Corte di Cassazione sentenza n. 2131 del 29 gennaio 2013
TRIBUTI – IRAP – PROFESSIONISTA – SPESE DI CONSULENZA – COSTI ELEVATI – PAGAMENTO DELL’IRAP – NON SUSSISTE
massima
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Compensi elevatissimi per il lavoro fornito dall’esterno non giustifica il pagamento irap ossia non basta per ritenere applicabile l’Irap all’attività gestita dal professionista.
Il richiamo al quantum, ossia alla “misura dei compensi corrisposti”, non può essere decisivo, perché, ad esempio, può rendersi “necessaria la consulenza di un ‘luminare’, dai costi altissimi e che opera al di fuori della struttura del committente”, senza assumere, perciò, “alcun rilievo ai fini Irap”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-Pescara 12/09/10 del 19 febbraio 2010 che accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Ufficio ribadendo la spettanza all’Ing. D.D. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2001-2003.
Il contribuente non si è costituito in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso al lavoro altrui può determinare l’assoggettamento ad Irap dell’attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista. Nel caso di specie, questo non risulta e non è neppure evidenziato nel ricorso, in cui si dà anzi atto che i compensi costituivano il corrispettivo di “lavoro autonomo”. Giova dunque ribadire che ai tini che qui rilevano la misura dei compensi corrisposti non è decisiva (si pensi all’ipotesi che si renda necessaria la consulenza di un “luminare” dai costi altissimi e che opera del tulio al di fuori della struttura del committente senza dunque assumere alcun rilievo ai fini dell’IRAP).
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.