Corte di Cassazione sentenza n. 21737 del 4 dicembre 2012
PREVIDENZA SOCIALE – PENSIONE DI INVALIDITA’ – PENSIONE DI VECCHIAIA – DECORRENZA – DOMANDA DI TRASFORMAZIONE
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. (OMISSIS) ha adito il giudice del lavoro di Roma per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della Legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta Legge n. 222 del 1984, art. 1, comma 10;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso, a decorrere dalla data di maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, e così, nella specie, dal 1.5.2002;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la (OMISSIS);
4. Con l’unico motivo si denuncia violazione della Legge n. 222 del 1984, art. 1, del Decreto Legge n. 463 del 1983, art. 8, conv. in Legge n. 638 del 1983, Legge n. 218 del 1952, art. 2 Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articoli 1, 2, 5 e 6 9 R.D.L. n. 636 del 1939 conv. in Legge n. 1272 del 1939, relativamente alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto dell’interessata alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per quest’ultima prestazione;
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato in relazione all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte relativamente alle questioni prospettate – cfr. ex plurimis Cass. n. 3855/2011, Cass. n. 24772/2009, Cass. n. 21292/2009 – secondo cui “la trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui al R.D.L. 14 aprile 1938, n. 636, art. 10 in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione – non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa – ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non da titolo alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l’irriducibilità del trattamento”; in altre parole, “la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia presentato istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima”.
6. Che ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e dichiarato manifestamente fondato”; Letta la memoria della resistente, che dichiara di “aderire a quanto rilevato e formulato dalla Cassazione in ordine alla questione in esame”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (non è, infatti, in contestazione il diritto alla trasformazione, ma solo il diritto ad una più remota decorrenza della pensione di vecchiaia), con la declaratoria del diritto della controricorrente alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di conversione del trattamento previdenziale;
Considerato, infine, che ricorrono giusti motivi, desumibili anche dal recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto riferimento, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di (OMISSIS) alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di conversione del trattamento previdenziale; compensa le spese dell’intero giudizio.