulle complicazioni insorte nell’istruttoria, poteva ritenersi esigibile, nella fattispecie, una reazione datoriale ben più tempestiva di quella posta in essere rispetto all’epoca di verificazione del fatto addebitato.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a che affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso De L. A..
La società ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo, dedotto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la tardività della contestazione disciplinare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nel pervenire al convincimento della intempestività dell’addebito, si sarebbe avvalsa di riferimenti cronologici del tutto errati. Sostiene, invero, la ricorrente che rispetto ai fatti addebitati, avvenuti nel periodo maggio – giugno del 2003, fu adottato un provvedimento cautelare di distacco presso altra sede della lavoratrice a solo due settimane di distanza dalla commissione degli illeciti, vale a dire in data 21 giugno 2003, mentre era in corso l’indagine interna, conclusasi successivamente con una relazione dell’11 novembre dello stesso anno, dopodiché trascorsero solo due mesi prima che venisse elevata in data 26 gennaio 2004 la contestazione disciplinare di cui trattasi. Aggiunge la ricorrente che il periodo di tempo di circa cinque mesi occorso per l’espletamento delle indagini appariva congruo in relazione al fatto che esso cadeva in periodo feriale all’interno di una struttura complessa, qual’era la società postale, e che si era reso necessario un coordinamento tra l’organo ispettivo ed i responsabili provinciali e regionali della stessa società.
Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 20/5/1970, la ricorrente si duole dell’interpretazione del concetto della tempestività della contestazione dell’addebito da parte della Corte di merito, interpretazione a suo giudizio di tipo formale, in quanto il collegio giudicante non avrebbe tenuto conto della particolarità della vicenda che esigeva accurati accertamenti per la chiarezza dei fatti, né della complessità dell’organizzazione aziendale, né della conseguente relatività dello stesso principio della immediatezza che deve contraddistinguere il procedimento disciplinare. In pratica, la ricorrente evidenzia che il diritto di difesa della lavoratrice non era stato in alcun modo compromesso dal semplice trascorrere del tempo ed aggiunge che, alla luce della previsione collettiva di misure sanzionatone alternative a quella della risoluzione del rapporto per casi simili al presente sarebbe stato sufficiente, ai fini della verifica della immediatezza della reazione datoriale, il riferimento temporale all’adozione della misura cautelare che, nella fattispecie, era avvenuta solo due settimane dopo l’apprendimento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.
A conclusione del motivo la ricorrente pone il relativo quesito di diritto attraverso il quale chiede di accertare se a fronte di un licenziamento adottato alcuni mesi dopo la conoscenza dei fatti aventi rilievo disciplinare, costituiscono circostanze idonee ad escludere la violazione del principio dell’immediatezza di cui all’art. 7 della legge n. 300/70 la sussistenza di un’organizzazione datoriale complessa gerarchicamente strutturata, l’assenza di pregiudizi al diritto di difesa del lavoratore e la mancanza di comportamenti datoriali acquiescenti in merito all’esercizio del potere disciplinare.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione atteso che essi hanno in comune, seppur sotto diversi aspetti, la questione della tempestività della contestazione disciplinare.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. lav. n. 13167 dell’8/6/2009) “in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell’art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell’organizzazione aziendale. (Nella specie, relativa ad un dipendente bancario, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha escluso l’immediatezza della contestazione, intervenuta dopo oltre tre mesi dalla ricezione delle risultanze acquisite dall’ispettorato interno, tanto più che il competente servizio faceva parte della medesima Direzione Generale della banca).”
Al riguardo si è anche precisato (Cass. Sez. lav. n. 15649 del 1° luglio 2010) che “in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo.” (in senso conforme Cass. Sez.Lav n. 3532 del 13/2/2013).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico giuridico, nello spiegare che tra i fatti contestati e la data del recesso erano intercorsi circa nove mesi ha chiarito che dalle stesse affermazioni contenute nella memoria difensiva di primo grado della società era emerso che la circostanza per la quale dalla cassetta della lavoratrice mancava la somma di denaro di € 2986,28, registrata come presente, era nota al Direttore dell’ufficio postale già in data 4/6/2003 e che nella stessa lettera di contestazione disciplinare si era dato atto del fatto che la lavoratrice aveva provveduto tempestivamente a ripianare spontaneamente la somma mancante, assumendosi la responsabilità dell’ammanco. La stessa Corte ha aggiunto che, pur tenendosi conto delle notevoli dimensioni dell’azienda che imponevano una maggiore elasticità nella valutazione del concetto di immediatezza della contestazione disciplinare, le esigenze organizzative rilevanti ai fini dello svolgimento dell’istruttoria necessaria per l’accertamento dei fatti in esame erano di modesta entità, dato che le circostanze da contestare erano nella sostanza ben note ai superiori della De L. sin dai primi di giugno del 2003 e che c’era stato un comportamento in qualche modo ammissivo dei fatti da parte della lavoratrice. Inoltre, la circostanza che la De L. venne adibita presso l’ufficio di Gaeta, dopo i fatti di causa, al medesimo incarico di sportelleria prima rivestito e, quindi, all’espletamento di compiti che comportavano egualmente responsabilità di cassa, lungi dall’apparire come una sanzione, pareva rappresentare la conferma della fiducia in lei riposta dalla parte datoriale ad onta degli episodi di rilevanza disciplinare già noti ai suoi superiori.
In definitiva, la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente applicato il principio dell’immediatezza, rapportandolo alle diverse circostanze della conoscenza degli addebiti da parte dei superiori sin dalla loro commissione, delle ammissioni della lavoratrice, della insussistenza di particolari esigenze organizzative sottese alla procedura di accertamento dei fatti e del tipo di reazione della parte datoriale, manifestatasi attraverso l’adozione di un provvedimento cautelare che poteva anche apparire come non preordinato all’irrogazione della massima sanzione espulsiva. Quindi, è infondato il rilievo in base al quale la Corte d’appello si sarebbe limitata ad eseguire il solo riscontro del dato cronologico, cioè del lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti oggetto di addebito e la loro formale contestazione, arco temporale giudicato, con congrua motivazione, obiettivamente sproporzionato per la sua durata rispetto alle reali esigenze di indagine disciplinare.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20882 depositata il 18 luglio 2023 - In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869 - In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 88 - In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30271 - Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2022, n. 33477 - Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla contestazione degli addebiti applicabile con riferimento al licenziamento individuale per giusta causa o giustificato…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18415 depositata il 28 giugno 2023 - Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…