CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2013, n. 20913
Lavoro subordinato – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Trasferimento – Ragioni organizzative – Cessione del ramo d’azienda – Passaggio alle dipendente del cessionario
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso della lavoratrice aveva dichiarato la illegittimità del trasferimento del 2.9.2004 adottato dalla (allora) datrice di lavoro Banca Antonveneta s.p.a. alla quale è succeduta la Monte dei Paschi di Siena s.p.a (da ora MPS., n.d.r.) e condannato la convenuta alla riammissione della ricorrente G.M. presso la filiale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice di appello ha respinto la eccezione di carenza di interesse ad agire della lavoratrice motivata con l’essere la detta lavoratrice, a decorrere dall’I 1.10.2004, “passata in carico” all’Agenzia di Ficarra, ramo di azienda oggetto di successiva cessione – a decorrere dal 1.1.2005 – alla Banca Nuova s.p.a.. Ha osservato il giudice d’appello che l’interesse alla pronuncia — attuale e concreto — discendeva dal fatto che la dichiarazione di illegittimità del trasferimento avrebbe comportato il venir meno del passaggio della lavoratrice alla Banca Nuova s.p.a., per effetto della cessione, quale ramo di azienda, dell’Agenzia di Ficarra dove la M. era stata trasferita. Ha quindi respinto il motivo di gravame con il quale la società datrice aveva contestato la sussistenza del suo obbligo a palesare le ragioni del trasferimento sul rilievo che il trasferimento era stato subito contestato dalla lavoratrice anche in merito alle ragioni che lo avevano determinato,che lo stesso doveva comunque ritenersi illegittimo atteso che, pur in assenza di esplicita revoca, la ricorrente aveva continuato a prestare servizio presso la sede di Barcellona P.G., che comunque erano condivisibile le motivazioni del primo giudice sia in ordine alla generica e non specificata sussistenza delle ragioni organizzative che avrebbero giustificato il trasferimento sia in merito alle risultanze della prova orale che aveva smentito la assunto datoriale in ordine all’eccesso di organico nella sede di Barcellona P.G..
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Banca MPS sulla base di due motivi.
La parte intimata ha depositato controricorso .
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ. nonché l’omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo. Ribadisce in sintesi, che il venir meno della titolarità del rapporto in capo all’originaria datrice per effetto della cessione del ramo di azienda -Agenzia di Ficarra- aveva determinato la perdita di attualità e concretezza dell’interesse ad agire della ricorrente, considerato che questa aveva chiesto solo l’annullamento del trasferimento ma non anche la ricostituzione del rapporto con la originaria datrice di lavoro. Il motivo è infondato.
Si premette che la lavoratrice nelle conclusioni spiegate con il ricorso di primo grado – riprodotte a pag. 3 del ricorso per cassazione – ha chiesto la dichiarazione di illegittimità, inefficacia e nullità del trasferimento a Ficarra e (la dichiarazione) del proprio preteso diritto di ” permanenza” a Barcellona P.G . Come evidenziato dal giudice d’appello l’attualità e concretezza dell’interesse ad agire della M. è da ravvisare nel fatto che, in conseguenza dell’ accertamento della illegittimità del trasferimento, la dipendente non poteva essere considerata fra gli addetti all’Agenzia di Ficarra all’epoca della cessione del ramo di azienda, con l’ulteriore effetto che nei suoi confronti non poteva realizzarsi il passaggio alle dipendenze della cessionaria Banca Nuova s.p.a., ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. . In altri termini, solo attraverso l’azione proposta la lavoratrice poteva conseguire il risultato giuridicamente utile rappresentato dall’impedire il proprio passaggio alla dipendenze della società cessionaria. Né per conferire attualità e concretezza all’interesse ad agire era necessaria, come invece prospetta la società, anche una autonoma domanda di ricostituzione del rapporto con la originaria datrice di lavoro, in quanto tale effetto deriva, ex se dall’annullamento del trasferimento; in ogni caso, una siffatta domanda risulta implicita nella richiesta di accertamento del proprio diritto a permanere presso la sede di Barcellona P.G., espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2013 cod. civ . e 1362 comma 1 (in relazione all’art. 98 del ccnl) e degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la decisione si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte, secondo il quale la parte datoriale non è tenuta alla contestuale indicazione delle ragioni a base del trasferimento, in assenza di espressa richiesta della lavoratrice (richiesta alla quale non è parificabile la mera contestazione della legittimità del provvedimento datoriale). Deduce il vizio di motivazione della decisione sul rilievo che questa si era limitata a confermare la sentenza di primo grado mediante rinvio per relationem all’accertamento del primo giudice in ordine all’assenza di ragioni tecnico- produttive e organizzative giustificative del trasferimento. Afferma che i testi escussi avevano confermato le circostanze dedotte nella memoria difensiva (attinenti alla necessità di colmare l’organico della sede di Ficarra, ridottosi a due unità a causa del trasferimento a Nicosia del dipendente I.). Deduce l’ulteriore vizio di omessa motivazione per avere il giudice di appello, ancora una volta, fatto rinvio alla decisione di primo grado in relazione al motivo di gravame con il quale sì evidenziava che il rilievo attribuito, in caso di trasferimento, dall’art. 98 ccnl alle esigenze di ordine personale e familiare del dipendente, non comportava l’espletamento di procedure concorsuali o comparazioni tra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento.
Il motivo non è fondato.
Esso difetta di autosufficienza con riferimento alla deduzione della non necessità della contestuale specificazione delle ragioni giustificatrici del trasferimento, in quanto manca la indicazione delle deduzioni a riguardo delle parti nelle precedenti fasi di merito.
La censura con la quale si denunzia la omessa motivazione per avere il giudice di appello motivato con richiamo per relationem alla decisione di primo grado è anch’essa infondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (v. tra le altre, Cass. n. 7347 del 2012, n. 15483 del 2008, n. 3636 del 2007). Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata al mero rinvio alla decisione di primo grado ma ha specificato di condividere le motivazioni della sentenza impugnata, sia quanto alla valutazione di genericità delle ragioni organizzative addotte dalla società a giustificazione del trasferimento, sia quanto alta carenza di prova delle dette ragioni dovendosi escludere, alla luce delle risultanze testimoniali, l’asserito eccesso di organico presso la sede di Barcellona P.G.
L’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla genericità ed inconsistenza delle ragioni organizzative a base del trasferimento resistono alla censura con la quale si sostiene che la prova testimoniale aveva confermato la necessità di personale presso l’Agenzia di Ficarra. Invero, avendo il giudice di appello identificato le ragioni organizzative dedotte dalla società con l’eccesso di organico presso la sede di Barcellona P.G., costituiva onere della parte ricorrente dedurre che le ragioni rispetto alle quali si era espresso il sindacato del giudice di appella non corrispondevano o comunque non esaurivano il complesso delle ragioni giustificative del trasferimento , ritualmente allegate dalla società nella memoria di primo grado e reiterate in appello, in quanto tra esse vi era pure la esigenza di sopperire a vacanze di organico presso la sede di destinazione. Infine inammissibile, sotto un duplice profilo, risulta la censura relativa alla corretta interpretazione dell’art. 98 del ccnl. Invero la decisione di appello prescinde dalla tematica posta dalla detta previsione pattizia, né è dato rinvenire con riferimento alla stessa un rinvio per relatiotiem alla decisione di primo grado. In altri termini la interpretazione della norma pattizia non costituisce un elemento a fondamento della decisione . Parte ricorrente, inoltre, in violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ. non indica la sede processuale di produzione del detto documento come suo onere sanzionato con la inammissibilità (v. tra le altre Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord. sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cui € 4000,00 per compensi professionali e € 50,00 per esborsi.
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