CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2013, n. 21547
Statuto del contribuente – Termine per richiedere adempimento al contribuente – Continue riforme legislative – Incidenza – Sussiste
Svolgimento del processo
M. Di R., agendo in rappresentanza di uno studio associato di commercialisti, impugnò un avviso di recupero di un credito d’imposta fruito in base all’art. 8 della l. n. 388-00.
L’avviso era stato notificato in quanto il credito era stato a sua volta utilizzato nel periodo di sospensione disposto dal d.l. n. 253 del 2002.
L’adita commissione tributaria provinciale di Agrigento annullò l’atto affermando l’illegittimità del citato d.l. n. 253 del 2002 perché retroattivo e, quindi, in contrasto con l’art. 3 dello statuto del contribuente. La sentenza venne confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, deducendo un motivo. La parte intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Con unico motivo i ricorrenti denunziano una violazione di legge in relazione all’art. 3 della l. n. 212-00 e dell’art. 62 della l. n. 289-02.
Affermano che l’art. 62, 7° co., della l. ult. cit., regolante gli effetti del d.l. n. 253-02 in relazione all’avvenuto utilizzo dei contributi di cui alla l. n. 388-00, non potevasi considerare abrogato in base ai principi dello statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212-00, art. 3}, sicché l’attribuzione del credito d’imposta avrebbe dovuto ritenersi soggetta alla sospensione fino all’espletamento delle verifiche previste, prima dal ripetuto d.l., e poi, a seguito della mancata conversione in legge, dall’art. 62 anzidetto.
II. – Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal ministero dell’economia e finanze.
Il ministero non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle agenzie fiscali – dal solo ufficio locale dell’agenzia delle entrate), per cui non ha titolo per impugnare la sentenza d’appello.
III. – Il ricorso proposto dall’agenzia delle entrate è fondato.
La commissione tributaria regionale ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo ritenendo che, in ragione della collocazione della l. n. 212-00 nel sistema delle fonti del diritto tributario, l’applicazione retroattiva delle norme sopra evocate dovevasi considerare illegittima in guanto non espressamente prevista. La tesi è giuridicamente errata.
Giova rammentare che il d.l. n. 253-02, art. 1, all’espresso fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, aveva previsto di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta.
A tal riguardo i soggetti che, come nel caso di specie, avessero conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 avrebbero dovuto comunicare all’agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati avessero intrattenuto i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati dovevano essere stabiliti con provvedimento direttoriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo d.l., unitamente all’ approvazione del modello di comunicazione e alla fissazione del relativo termine, comunque non successivo al 31 gennaio 2003.
Per tale ragione era stato stabilito che i soggetti interessati sospendessero “la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, per riprenderla ,va decorrere dal 31 marzo 2003″.
IV. – L’art. 62 della l. n. 289-02 ha disposto l’abrogazione del d.l. n. 253-02, ferma restando però la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni; e ha prolungato al 10 aprile 2003 il termine da ultimo indicato.
Ne consegue che l’automatismo del diritto al contributo è stato eliminato e sostituito da un criterio procedimentale (v. Cass. n. 5324-12), con fissazione, a pena di decadenza, dì un termine (31 gennaio 2003) per comunicare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati (termine poi prorogato al 28 febbraio 2003) . Non rileva indugiare sull’effetto della mancata comunicazione di tali dati guanto a un diritto sostanziale (al contributo) prima automaticamente attribuito. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, infatti, la disposizione di cui all’art. 3, 2° co., della l. 27 luglio 2000 n. 212, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione di adempimenti da parte del contribuente, non è ostativa all’applicazione delle citate previsioni. Dunque l’indagine sull’effetto non rileva perché l’art. 3 cit. non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa.
Va quindi confermato che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge, ancorché non rispettose del termine indicato, determina il verificarsi di una vicenda di successione di leggi nel tempo che il giudice non può sindacare sulla base del richiamo alla norma citata.
V. – L’impugnata sentenza va pertanto cassata in guanto non è controverso che il credito d’imposta era stato utilizzato dal contribuente in compensazione nonostante la disposta sospensione. Sicché, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del d.l. n. 253-02, legittimamente l’amministrazione finanziaria aveva provveduto al suo recupero.
Non essendo in tal senso necessari ulteriore accertamenti di fatto, può la corte decidere il merito della controversia ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Invero, e per guanto detto, il ricorso avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta va rigettato.
L’essersi la giurisprudenza della corte formata nel senso suddetto dopo la proposizione del ricorso per cassazione induce alla compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio, per giusti motivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del ministero dell’economia e finanze; accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta contro l’atto di recupero del credito; compensa le spese processuali.
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