Corte di Cassazione sentenza n. 212 del 08 gennaio 2013
LAVORO (RAPPORTO DI) – PATTO DI NON CONCORRENZA – RISOLUZIONE – POTERE UNILATERALE
massima
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La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta – in base a quanto previsto dall’art. 1255 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., – entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12.1-7.5.2007, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, per quanto qui ancora rileva rigettò la domanda proposta da R.W. di condanna della ex datrice di lavoro Urmet Tic spa al pagamento della somma pretesamene dovuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza concluso fra le parti. A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò che:
alla luce delle espressioni utilizzate, doveva ritenersi, che il patto di non concorrenza, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice (che lo aveva qualificato giuridicamente quale patto di opzione) costituiva un accordo che impegnava da subito i contraenti, seppure per l’epoca successiva alla cessazione del rapporto e che pertanto, in relazione all’osservanza degli obblighi assunti, non fosse necessaria una ulteriore manifestazione di volontà;
il patto de quo era tuttavia sottoposto a condizione risolutiva potestativa a favore della parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene o meno;
non potendosi condividere l’avviso del primo Giudice, secondo cui la scelta della Società sarebbe dovuta intervenire al momento della comunicazione del recesso da parte del lavoratore e non già a quello della cessazione del rapporto, doveva ritenersi che tale scelta andava esercitata al momento della scioglimento del rapporto lavorativo, non necessariamente coincidente con quello di manifestazione della volontà risolutiva;
nella specie la dichiarazione datoriale di non volersi avvalere del patto era intervenuta, tempestivamente, nella stessa data in cui il rapporto era effettivamente cessato, onde il corrispettivo pattuito non poteva essere ritenuto spettante.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale R. W. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L’intimata Urmet Tic spa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime disposizioni di diritto (artt. 2125, 1373 e 1344 c.c.), nonché vizio di motivazione, deducendo che la clausola contrattuale, siccome contenente una condizione meramente potestativa ad effetto risolutivo attribuente facoltà di recesso unilaterale al momento della risoluzione del rapporto, senza l’obbligo di pagamento del corrispettivo, era da ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa, in quanto finalizzata ad eludere l’obbligo di corrispettività di cui all’art. 2125 c.c.; infatti doveva riconoscersi che esso ricorrente, essendo vincolato dall’obbligo di non concorrenza, aveva subito una limitazione nelle proprie scelte lavorative, essendo obbligato a non instaurare un rapporto concorrenziale; tale limitazione delle sue facoltà doveva quindi trovare un corrispettivo, ma ciò risulterebbe vanificato se fosse consentito al datore di lavoro di manifestare la propria volontà di non avvalersi del patto di non concorrenza in epoca successiva alla comunicazione di recesso; alla stregua di tali principi doveva quindi riconoscersi anche la nullità, per contrarietà a norma imperativa di legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c., della ridetta clausola contrattuale, in quanto finalizzata ad eludere l’obbligo di corrispettività di cui all’art. 2125 c.c.; l’obbligo di pagamento del corrispettivo doveva essere affermato anche in applicazione del disposto dell’art. 1373 c.c., che esclude la possibilità di esercizio della facoltà di recesso ad una della parti allorché il contratto abbia avuto un principio di esecuzione; così come si era verificato nella specie, avendo dato il lavoratore, all’atto delle dimissioni, con la comunicazione alla controparte che non avrebbe esercitato un’attività concorrenziale, esecuzione al relativo patto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 – 1371 c.c., nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale si era erroneamente fermata al significato letterale delle parole usate, senza indagare su quale fosse stata la comune intenzione delle parti; al riguardo la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il periodo di preavviso è solo eventuale e che, potendo la relativa indennità sostitutiva essere corrisposta anche successivamente alla comunicazione di recesso, resterebbe incerta la determinazione del momento in cui la datrice di lavoro poteva dichiarare di non volersi avvalere del patto di non concorrenza; onde si sarebbe dovuto ritenere che tale momento coincidesse con la comunicazione del recesso da parte del lavoratore; la Corte territoriale non aveva inoltre attribuito alla clausola in parola il senso risultante dal complesso dell’atto, né dato adeguato rilievo alla differenza terminologica delle diverse espressioni utilizzate (“cessazione dell’attuale rapporto di impiego” all’art. D – “risoluzione del rapporto” all’art. F), nè, stante il senso ambiguo e oscuro della clausola, aveva doverosamente fatto ricorso ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1369 – 1371 c.c., dovendosi al riguardo anche tener conto che il patto di non concorrenza, allegato alla lettera di assunzione, era stato predisposto dalla parte datoriale secondo moduli utilizzati per disciplinare la generalità dei rapporti con i propri dipendenti.
2. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta nel senso che la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative (cfr, Cass., nn. 9491/2003; 15952/2004), con ciò superandosi un contrario risalente orientamento (cfr, Cass., nn. 1686/1978; 1968/1980; cfr, altresì, Cass., n. 3625/1983). Al riguardo è stato osservato che la pattuita possibilità di “rinuncia” al patto da parte del datore di lavoro è da ricondurre all’astratta previsione di cui all’art. 1373 c.c., comma 2, ma che è proprio la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all’interno del limite temporale di vigenza del patto, che deve ritenersi non consentita, posto che, alla stregua delle disposizioni dettate dall’art. 1225 c.c., la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva; pertanto tale norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo; dall’altra, che l’attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Ciò perché la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto.
Nel caso di specie l’obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell’art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che nella specie finirebbe con l’essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.
Il Collegio, condividendolo, intende dare continuità al suddetto orientamento giurisprudenziale, onde deve ravvisarsi la fondatezza del primo motivo di gravame, con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative”.
3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, restando assorbita la disamina del secondo motivo.
Poiché, come emerge dalla narrativa della pronuncia d’appello, la parte datoriale aveva impugnato la sentenza di prime cure anche censurando la misura della liquidazione del corrispettivo del patto di non concorrenza (questione implicante accertamento di fatto e non esaminata dalla Corte territoriale perché assorbita dalla statuizione di non debenza del corrispettivo), la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che deciderà conformandosi al suindicato principio di diritto e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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