CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2013, n. 20803
Normativa tributaria – Efficacia nel tempo – Principio di irretroattività – Controversie Regione Lazio legge 34/2001 – Applicabilità
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 135/9/2007 del 6/6/2007, depositata in data 25/10/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 9, respingeva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 28/12/2005, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 1, avverso la decisione n. 279/24/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della U.A.B. spa contro il silenzio-rifiuto serbato dall’Ufficio erariale sull’istanza di rimborso di versamenti IRAP effettuati per l’anno d’imposta 2002.
La C.T.P. riteneva fondato il rilievo della contribuente, secondo il quale il versamento del tributo era indebito, in quanto la normativa della legge regionale, che aveva imposto l’aumento di un punto percentuale dell’ aliquota IRAP applicabile agli enti creditizi e finanziari, per l’anno 2002, era entrato in vigore solo nel corso dell’ anno 2002.
La Commissione Tributaria Regionale, dichiarato inammissibile l’intervento adesivo della Regione Lazio, sia perché non parte nel giudizio di primo grado sia perché “l’amministrazione del tributo era stata affidata dalla Regione Lazio all’Agenzia delle Entrate” sia perché l’IRAP, alla luce delle pronunce della Consulta, non poteva considerarsi tributo proprio della Regione e respinto l’appello incidentale della contribuente (in punto di condanna dell’Amministrazione finanziaria alla esecuzione del rimborso e di riconoscimento sulle somme da rimborsare degli interessi anatocistici e del risarcimento del maggior danno), respingeva il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’art. 3 comma 1 della l. 212/2000, disposizione operante per tutti rapporti tributari anche quelli insorti prima dell’entrata in vigore dello stesso Statuto del contribuente, prescriveva, in attuazione del principio generale della irretroattività dell’imposizione tributaria e dei principi generali, anche di rango costituzionale, che le modifiche introdotte relativamente ai tributi periodici “si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono” ed, a fronte di tale dato testuale, mancava nella normativa regionale in esame una norma apposita che individuasse una entrata in vigore precedente, cosicché, essendo le norme regionali entrate in vigore solo nel corso del 2002, esse potevano valere solo per il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione la Regione Lazio, deducendo due motivi, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Motivo 1, in relazione agli artt. 14 e 49 d.lgs. 546/1992, 105, comma 2°, e 344 c.p.c., 15 d.lgs. 446/1997, avendo erroneamente i giudici tributari statuito l’inammissibilità dell’intervento della Regione, essendo la stessa interessata all’esito del giudizio quale destinataria dell’ intero gettito dell’IRAP; Motivo 2, in relazione all’art. 3 l. 212/2000 ed alla interpretazione delle leggi regionali del Lazio n. 34/2001 e della Lombardia n. 27/2001, entrate in vigore rispettivamente il 13 ed il 23/1/2002, e contemplanti la variazione dell’aliquota IRAP ed espressamente l’applicazione delle disposizioni dal 1°/1/2002, in deroga espressa al disposto dell’art. 3 dello Statuto del contribuente).
Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, proponendo anche ricorso incidentale autonomo {con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 e 3 l. 212/2000, 11 disp.legge in generale, 5 Legge Regione Lazio n. 34/2001, 1 e 2 legge Regione Lombardia n. 27/2001), e la Banca U. spa, la quale ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Regione Lazio, trattandosi di vertenza relativa all’IRAP, qualificabile come tributo di esclusiva competenza dello Stato, ed essendo l’ambito soggettivo del processo tributario circoscritto dall’art. 14 d.lgs. 546/1992, costituente norma speciale. L’Agenzia delle Entrate ha altresì la memoria, ai sensi dell’ art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale della Regione Lazio è fondato.
La partecipazione al giudizio di secondo grado della Regione Lazio appare legittima, attribuendo alla stessa natura di puro intervento volontario adesivo dipendente, in quanto, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio nel processo tributario solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell’atto impugnato o parti nel rapporto controverso, che avrebbero potuto proporre autonoma impugnazione e l’intervento adesivo dipendente è stato ritenuto ammissibile, nel processo tributario ed anche in appello, sia pure nei limiti di cui all’art.49 d.lgs. n. 546 del 1992, che dispone che “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo primo del libro secondo del c.p.c. escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto” (Cass. 12 gennaio 2012 n. 255, relativamente ai soggetti che, pur non essendo destinatari dell’atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria, e Cass. 13461/2012, relativamente all’Ente che aveva emanato la cartella impugnata).
Il secondo motivo del ricorso della Regione Lazio e l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate sono entrambi fondati.
Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2 ha determinato per l’anno 2002, a carico delle banche e delle società finanziarie, un’aliquota Trap pari al 4,75%. L’art. 16, comma 3, del medesimo D.Lgs. ha previsto che, a decorrere dall’anno 2000, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota ordinaria del 4,25% fino ad un massimo di un punto percentuale.
In attuazione di tale previsione, la Regione Lazio, con la L. regionale n. 34 del 13/12/2001, entrata in vigore nel gennaio 2002, ha stabilito, per l’anno 2002, a carico di banche e società finanziarie, variazioni in aumento dell’aliquota Irap come da Tabella A (aumento dell’1%), “a far data dal 1°/1/2002”.
Essendo prevista espressamente l’applicabilità delle nuove aliquote Irap a far data dal 1 gennaio 2002 e quindi, non a partire dall’anno successivo (2003), bensì a decorrere dall’anno in corso (2002) alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la maggiorazione dell’aliquota IRAP prevedono, trattasi proprio di deroga espressa all’art. 3 l. 212/2000 ed all’art. 11 disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5015/2003: “In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista”; Cass. 25722/2009).
Detti principi sono stati già applicati da questa Corte in analoghe controversie, pure concernenti la Legge Regione Lazio, n. 34/2001 e la disposizione ivi presente in tema di aumento dell’aliquota IRAP per banche e società finanziarie (cfr. ord. Cass.11141/2011, ove si è chiarito che “l’espressa previsione di retroattività sussiste quando sia, come nella specie, espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario (come invece sembra ritenersi nella sentenza impugnata) che tale disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività”.”; ord. Cass. 27883/2011, che ha precisato come “tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto cit. – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività”, non potendo la legge regionale essere disapplicata dal giudice tributario, al quale, in ogni caso, è rimessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale”).
Accolto dunque il ricorso incidentale e quello principale della Regione Lazio, “la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio, attesa la complessità e novità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara le spese processuali dell’ intero giudizio integralmente compensate tra le parti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 31302 depositata il 24 ottobre 2022 - L'inapplicabilità delle sanzioni tributarie si realizza per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 settembre 2019, n. C-145/18 - Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45707 depositata il 11 novembre 2019 - Il "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5090 depositata il 17 febbraio 2023 - La retroattività della legge, sebbene non costituzionalmente preclusa nelle materie diverse da quella penale, richiede, tuttavia, una esplicita previsione che renda chiara ed…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2019, n. 18185 - Solo dall'adozione del provvedimento di rettifica d'ufficio che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2021, n. 6081 - Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…