CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2013, n. 21909
Lavoro – Malattia professionale – Risarcimento dei danni – Rito del lavoro – Decadenza a carico della parte per la mancata comparizione all’udienza
Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 26 ottobre 2007) rigetta l’appello proposto da R. C. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, sede principale, n. 99/06 del 31 marzo 2006, di rigetto della domanda del C. volta ad ottenere la condanna della ex datrice di lavoro S. B. s.r.l. (cui poi si è aggiunta la U. ASSICURAZIONI s.p.a., chiamata in giudizio dalla convenuta) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza all’asbestosi con mesotelioma di carattere professionale contratta in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dal 1981 al 1996 come operaio specializzato addetto alla demolizione, costruzione e ristrutturazione dì edifici pubblici e privati, senza l’utilizzazione di maschere protettive dall’inalazione delle polveri, non fornitegli dalla datrice di lavoro.
La Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, per quel che qui interessa, precisa che:
a) non è chiaro da dove il lavoratore desuma la tesi secondo cui per effetto della fissazione della successiva udienza, in seguito ad un primo rinvio (ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ.) le parti avrebbero dovuto essere “rimesse in gioco” e il Giudice avrebbe dovuto considerarsi obbligato ad accogliere le rinnovate istanze di ammissione dei testi per altre udienze;
b) comunque tale tesi è del tutto destituita di fondamento: rart. 208 cod. proc. civ. fa conseguire la decadenza alla pura e semplice mancata presentazione della parte su istanza della quale la prova avrebbe dovuto essere assunta;
c) tale decadenza opera di diritto, sicché è indifferente che venga pronunciata nella medesima udienza o in una udienza successiva;
d) neppure rileva la mancata dichiarazione di decadenza dall’assunzione della prova anche in relazione ai testi indicati dalla parte convenuta;
e) non potrebbe, in questa sede, essere accolta l’istanza del lavoratore di ammissione delle prove orali da cui è stata dichiarata decaduta o di altre nuove prove nell’esercizio dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421 cod. proc. civ., pur tenendosi conto dell’orientamento espresso da Cass. 5 febbraio 2007, n. 2379, ove si fa riferimento ad approfondimenti in appello ritenuti indispensabili di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo;
f) nella specie, infatti, come precisato dal Tribunale, i documenti prodotti dal ricorrente non offrono “significativi dati di indagine” in merito alla sussistenza di responsabilità della S. B. per la mancata fornitura al dipendente della maschera protettiva dall’inalazione delle polveri;
g) a tal fine non hanno alcun rilevo né il riconoscimento da parte dell’INAIL dì una rendita, prima nella misura del 20% e poi nella misura del 50% (che non ha attinenza con la responsabilità datoriale) né la documentazione medica ospedaliera – versata in atti senza alcuna spiegazione -dalla quale si desume soltanto la sussistenza della lamentata patologia, che peraltro è indiscussa.
2- Il ricorso di R. C. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resistono, con controricorso, la S. B. s.r.l. e la U. ASSICURAZIONI s.p.a.
Alla discussione orale ha partecipato – per il ricorrente – l’avvocato Alberto Pasquali, previo deposito di un atto denominato “comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, contenente, fra l’altro, il conferimento del mandato difensivo da parte del C. al suddetto legale, per il presente grado del giudizio.
Motivi della decisione
I – Profili preliminari
1.- Il Collegio rileva, in via preliminare, la nullità della procura conferita dal ricorrente al nuovo difensore avvocato Alberto Pasquali, mediante un atto denominato “comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, depositato per l’udienza di discussione orale e contenente sia l’integrale richiamo del legale alle “deduzioni, eccezioni e richieste” risultanti dai precedenti atti con le conclusioni ivi rassegnate, sia il conferimento del mandato difensivo da parte del C. al suddetto avvocato, per il presente grado del giudizio.
Invero, la facoltà di apporre la procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo -richiesta, ai fini dell’ammissibilità del ricorso e del controricorso per cassazione, dagli arti. 365 e 370 cod. proc. civ. – in calce o a margine anche degli atti diversi dal ricorso o dal controricorso indicati nel testo attualmente vigente dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., è stata introdotta dall’art. 45, comma 9, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, in sede di modifica di tale ultima disposizione del codice di rito.
In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la norma transitoria, contenuta nell’art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009 – secondo cui le modifiche del codice di procedura civile e delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile introdotte dalla nuova legge si applicano ai “giudizi instaurati” dopo la data della entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009) – deve essere intesa nel senso che tali innovazioni si applicano ai giudizi proposti in primo grado a decorrere dalla data suddetta, poiché il riferimento ai “giudizi instaurati”, e non alle “impugnazioni proposte”, rivela l’intento del Legislatore di riferire – secondo un principio di portata assolutamente generale già accolto per la disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, ove non espressamente derogato (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026) – le modifiche in argomento ai giudizi di nuova introduzione, eccettuate quelle per le quali la stessa normativa transitoria ha esplicitamente previsto l’applicabilità anche ai giudizi pendenti, con le modalità ivi indicate (vedi, tra le tante: Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 28 luglio 2010, n. 17604; Cass. 24 novembre 2010, n. 23816; Cass. 24 gennaio 2012, n. 929; Cass. 7 gennaio 2013, n. 177 ; Cass. 11 gennaio 2013, n. 589; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1571 ; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2648).
Ne consegue che nei procedimenti instaurati anteriormente alla data suindicata (4 luglio 2009) quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e ai controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma, vecchio testo, cod. proc. civ. (vedi, tra le altre: Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 28 luglio 2010, n..l7604; Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1571 cit.).
Ciò vale anche in riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore – denominato “atto di costituzione” oppure “comparsa di costituzione”, come nella specie – su cui possa essere apposta la procura speciale, visto che il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non è soggetto agli eventi di cui all’art. 299 e seguenti cod. proc. civ. (vedi, ex multisi Cass. 13 febbraio 2013, n. 3554; Cass. 5 giugno 2007, n. 13086).
Alla nullità della procura consegue, per derivazione, che quanto contenuto nell’atto formato dal nuovo difensore non può neppure essere preso in considerazione (vedi, per tutte: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1026; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2648; Cass. 26 marzo 2010, n. 7241).
II – Sintesi dei motivi di ricorso
1- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 309, 181, 208, 244, 245, 250 cod. proc. civ. nonché dell’art. 104 disp. att. cod. proc. civ.
Nel quesito di diritto, posto a corredo del motivo, si chiede di stabilire: “se – con riferimento all’art. 104 disp. att. cod. proc. civ., in coordinazione sistematica con l’art. 208 cod. proc. civ. – è legittimo che venga dichiarata, su istanza di parte o di ufficio, la decadenza dalla prova per testi in una udienza successiva a quella in cui detta prova doveva essere espletata e non invece in quella fissata per l’espletamento della prova stessa”.
Si sostiene l’irritualità della dichiarazione di decadenza del C. dalla prova testimoniale, pronunciata dal giudice di primo grado, in quanto si assume che per la correttezza della suindicata pronuncia sarebbe stato necessario che la parte convenuta comparisse all’udienza fissata per l’espletamento della prova testimoniale, impedisse il rinvio ex art. 309 cod. proc. civ. ed ottenesse, pertanto, la pronuncia di decadenza in quella stessa udienza.
Non essendo ciò avvenuto – in conseguenza della mancata comparizione di entrambe le parti per effetto della fissazione della successiva udienza (in seguito ad un primo rinvio ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ.) le parti avrebbero dovuto essere “rimesse in gioco” e il Giudice avrebbe dovuto considerarsi obbligato ad accogliere le rinnovate istanze di ammissione dei testi per altre udienze.
3.- Con il secondo motivo (subordinato rispetto al primo) si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 309, 181, 208, 244, 245 cod. proc. civ. nonché dell’art. 104 dìsp. art. cod. proc. civ.
Nel quesito di diritto si chiede di stabilire: “se è legittimo, in un processo regolato dal rito del lavoro, (artt. 409 e ss. cod. proc. civ.), anche in caso di decadenza dalle prove testimoniali dirette di parte ricorrente, non espletare, per dichiarata decadenza, ie prove dirette della parte convenuta, già precedentemente ammesse e quelle a riprova sui capitoli della parte ricorrente”.
4.- Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 194, 191, 195,196,197 e 424 cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ad illustrazione del primo profilo di censura si formula un quesito di diritto nel quale si chiede di stabilire: “se è legittimo, in base alle disposizioni su richiamate che attribuiscono al CTU facoltà e poteri di indagine, escludere, nel caso di specie, l’ammissione della richiesta CTU medica sul presupposto del carattere meramente esplorativo di essa, quando la consulenza era invece da considerare come un’indagine accertati va, tenuto conto delle prove documentali agli atti”.
Con il secondo profilo di censura si sostiene che costituisca un vizio di motivazione l’omissione di qualsiasi decisione e conseguente motivazione in ordine alla formale richiesta dì ammissione di CTU medica, sull’assunto secondo cui in mancanza delle risultanze della prova testimoniale, a sostegno delle censure del ricorrente e della sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e patologie denunciate, la CTU sarebbe di carattere esplorativo.
III – Esame delle censure
5.- I primi due motivi di ricorso, come si è detto, risultano proposti in “connessione logica”, nel senso che il secondo motivo è stato prospettato subordinatamente al primo.
In effetti, tra i suddetti motivi vi è la connessione logica rilevata dal ricorrente – che ne comporta l’esame congiunto – ma tale connessione si pone in senso inverso rispetto a quello prospettato dal C., in quanto il motivo da considerare prioritariamente è il secondo, rispetto al quale il primo risulta essere subordinato.
In detti termini i suindicati motivi sono da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
5.1.- Ai fini di un corretto inquadramento delle questioni da esaminare è bene ricordare, in primo luogo, che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:
a) poiché nelle controversie soggette al rito del lavoro trova applicazione l’art. 208 cod. proc. civ., che in materia di decadenza dall’assunzione della prova stabilisce che il giudice, dichiarata la decadenza, deve comunque fissare un’udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini, ne consegue che incorre in error in procedendo il giudice d’appello che, ammessa la prova di cui si tratta e constatata l’assenza della parte istante all’udienza all’uopo fissata, dichiari la decadenza di quest’ultima e decida, subito dopo, la causa, senza rinviare ad un’udienza successiva onde consentire, in quella sede, le eventuali difese della stessa parte, atteso che la disciplina dettata dall’art. 437, terzo comma, cod. proc. civ. (secondo cui “qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza”) non comporta un obbligo assoluto di decidere la causa nella stessa udienza dell’assunzione, stante la facoltà (di cui all’ultimo comma dello stesso articolo) di concedere alle parti, dopo l’assunzione, un termine per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza, e tenuto conto, peraltro, che la regola della contestualità presuppone comunque che la prova ammessa sia stata anche assunta, laddove, nel caso di mancata assunzione per l’assenza ingiustificata della parte, il rinvio è imposto dal citato art. 208, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 23 novembre 2012, n, 20777; Cass. 11 marzo 2005, n. 5416; Cass. 3 dicembre 1998, n. 12279);
b) il giudice, una volta che abbia ammesso i testimoni, ha l’obbligo di escuterli, a meno che la parte che li abbia indicati sia incorsa in decadenza o vi abbia rinunziato con il consenso dello stesso giudice e l’adesione delle altre parti (Cass. 14 giugno 2002, n. 8580);
C) nel rito del lavoro una decadenza a carico della parte per la mancata comparizione all’udienza fissata per l’espletamento della prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emesso in tal senso dal giudice su istanza della controparte comparsa, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all’assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l’ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di “insistere” per l’assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l’aveva indicata e produce effetto solo in seguito all’adesione delle altre parti e al consenso del giudice (Cass. 8 agosto 2003, n. 12004);
d) l’art. 104 disp. art. cod. proc. civ., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l’udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest’ultima richieda espressamente l’esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto daH’art.208 cod. proc. civ. per l’ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell’assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3690).
5.2.- Nella specie, la questione che assume carattere centrale è che la Corte d’appello ha ritenuto che non dovesse essere accolta la richiesta del ricorrente – decaduto dalla prova per mancata rituale intimazione dei testimoni – volta all’escussione dei testi della controparte, non effettuata senza alcuna motivazione, benché non vi fosse stata alcuna declaratoria di decadenza né di rituale rinuncia esplicita con riferimento a tali testimonianze.
La Corte altoatesina – richiamando, in modo improprio Cass. 5 febbraio 2007, n. 2379 – non ha, invece, tenuto conto degli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità da applicare alla presente fattispecie e sinteticamente su riportati, i quali – ai Fini della soluzione della questione in contestazione – vanno letti come applicazione del principio di acquisizione probatoria, che comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, sempre che non siano state ammesse in violazione di norme di legge (Cass. 14 settembre 2012, n. 15480; Cass. 12 luglio 2011, n. 15300; Cass. 19 gennaio 2010, n. 739; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2285).
Tale principio trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito, come l’art. 245, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui”la rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”.
Da tale ultima disposizione, in particolare, deriva – per quel che interessa in questa sede -non solo che la rinuncia ivi contemplata implica l’adesione delle altre parti del giudizio (oltre al consenso del giudice), ma soprattutto che “nel rito del lavoro, il giudice d’appello, in base all’art. 437 cod. proc. civ., non può ammettere nuovi mezzi di prova (salva la facoltà di ammettere quelli ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa), ma non incontra specifiche limitazioni in riferimento ai mezzi di prova non nuovi perché già regolarmente dedotti nel primo giudizio, tra cui quelli di fatto non acquisiti benché ammessi, sempreché non sia intervenuta una decadenza, in particolare, in appello può espletarsi una prova testimoniale che di fatto non sia stata assunta in primo grado per l’assenza alla relativa udienza della parte interessata, dato che, ai sensi dell’art. 208 cod. proc. civ., una decadenza a carico della stessa si produce soltanto per effetto di provvedimento in tal senso emesso dal giudice su istanza della controparte comparsa, e, d’altra parte, tale assenza non implica neanche rinuncia alla prova ai sensi dell’art. 245 cod. proc. civ.” (vedi: Cass. 12 luglio 1995, n. 7611; Cass. 28 luglio 1998, n. 7406).
5.3.- Peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente sottolineato come il principio di acquisizione probatoria trovi anche pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
Ciò è avvenuto, in particolare, in seguito a Cass. SU 23 dicembre 2005, n. 28498, ove è stato, fra l’altro affermato il principio secondo cui: “nel sistema processuale civilistico vigente – in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario”.
La giurisprudenza successiva, in adesione al suddetto orientamento, ha confermato il legame tra principio di acquisizione probatoria – così inteso – e principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., specificando che ciò comporta che i principi generali sul riparto dell’onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il suddetto principio di acquisizione (vedi, in tal senso: Cass. 26 maggio 2009, n. 12131; Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).
5.4.- Inoltre, nella giurisprudenza successiva alla costituzionalizzazione del principio del giusto processo (avvenuta con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) questa Corte ha collegato a tale principio anche la disciplina dell’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., che nella specie la Corte territoriale ha ritenuto impraticabile, senza fornire adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta e quindi discostandosi dai seguenti orientamenti espressi dalla suddetta giurisprudenza di legittimità – che il Collegio condivide -secondo cui nel rito del lavoro:
a) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all’art. Ili, primo comma, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (vedi, per tutte: Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353);
b) il giudice, ove si verta in situazione di semipiena probatio, ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006);
c) l’esercizio del potere d’ufficio del giudice è possibile e doveroso solo allorquando si sia in presenza di allegazioni e di un quadro probatorio che, pur delineati dalla parti, presentino incertezze. Ne consegue che, in tema di prova testimoniale, ove i testi siano chiamati a depone su specifiche circostanze di fatto tempestivamente dedotte dalla parte, tale collegamento tra onere di allegazione e prova risulta rafforzato al punto che, anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ne è impedito il frazionamento tra primo e secondo grado dì giudizio (Cass. 26 luglio 2011, n, 16182).
d) il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all’ammissione d’ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere ì dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la “prova nuova” disposta d’ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte (Cass. 5 dicembre 2012, n. 18924).
Di qui l’accoglimento del secondo motivo e del primo, nei limiti in cui l’erroneo – nei termini suddetti – mancato accoglimento delle richieste del lavoratore volte all’escussione dei testi della controparte e all’esercizio dei poteri officiosi, si è tradotto anche in un erronea applicazione della normativa sulle conseguenze della decadenza dalla prova testimoniale del C. per mancata intimazione ai testimoni, di cui al combinato disposto degli art. 208 cod. proc. civ, e 104 disp. att, cod. proc. civ.
Ciò significa, in altri termini, che la Corte altoatesina non ha tenuto presente che per il principio costituzionale del giusto processo e per la consequenziale regola dell’acquisizione della prova, vigente nell’assetto ordinamentale processualcivilistico, la rinunzia ad uno solo dei testi già ammessi o la decadenza dalla relativa escussione non possono avere alcuna rilevanza – sempre che non vi sia un contrario e motivato provvedimento istruttorio – sul diritto della stessa parte ad escutere gli altri testi né, tanto meno, sullo stesso diritto della controparte a sentire i testi da essa indicati, pur essi già ammessi ma non ancora escussi.
6.- All’accoglimento dei primi due motivi consegue la dichiarazione di assorbimento del terzo motivo – volto a contestare la mancata ammissione della richiesta CTU medico-legale -dichiarazione che, come è noto, non dà luogo ad una decisione di merito e, pertanto, consente alle parti, eventualmente, di confrontarsi in sede di giudizio rinvio – nel rispetto dei suindicati principi e del carattere “chiuso” di tale giudizio – su tutte le questioni prospettate con il suddetto terzo motivo (Cass. 27 maggio 2011, n. 11798).
IV – Conclusioni
7.- In sintesi, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, nei limiti e per le ragioni dianzi esposti, mentre il terzo motivo va dichiarato assorbito.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti:
«il principio di acquisizione probatoria – che comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, sempre che non siano state ammesse in violazione di norme di legge – trova pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito, come l’art. 245, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui “la rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”. Ne deriva che nel rito del lavoro, in assenza di una simile rinuncia, il giudice – anche in appello – non può non escutere i testi non nuovi ma già ammessi nel giudizio di primo grado su istanza di una parte (per i quali non siano intervenute decadenze) dei quali sia stata richiesta l’audizione dalla controparte, senza che assuma alcun rilievo al riguardo che quest’ultima parte sia stata dichiarata decaduta dalla propria prova testimoniale»;
2) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli arti 421 e 437 cod. proc. civ., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all’ art. Ili, primo comma, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – dì esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di ana delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso»;
3) «per effetto della costituzionalizzazione del principio del giusto processo, di cui all’art. Ili, secondo comma, Cost., i principi generali sul riparto dell’onere probatorio (di cui all’art. 2697 cod. civ.) devono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione probatoria, sicché anche il principio dispositivo delle prove (per il quale ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo) va inteso in modo differente e ciò si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito – da qualunque parte processuale provenga – con una valutazione non limitata all’esame isolato dei singoli elementi ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica che può essere oggetto di vaglio, in sede di legittimità, dì regola per vizi di motivazione e, ricorrendone gli estremi, anche per scorretta applicazione delle norme riguardanti l’acquisizione della prova».
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio dì cassazione, alla Corte d’appello di Trento.
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