CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2013, n. 20807
Tributi – Processo tributario – Ricorso per cassazione – Motivi di impugnazione – Specifica indicazione – Onere – “Per relationem” – Limiti
Il processo
Agenzia delle Entrate (con il Ministero dell’Economia e Finanze) impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Messina 8.9.2008, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Messina n. 316/08/2005, ebbe ad accogliere l’appello della contribuente, così dichiarando la illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEF-ILOR del 1990, recante rettifica in aumento (da circa 4 a circa 35 milioni Lit) del reddito da partecipazione del proprio de cuius G.S., a seguito di accertamento emesso verso la società G. s.a.s. (di G. G. & C), da quegli partecipata al 25%.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello poteva essere accolto conferendo valore decisivo (comportante “in un certo senso la preclusione” di riesame degli stessi punti.) alla sentenza 18/27/08 del 6.4.2008, emessa dallo stesso giudice d’appello e su gravame della società, di accoglimento dell’impugnazione promossa avverso la sentenza della C.T.P. Messina che non aveva accolto il ricorso avverso avviso di accertamento del maggior reddito imponibile societario per ILOR-IRPEF e del 1990. La comunanza logica e fattuale dell’accertamento sul reddito sociale e l’anteriorità del relativo dictum giudiziale implicavano dunque, secondo la decisione della C.T.R. qui avversata, un vincolo a non emettere una pronuncia a quella difforme relativamente al reddito di partecipazione del socio.
Il ricorso è affidato ad unico motivo; vi resiste il contribuente con controricorso.
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione
Con l’unico motivo, si deduce violazione di legge quanto agli artt. 7 L. n.413/1991, d.P.C.M. 21.12.1990 e d.P.C.M. 23.12.1992, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. annullato l’avviso di accertamento contestando l’applicabilità, perché retroattiva, dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai citati dd.PP.CC.MM., senza valutare che essi, per quanto riferiti a redditi del 1990, si limitavano “a dare contenuto ad elementi significativi di capacità contributiva”, così atteggiandosi come disposizioni ordinamentali e adeguandosi alla realtà, senza pertanto implicate, per la P.A,, l’esorbitanza dalla fissazione originaria della materia imponibile, collegata ad un potere di accertamento già ad essa concesso.
1. Il motivo è inammissibile, poiché, aggredendo la ratio decidendi della sentenza acquisita dalla CT.R. con valore dì sostanziale giudicato esterno, non solo non ne riporta il contenuto (e dunque esponendo il ricorso ad una preliminare valutazione di insufficienza descrittiva dei suoi elementi essenziali, Cass. 7825/2006, 12688/2007), ma non coglie il reale nucleo argomentativo della sentenza impugnata nel presente giudizio (Cass. 5024/2002, 4486/2003), poggiante invero su detta portata preclusiva, senza infatti che la pronuncia abbia ripetuto o riprodotto anche in parte le ragioni di accoglimento dell’appello della società volto ad ottenere, come avvenuto e però con altra decisione divenuta definitiva, la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento a suo carico.
2. Sul punto, si ricorda che questa Corte ha da tempo statuito che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. 21200/2009). In materia, poi, osserva questo Collegio, conformemente a principio parimenti condiviso, che la stessa esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità; né a tale riguardo si applicano le limitazioni imposte dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado, e pertanto la relativa eccezione può essere validamente proposta per la prima volta dalla parte interessata con l’atto di appello (Cass. 16675/2011).
La trattazione della questione, peraltro, implicava una sufficiente descrizione dei punti pregiudicanti esaminati e decisi da parte della sentenza 18/27/0/8 del 6.4.2008, emessa da C.T.R. Messina sull’avviso di accertamento a carico della società invalidato per ragioni appena riferite dalla ricorrente Agenzia, su cui la contribuente ha accettato il contraddittorio ma del tutto prive, per grave carenza di allegazione, di un inequivoco riferimento trascritto in ricorso, decisivo ai fini della stessa specificità del motivo, quanto ad atti processuali e documenti su cui esso si basa ex art. 366 cod.proc.civ. Questa Corte ha infatti ritenuto, con indirizzo condiviso, che “l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnatone, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostante di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata. ” (Cass. 11984/2011).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, peraltro con declaratoria di compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, stante il tenore delle difese della contro ricorrente, prive di inerenza alle ragioni proprie dei limiti qui ravvisati d’ufficio del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20807 Tributi - Disciplina delle società di comodo - Applicabilità - Società agricole - In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626 - In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33411 depositata il 9 settembre 2021 - Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14877 - Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18818 - Inammissibile il ricorso in cassazione ove la prescrizione relativa all'esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi rispettata, in quanto la esposizione introduttiva deve contenere il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19245 - In tema di ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…