Corte di Cassazione sentenza n. 21864 del 19 ottobre 2011
LAVORO (RAPPORTO DI) – LICENZIAMENTO: (IMPUGNAZIONE) – LICENZIAMENTO ORALE – ONERE DELLA PROVA
massima
_______________
La prova gravante sul lavoratore in fattispecie di contestato licenziamento orale è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre grava sul datore l’onere di provare le dimissioni, anche sotto l’aspetto dell’esistenza di un comportamento che costituisca manifestazione univoca della volontà incondizionata di porre fine al rapporto.
_______________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO- MOTIVI DELLA DECISIONE
osserva:
Con due motivi di ricorso il B. censura il solo capo b) della sentenza n. 451/2009 della Corte d’Appello di L’Aquila con il quale il Collegio Abruzzese ha riconosciuto e dichiarato l’illegittimità del licenziamento del 16.8.1999, adducendo che il provvedimento sarebbe viziato da: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, n 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 commi 1 e 2 c.c.; B) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento circa l’esistenza di un vero e proprio licenziamento orale, anziché di dimissioni anch’esse rassegnate oralmente dal lavoratore, per non essersi uniformato ai principi giurisprudenziali in tema di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.
A detta del ricorrente, il C. non avrebbe fornito in giudizio la benché minima prova del proprio assunto e, in assenza di tale attività probatoria, la Corte d’appello di L’Aquila non avrebbe potuto che respingere la domanda sul punto.
Sostiene, inoltre, il B, che il Giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato e valutato le dichiarazioni rese da alcuni testi, poste a base del proprio decisum.
Il ricorso presentato dal B. risulta manifestamente infondato.
La Corte del riesame ha motivato la propria decisione sostenendo che le prove fornite da entrambe le parti nel corso del giudizio (interrogatorio formale, prove testimoniali e documentazione allegata ai fascicoli di parte) l’hanno indotta a ritenere “sufficientemente provato che la cessazione del rapporto di lavoro inter partes sia avvenuta per effetto di una manifestazione di volontà riconducibile al datore di lavoro manifestata verbalmente e detta motivazione è priva di vizi di illegittimità.
Invero, questa Corte, nell’affrontare il problema dell’onere della prova allorquando il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza invece di dimissioni del lavoratore, ha affermato che il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma secondo, cod.civ. (tra le tante, Cass. n. 4760/2000: Cass. n. 6132/01).
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 30.00 oltre € 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali. IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 19.10.2011
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2020, n. 19846 - Al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza…
- MINISTERO della SALUTE - Decreto ministeriale del 7 agosto 2023 - Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze…
- MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 28 ottobre 2020 - Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 settembre 2021, n. 26454 - Ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, o anche di un error in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 dicembre 2021, n. 37905 - La risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine bensì un licenziamento orale…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 26532 depositata il 14 settembre 2023 - Riguardo alla categoria dei dirigenti, vige il regime di libera recedibilità quale criterio generale con esclusione del divieto di licenziamento orale, discriminatorio e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…