CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2014, n. 2190
Tributi – Riscossione – Ipoteca dell’esattore – Soglia di ottomila euro – Somme contenute in cartelle impugnate – Rilevanza
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 141/21/08, depositata il 16.12.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 467/60/2007 che annullava l’iscrizione ipotecaria, nei confronti di S.R. per la complessiva somma di € 16.694,00, pari al doppio del credito iscritto al ruolo, scaduto e non pagato per contributi Inail, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e tributi.
La Ctr rilevava che il debito tributario non raggiungeva la soglia prevista per l’iscrizione ipotecaria di € 8000, risultando impugnate due delle tre cartelle poste a fondamento della iscrizione ipotecaria Proponeva ricorso per cassazione la concessionaria deducendo i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. quattro c.p.c., avendo la CTR respinto il gravante in appello, senza che venisse dedotta alcun motivo di censura al riguardo dal contribuente in primo grado, relativamente all’asscritta insufficienza dell’entità del credito iscritto al ruolo, senza avere, invece, esaminato il motivo di gravante relativo alla rilevata illegittimità della pretesa di pagamento di imposte iscritte a ruolo a causa della pendenza di un giudizio d’impugnazione avverso il ruolo proposto dal contribuente;
b) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. quattro, c.p.c., avendo la CTR respinto il gravame della concessionaria su un unico motivo, non sollevato dal contribuente in primo grado, relativo all’asserita inadeguatezza dell’entità del credito iscritto al ruolo, rispetto a quello indicato nell’iscrizione ipotecaria;
c) nullità della sentenza per violazione degli articoli 50, 76, 77 d.p.r. 602/1973, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., avendo la CTR erroneamente parificato l’ipoteca alla espropriazione forzata immobiliare, con riferimento ai relativi requisiti e condizioni rispettivamente previste;
d) nullità della sentenza per violazione degli articoli 49, 50 e 77 d.p.r. 602/ 1973, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c. avendo erroneamente i giudici affermato che ai fini del calcolo della soglia di € 8000, necessaria ai fini dell’iscrizione ipotecaria, non andavano computati i crediti oggetto di contestazione da parte del contribuente.
L’ intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.12.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
E’ fondato ed assorbente degli altri l’ultimo motivo di ricorso.
Il provvedimento di iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 77 d.p.r. 602/1973, risulta adottato dall’agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di somme complessivamente ammontanti a € 8.857,98, a seguito di tre distinte cartelle di pagamento.
La CTR ha annullato l’iscrizione ipotecaria in forza dell’avvenuta l’impugnazione proposta dal contribuente avverso alcune delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle poste alla base delle iscrizioni ipotecarie, per effetto delle quali il debito residuo si riduceva a un ammontare inferiore alla soglia degli € 8000, necessaria ai fini dell’iscrizione ipotecaria.
Erroneamente la CTR ha ritenuto che non possono essere utili ai fini del calcolo di tale soglia i crediti che, sia pure iscritti al ruolo, siano oggetto di contestazione da parte del contribuente.
essendo irrilevante la contestazione del credito relativo alle iscrizioni a ruolo sulle quali esso si fonda. Ai sensi dell’art. 49 d.p.r. 602/1973 il ruolo costituisce ” titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario può “procedere ad espropriazione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, a condizione, prevista dal successivo art. 50, che” sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”.
Il concessionario poteva, quindi, procedere ad iscrizione di ipoteca sussistendo i requisiti sopra indicati, non rilevando l’impugnazione del ruolo da parte del contribuente, in mancanza di un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale degli effetti dell’atto.
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti degli altri, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384 comma secondo, c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo del contribuente.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti degli altri, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384 comma secondo, c.p.c., rigetta l’originario ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate delle spese dell’intero giudizio ,
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