CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2013, n. 21324
Contenzioso – Tassa di concessione governativa – Iscrizione registro delle società – Restituzione del maggior tributo rimborsato – Art. 11, co. 4, L. n. 448/1998 – Individuazione della procedura – Vincolo – Art. 46, D.Lgs. n. 546/1992 – Estinzione del giudizio – Esclusione
Svolgimento del processo
Nel luglio 2003 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Padova, notificava alla M. articoli tecnici s.r.l. una cartella di pagamento per il recupero della maggior somma erroneamente rimborsata a titolo di tassa di concessione governativa per l’iscrizione al registro delle società. La cartella aveva fatto seguito a un lungo contenzioso che aveva visto ridotto, in appello, il quantuin alla società spettante al detto titolo, in applicazione dei principi affermati dalla corte di giustizia CE con le note sentenze emesse in data 15-9-1998 (cause C-231-96, C-260-96 e C-279-96) circa il margine di compatibilità col diritto comunitario della decadenza triennale di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 641-72.
La società impugnava la cartella eccependo che, in data 15-6-2001, era intervenuto un accordo transattivo tra la direzione regionale del Veneto dell’agenzia delle entrate e lo studio legale T., incaricato dall’associazione industriali del veneto di seguire tutto il contenzioso delle società interessate al rimborso delle somme in argomento; accordo a suo dire ostativo alla pretesa in quanto seguito dalla comunicazione, da parte della società, in data 14-1-2003, della volontà di adesione, con versamento di una somma (di euro 15.145,40) come quota- parte dell’importo a suo tempo ottenuto a titolo di rimborso della tassa.
Radicatosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva a sua volta che la società non aveva onorato l’accordo transattivo suddetto e che la proposta di adesione e di formale rinuncia al giudizio allora pendente era stata inoltrata dopo l’avvenuto deposito della sentenza della corte d’appello di Venezia relativa al giudizio di rimborso, a fronte invece della clausola negoziale che aveva stabilito che le somme avrebbero dovuto essere “tempestivamente restituite (..) anche se attualmente pendente ancora il giudizio avanti alla corte d’appello”. L’adita commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente.
La commissione tributaria regionale del Veneto ha confermato la decisione.
Per quanto ancora interessa ha osservato che l’accordo transattivo, al punto 6, aveva previsto che le società interessate dichiarassero “la loro immediata disponibilità a restituire le somme dovute” e che le somme avrebbero dovute essere “tempestivamente restituite (..) anche se attualmente pendente ancora il giudizio avanti la corte d’appello”. Ha ritenuto che la clausola aveva posto come condizione, oltre all’adesione immediata delle società all’accordo del giugno 2001 e all’attestazione a mezzo di una altrettanto immediata rinuncia alla prosecuzione del contenzioso in atto, anche la pendenza del giudizio di riferimento non oltre il grado d’appello; e che tanto dovevasi evincere dalla locuzione “anche se attualmente pendente ancora giudizio avanti la corte d’appello” di cui al citato punto 6 dell’accordo. Mentre la proposta di rinuncia alla continuazione del processo era avvenuta, nella specie, il 14-1-2003, dopo il deposito della sentenza d’appello. Ciò equivaleva a dire che a tale data il processo, pur pendente nel senso della ancora esistente possibilità del ricorso per cassazione, non potevasi considerare pendente avanti la corte d’appello così come richiesto dall’accordo, sicché in ogni caso una valida transazione con la società non vi era stata.
Avverso la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione.
L’amministrazione non si è costituita con controricorso, ma ha depositato una nota (tardiva) al fine di ricevere l’avviso per l’udienza di discussione della causa, cui poi ha preso parte.
Motivi della decisione
I. – Con articolate censure, non numerate e non precedute da apposita rubrica, e tuttavia intelligibili nel senso che segue, la ricorrente ascrive alla sentenza di aver violato le regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e seg. c.c. ) a mezzo di una motivazione in più punti carente.
Nel complesso è svolta la critica secondo cui l’accordo aveva alternativamente previsto la rinuncia a proseguire il giudizio in corso e la rinuncia a proporre ricorso. Siffatta specifica condizione era ostativa, in base al senso letterale, all’interpretazione resa dalla commissione tributaria regionale a proposito della necessaria pendenza, al momento dell’adesione, del giudizio dinanzi alla corte d’appello. Era stato d’altronde appositamente impiegato, nel testo dell’accordo, l’avverbio “anche” riferito all’obbligo di restituzione (in rapporto alle cause “anche se pendenti” in appello), suscettibile di essere interpretato, secondo l’art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), in senso espansivo della possibilità di adesione, non anche in senso restrittivo. In questo senso, a giudizio dell’impugnante, la limitazione degli effetti dell’accordo transattivo alle sole posizioni pendenti avanti la corte d’appello, in attesa della decisione, era da considerare illogica e priva di valida giustificazione, avendo le parti chiaramente manifestato l’interesse, invece, di definire tutte le controversie pendenti. Egualmente viziata dalla violazione delle regole di ermeneutica e da carente motivazione dovevasi poi ritenere l’argomentazione della commissione regionale riguardante la necessità di una adesione immediata all’accordo transattivo, da parte delle società interessate, e di una altrettanto immediata rinuncia alla prosecuzione del contenzioso in atto, invero la commissione aveva confuso la dichiarazione resa dallo studio legale in sede di accordo-quadro, di immediata disponibilità a restituire le somme dovute, con la condizione – a pena di decadenza – di una dichiarazione, da parte delle società interessate, di adesione immediata all’accordo. Mentre più semplicemente le parti avevano voluto fissare (e spiegare) la portata dell’accordo transattivo a mezzo di due previsioni di eguale contenuto precettivo; la seconda invero introdotta dalla locuzione “in altre parole”, a sottolineare la possibilità delle società di rinunciare al giudizio, fermo il diritto al rimborso riconosciuto secondo le disposizioni della l. n. 448-98. Non erano stati previsti del resto termini perentori (o essenziali) per l’effettuazione della richiamata rinuncia.
II. – Il ricorso è infondato.
Giova premettere che si discute nel caso di specie di una pattuizione intitolata “accordo transattivo”, il cui testo risulta debitamente trascritto nel ricorso per cassazione. Essa verteva sulla disponibilità delle società interessate “a restituire le somme dovute tenendo conto delle disposizioni recate dall’art. 11 legge 448/1998, sulla base delle istanze di rimborso presentate nel termine di decadenza di tre anni dal pagamento e depositate agli atti dei rispettivi uffici”, vale a dire – come esplicitato nel secondo cpv. a mezzo della frase “in altre parole” – senza opposizione al riconoscimento del diritto “secondo la procedura automatizzata prevista dall’art. 11, comma 4, della legge 448/1998”.
Era stato poi inserito il seguente patto: “in conseguenza di tale accordo le società interessate proporranno formale rinuncia alla prosecuzione delle cause pendenti, controfirmata dall’ufficio locale dell’agenzia delle entrate competente, al fine della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; l’avvocatura dello stato produrrà tale dichiarazione al giudice adito per l’estinzione del giudizio; le somme versate verranno tempestivamente restituire con le modalità e nei termini sopra indicati, anche se attualmente pendente ancora giudizio avanti la corte d’appello. E questo soprattutto per conseguire un risultato certo, ed evitare la prosecuzione di un contenzioso che si ritiene soprattutto utile ultimare”.
E’ di tutta evidenza che l’estinzione del giudizio supponeva, quindi, una previa ricognizione circa la corrispondenza dei conteggi alle previsioni pattizie, attestata dalla controfirma dell’ufficio locale dell’agenzia delle entrate sulla dichiarazione di rinuncia.
III. – Ora, il contrasto tra le parti, per quanto dalla sentenza si apprende, verteva sul fatto se la società avesse o meno onorato la pattuizione mediante la proposta formalizzata il 14-1-2003. E al riguardo, essendo stata la cartella notificata sul presupposto dell’altrui inadempimento, l’onere della prova incombeva alla ricorrente.
La giurisprudenza di questa corte, invero, in esito alla pronuncia resa dalle sezioni unite con la sent. n. 13533- 01, è ormai consolidata nel senso che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore è in generale tenuto a provare soltanto la fonte {negoziale o legale) del suo diritto (e il relativo termine di scadenza), potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. Mentre è il debitore gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Un eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile all’intimato nel caso in cui si discorra dell’adempimento dell’obbligazione restitutoria fatta valere a mezzo di cartella esattoriale. E ancora il principio vale nel caso in cui sia dedotto l’inesatto adempimento.
In tutti questi casi, cioè, al creditore istante (ancorché creditore erariale) è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per es. per difformità quantitative della prestazione), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (sulla regola generale, cfr, da ultimo Cass. n. 15659-11 ; 11173-12).
IV. – Ciò premesso, occorre osservare che la ricorrente limita la sua tesi all’assunto che alla data del 15-6-2001 si era perfezionato un accordo transattivo a mezzo della sottoscrizione del direttore regionale dell’agenzia delle entrate e del professionista agente in rappresentanza delle società assistite; e che tale accordo era da ritenere vincolante in dipendenza della mera adesione delle società singolarmente interessate, non essendo stato sottoposto al gradimento o alla successiva valutazione degli uffici periferici dell’agenzia stessa.
Su tale base la ricorrente formalmente prospetta contro la sentenza una violazione dei criteri di interpretazione del contratto.
Ma la tesi non coglie il punto pregiudiziale, che invero atteneva al fatto se la società avesse validamente aderito all’accordo-quadro mediante il pagamento del dovuto.
La risposta a questo proposito non può che essere negativa, giacché la stessa ricorrente ha dedotto, trascrivendo nel ricorso il contenuto delle avverse difese anche in sede stragiudiziale, che – a fronte della ripetuta pattuizione (supponente la restituzione dell’importo dovuto in base alle disposizioni ex art. 11 della l. n. 448-98) – era stata riscontrata dall’agenzia fiscale una rilevante differenza tra l’offerta (di euro 15.145,40) e la pretesa (di euro 38.058,48). Il che equivale a dire che era stato eccepito un inesatto adempimento e che l’oggetto del contendere non era limitato al profilo del presupposto processuale della transigibilità {secondo la commissione tributaria regionale associabile alla pendenza della fase di trattazione del giudizio d’appello), ma verteva anche {e soprattutto) sulla questione dell’avvenuto perfezionamento del titolo in base al suo specifico contenuto patrimoniale.
In questo senso l’impugnata sentenza, dopo aver affermato che la citata clausola n. 6 della scrittura 15-6-2001 “poneva (.. ) come condizione per aderire alla possibilità transattiva prevista dal contratto che da parte delle società interessate l’adesione all’accordo fosse immediata e che la stessa venisse attestata da una altrettanto immediata rinuncia alla prosecuzione del contenzioso in atto”, ha ritenuto ostare all’effetto di definizione tanto la circostanza che la mentovata clausola richiedeva anche la pendenza del giudizio non oltre il grado d’appello, evinta dalla frase “anche se attualmente pendente ancora giudizio avanti la corte d’appello”, quanto la circostanza che l’adesione non era stata “attestata da {..) rinuncia alla prosecuzione del contenzioso in atto”. Invero di tale rinuncia il giudice d’appello ha implicitamente accertato la mancanza quanto meno in relazione alla controfirma dell’ufficio locale dell’agenzia fiscale, necessaria al fine di apprezzare, invece, l’effettività della definizione nel senso sostenuto nel ricorso avverso la cartella.
V. – Non rileva allora il profilo sul quale la ricorrente ha incentrato la censura.
In effetti l’interpretazione resa dal giudice d’appello in ordine all’ambito di astratta definibilità della lite presupposta – con possibilità di adesione associata solo alla pendenza della fase di trattazione del giudizio avanti la corte d’appello – non appare congruamente motivata in rapporto al canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., attesa la presenza, nel testo dell’accordo- quadro, di una locuzione avverbiale – “anche se” – caso mai deponente nel senso di una espansione di rilevanza del dato sottostante. Ma è risolutivo considerare che in ogni caso la ricorrente non aveva dimostrato, secondo la sentenza, di avere adempiuto alla pattuizione evocata a fronte di una cartella esattoriale notificata sul presupposto dell’inadempimento.
Sicché, qualsivoglia fosse stata l’esegesi offerta dal giudice d’appello in ordine alla scansione processuale di adesione all’accordo-quadro, era in ogni caso onere della società dimostrare l’effettività di un’adesione conforme al titolo, quanto meno in prospettiva di autosufficienza del ricorso per cassazione.
E l’onere non risulta adempiuto.
Consegue che il ricorso va rigettato.
Spese alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23086 - Alla Tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche si applica disciplina il profilo sanzionatone degli omessi versamenti diretti delle imposte, "alle prescritte scadenze", di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13629 - Tassa di concessione governativa e utili corrisposti agli associati in virtù di contratto di associazione in partecipazione
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche sez. 4 sentenza n. 56 depositata il 20 gennaio 2022 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione…
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 4, sentenza n. 290 depositata il 16 giugno 2020 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…