Corte di Cassazione sentenza n. 21714 del 4 dicembre 2012
RAPPORTO DI LAVORO – REQUISITI DIMENSIONALI – TUTELA REALE – LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – UNITA’ PRODUTTIVA – FINI PRODUTTIVI DELL’IMPRESA
massima
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Sotto il profilo dei requisiti dimensionali della tutela cosiddetta reale, a norma dell’art. 18 della L. 300/1970, contro i licenziamenti illegittimi, una unità produttiva deve considerarsi priva di autonomia – con la conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune – se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se caratterizzata da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, con sentenza pronunziata in data 15/3/2007, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. con ricorso depositato in data 13/1/2005 e, per l’effetto, dichiarava inefficace ed illegittimo il licenziamento disposto in data 20/10/2004 per giustificato motivo oggettivo (“fine fase lavorativa cantiere di (OMISSIS)”), ordinava alla convenuta di reintegrare il ricorrente nelle originarie mansioni e la condannava al versamento, in favore del ricorrente, di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi, nei limiti di legge, dal dovuto fino al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la società, cui resisteva lo (OMISSIS).
Con sentenza dell’8 novembre-5 dicembre 2007, l’adita Corte di Potenza, pur ritenendo corretto quanto accertato dal primo Giudice circa il proseguimento dell’attività nel cantiere all’epoca del licenziamento e circa, in ogni caso, l’assenza di sufficienti riscontri probatori per escludere la possibilità di repechage, in parziale accoglimento dell’appello ed in applicazione della Legge n. 604 del 1966, art. 8 come novellato dalla Legge n. 108 del 1990, condannava la società appellante a riassumere il lavoratore entro il termine di giorni tre o, in mancanza, a risarcire il danno, versandogli una indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sino al soddisfo; ciò in quanto presso il cantiere – da considerarsi unità autonoma sotto il profilo economico-strutturale e finalistico – erano in forza, alla data del licenziamento, solo cinque dipendenti.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre (OMISSIS) con tre motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste la (OMISSIS) s.n.c. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, cui resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Va altresì preliminarmente esaminato, seguendo l’ordine logico, il ricorso incidentale con cui la (OMISSIS) s.n.c, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, art. 3 e artt. 2110 e 2119 c.c., violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 2697 c.c. nonché insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5), lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato inefficace ed illegittimo il recesso intimato allo (OMISSIS), non avendo l’istruttoria svolta “fornito elementi per ritenere che, al momento del licenziamento, l’attività sul cantiere di (OMISSIS), ancorché ridotta, non fosse terminata …”.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte territoriale, senza incorrere in alcuna delle denunciate violazioni, ha adeguatamente e correttamente motivato osservando che, nella fattispecie in esame, la società appellante non aveva fornito sufficienti riscontri probatori per ricollegare il licenziamento dello (OMISSIS) al giustificato motivo oggettivo asseritamente consistente nella cessazione dell’attività presso il cantiere di (OMISSIS), e per ritenere, quindi, la correttezza della scelta dello (OMISSIS) tra altri lavoratori occupati nel medesimo settore e soprattutto per escludere la possibilità di un suo repechage.
Più in dettaglio, la Corte di merito ha evidenziato come l’istruttoria svolta avesse fornito elementi per ritenere che al momento del licenziamento dello (OMISSIS) l’attività sul cantiere (OMISSIS), ancorché ridotta, non fosse terminata.
In proposito sono stati analiticamente esaminati sia i testi di parte datoriale – i quali avevano riferito che, al momento del licenziamento dello (OMISSIS), i lavori presso il cantiere di (OMISSIS) erano “in fase di ultimazione”, senza tuttavia fare riferimento ad una totale cessazione dell’attività da parte dell’impresa (OMISSIS) s.n.c., con completa dismissione di mezzi ed attrezzature nel cantiere predetto – sia le risultanze della prova richiesta dal lavoratore più drastiche nell’affermare il prosieguo dell’attività all’atto del recesso. Le suddette deposizioni testimoniali, concordi nell’escludere che vi fosse stata una cessazione dell’attività nel cantiere con carattere di stabilità e definitività, avevano, poi, trovato inequivoca conferma – sempre a dire della Corte territoriale – nelle risultanze del libro matricola versato in atti dall’azienda appellante da cui si evinceva che effettivamente diversi rapporti di lavoro in essere con l’impresa (OMISSIS) s.n.c. – di cui alcuni instaurati con riferimento al cantiere di (OMISSIS) – erano proseguiti oltre il mese di ottobre del 2004 ed anche fino all’aprile del 2005. Coerentemente e correttamente, pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Giudice a quo ha ritenuto di confermare la pronuncia di illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo.
Giova rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.
Inoltre, in ogni caso – ha soggiunto la Corte di merito, nessuna dimostrazione era stata fornita dal datore di lavoro sulla possibilità di repechage. Va, in proposito, considerato che – secondo l’orientamento di questa Corte, con riferimento alle imprese edili, la cessazione dei rapporti per fine lavoro, sottratta dalla Legge n. 226 del 1991, art. 24 alla disciplina dei licenziamenti collettivi, ricade nella disciplina dei licenziamenti individuali plurimi, con la conseguenza che il datore di lavoro, in ipotesi di contestazione della legittimità dei suddetti licenziamenti, deve provare di non poter utilmente impiegare i lavoratori licenziati in altre attività, senza che tale prova possa ritenersi superflua in relazione all’esistenza della prova concernente la cessazione dal lavoro, dovendosi verificare in concreto, e in relazione all’articolazione delle diverse lavorazioni, la non riassorbibilità delle eccedenze di personale in altri cantieri o attività dell’impresa (cfr. Cass. n. 1117/2000).
Sul punto la società lamenta che inopinatamente l’articolata prova testimoniale volta a fornire tale dimostrazione non era stata ammessa. Sennonché la doglianza non può trovare accoglimento, mancando la riproduzione del relativo capitolo della richiesta prova, in violazione del principio di autosuffcienza del ricorso per cassazione.
La società lamenta altresì, anche sul piano motivazionale, la violazione specifica in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello a proposito del richiamato disposto di cui all’art. 2110 c.c., tenuto conto che la comunicazione del licenziamento sarebbe avvenuta prima che fosse dichiarato, accertato e comunicato lo stato di malattia del lavoratore escluso.
Ma anche su questo punto, ed a prescindere dalla rilevanza della questione, la Corte d’appello ha motivato in ordine al momento di consegna del telegramma contenente il licenziamento in data 20/10/2004 ore 11,00, pervenendo, sulla base di un giudizio di merito, adeguatamente argomentato, alla conclusione che lo (OMISSIS), allorché ricevette la comunicazione del licenziamento, si trovava presso la propria abitazione in stato di malattia debitamente certificato. Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.
Eguale sorte spetta al ricorso principale. Con esso, articolato in tre motivi, (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., Legge n. 604 del 1966, art. 18, s. 1 e 8; ancora, violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, artt. 18 e 35 s.l. e 8 sotto altro profilo, e insufficiente motivazione; infine, violazione ed erronea applicazione degli artt 112, 115, 116 e 232 c.p.c., art. 2697 c.c. ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché tutti diretti ad escludere l’applicazione della tutela obbligatoria, in luogo della auspicata tutela reale, non possono trovare accoglimento.
Giova premettere che la Legge n. 300 del 1970, art. 18 (come modificato dalla Legge n. 108 del 1990, art. 1) dispone che, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo o annullato, il giudice ordina di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegra, al datore di lavoro che occupa in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo. Parimenti tale disposizione si applica al datore di lavoro che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
La questione che, nella specie, si pone è se, ai fini dell’applicabilità della Legge n. 300 del 1970, art. 18 il cantiere cui lo (OMISSIS) è stato addetto costituisca o meno unità produttiva, intesa come pluralità di mezzi e persone dislocati in un determinato posto.
Sulla questione la Corte d’appello ha fornito adeguata dimostrazione del buon fondamento della sua decisione.
Ha, infatti, in primo luogo osservato come fosse la stessa prospettazione di cui al ricorso introduttivo ed il riferimento ai lavori di sistemazione stradale effettuati dalla (OMISSIS) in associazione temporanea di impresa con la (OMISSIS) s.r.l. in zona (OMISSIS) per il Consorzio industriale (OMISSIS) di (OMISSIS) che induceva a qualificare autonoma unità produttiva il cantiere presso il quale lo (OMISSIS) aveva prestato attività lavorativa.
A conforto di tale convinzione deponevano la lontananza del cantiere dalla sede dell’impresa (OMISSIS), l’importanza e la durata dei lavori appaltati dal Consorzio (OMISSIS) di (OMISSIS) [cfr. il contratto di appalto per la “costruzione della rete viaria, di parcheggi ed impianti a rete nell’area industriale di (OMISSIS)”] nonché l’utilizzo di professionalità diverse, come emergente dalla tipologia delle mansioni degli addetti al cantiere e dalle dichiarazioni rese dai testi della (OMISSIS) s.n.c. nonché dal teste (OMISSIS), idonee sotto il profilo funzionale o finalistico ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni dell’impresa.
D’altra parte – ha soggiunto il Giudice a qua- lo (OMISSIS) non aveva neppure dedotto le ragioni per le quali si sarebbe dovuto far riferimento alla più vasta entità aziendale eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del cantiere per cui è causa.
Se è pur vero, con riferimento alla dimostrazione del requisito dimensionale prosegue la Corte – che non è il dipendente ad essere gravato da un onere probatorio in senso stretto, è tuttavia necessario che la relativa questione, con le specifiche problematiche, venga introdotta nel processo in modo che, anche sulla base delle sole prospettazioni difensive, sia consentito al datore di lavoro di assolvere pienamente e ragionevolmente all’onere probatorio che su quest’ultimo interamente grava.
Occorre, in ogni caso, rammentare, quanto all’autonomia di tale unità produttiva, che essa non postula necessariamente l’esistenza di un soggetto ad essa preposto dotato di poteri rappresentativi, essendo piuttosto sufficiente che essa rappresenti una articolazione della più ampia organizzazione imprenditoriale caratterizzata dal fatto di realizzare un risultato o una finalità autonomi. Ai fini, inoltre, della configurabilità di una unità produttiva non rileva neppure la sussistenza di una unitaria direzione aziendale (o di una minore struttura per il coordinamento della varie unità produttive).
Poiché la realizzazione di un medesimo risultato può essere scomposta in una pluralità di fasi (id est esecuzione di lavori), ciascuna realizzata da una diverso complesso organizzativo, non è indispensabile che nella singola unità, perché possa qualificarsi come autonoma, debbano essere riprodotte tutte le strutture organizzative dell’intera azienda, essendo invece sufficiente che in esso si realizzassero condizioni imprenditoriali attraverso l’utilizzo di un complesso di bern organizzato – tali da esaurire ivi una frazione o un momento del ciclo produttivo).
Così argomentando il Giudice d’appello ha mostrato di volersi adeguare all’orientamento di questa Corte secondo cui il concetto di “unità produttiva” -da considerarsi priva di autonomia se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa (Cass. n. 11092/1997) – va inteso come ogni articolazione dell’impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa, della quale è elemento organizzativo, e ciò sia in relazione al disposto dello art. 2103 c.c., comma 1, ultima parte (in tema di trasferimento da un’unità ad una altra) sia ai fini dell’applicabilità o meno (in caso di licenziamento) della tutela della Legge n. 300 del 1970, art. 18 (Cass. n. 394/1990).
Pertanto, coerentemente con tale impostazione, la Corte territoriale ha correttamente concluso che, dovendo il cantiere di (OMISSIS) – “in ragione delle intrinseche caratteristiche di consistente realtà aziendale tali che in esse si esaurisca il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento della attività produttiva aziendale”- essere considerato unità autonoma sotto il profilo economico-strutturale e finalistico ovvero del risultato produttivo, il requisito dimensionale non risultava integrato, in quanto, come da documentazione allegata [e, specificamente indicata), erano in forza presso tale cantiere, alla data del licenziamento del ricorrente, solo n. 5 dipendenti; inoltre, non era emerso dagli atti che nell’ambito dello stesso comune l’impresa avesse occupato più di quindici dipendenti, tenuto conto che gli altri cantieri che operavano nel medesimo periodo risultavano costituiti fuori dell’ambito del comune di (OMISSIS)]; ed ancora, neppure era emerso dagli atti che l’impresa avesse in ogni caso complessivamente occupato alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. In ragione di quanto esposto, la Corte d’appello ha per ciò stesso ritenuto applicabile la Legge 8 luglio 1966, n. 604, art. 8 come novellato della Legge n. 108 del 1990, disponendo che la società era, dunque, tenuta a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno commisurato ad una indennità di importo pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alle dimensioni dell’impresa convenuta ed all’anzianità di servizio del dipendente.
Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
L’esito del presente giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio.