CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 settembre 2013, n. 21311

Contenzioso – Soggetto a tassazione il provvedimento del giudice di assegnazione di somma pignorata – Non possono essere estese le stesse regole della sentenza di risarcimento del danno da reato

Fatto

Con l’impugnata sentenza n, 66/06/07, depositata il 22 ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, rigettato l’appello della contribuente D’A. E., confermava la decisione n. 90/03/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva respinto il ricorso della medesima ricorrente avverso l’avviso di liquidazione n. 4224/8 che aveva recuperato a tassazione € 140,31 a titolo di imposta registro relativamente al provvedimento del giudice dell’esecuzione di assegnazione di somma pignorata.

La CTR, in sintesi, riteneva che la registrazione a debito di cui all’art. 59, lett. d), d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 fosse inapplicabile alla concreta fattispecie sub iudice, in quanto non trattavasi di sentenza dì condanna.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Diritto

1. La contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 59 d.p.r. n. 131 del 1986, deducendo, a riguardo, che la CTR aveva errato a non ritenere applicabile l’art. 59, lett. d) cit. anche alla concreta fattispecie sub iudice, non essendo impossibile un’interpretazione estensiva della disposizione, giacché il credito posto in esecuzione era pur sempre conseguente ad un ristoro del danno derivato a reato, da parificarsi, quanto al trattamento fiscale, per eadem ratio, alle sentenze di condanna di risarcimento per fatti costituenti reato. Il quesito era: “se la disposizione contenuta nell’art. 59 lett. d) d.p.r. n. 131 del 1986, oltre che alla sentenza, si applica anche agli atti esecutivi della sentenza che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, tra cui l’ordinanza di assegnazione, ex art. 553 c.p.c, di crediti del debitore esecutato verso terzi”.

Il motivo è infondato, giacché la disposizione contenuta all’art. 59, lett. d) d.p.r. n. 131 del 1986 è, come esattamente osservato dal giudice a quo, applicabile solo a sentenze ricognitive di crediti da reato, volendo il legislatore non gravare la vittima del crimine. Trattasi, quindi, di una disposizione che fa eccezione alla regola generale e, come tale, di stretta interpretazione ex art. 14 prel.; la norma, pertanto, non può trovare applicazione fuori dei casi stabiliti dalla legge, ad es. non può trovare applicazione con riguardo a provvedimenti diversi dalla sentenza.

2. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.