CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2014, n. 2223
TRIBUTI – IRPEF – Reddito d’impresa – Coniuge dichiarante – Responsabilità solidale – Legittimità dell’avviso – Sussiste
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato al contribuente quale coniuge della Sig.ra S.P. con la quale per l’anno 1996 aveva presentato dichiarazione dei redditi congiunta: l’atto impositivo rideterminava il reddito d’impresa della S. con applicazione del DPCM 29 gennaio 1996 in ragione della «irrealtà dei ricavi dichiarati sulla base degli elementi presuntivi tratti dalla metodologia di controllo supportati da fatti e notizie in possesso, dall’assenza di altre circostante che possano dar desumere una diversa posizione economica». Il contribuente denunciava la propria estraneità alla pretesa fiscale trattandosi di accertamento del reddito d’impresa del coniuge.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era respinto, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito da considerarsi alla stregua di presunzioni semplici, che vanno confortate con ulteriori elementi.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Motivazione
Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per supposta tardività: nel caso di specie poiché la sentenza impugnata risulta depositata il 23 giugno 2006, il “termine lungo” per l’impugnazione (un anno e 46 mesi) scadeva il giorno 23 settembre 2007, il quale essendo domenica determinava lo spostamento del termine al successivo giorno 24 settembre, data nella quale l’Avvocatura ha pacificamente proceduto alla notifica del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta che la sentenza impugnata non abbia pronunciato in ordine alla pur dedotta responsabilità solidale del contribuente con il coniuge in ragione della presentazione di dichiarazione congiunta.
Il motivo è fondato. La sentenza non fa alcun riferimento alla questione che presenta una sua decisiva rilevanza. Sul punto deve ricordarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui: «La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi» (Cass. n. 9209 del 2011).
Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce la violazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 600 del 1973, alla stregua del quale afferma di aver condotto l’accertamento, rilevando una antieconomicità della gestione dell’azienda che presentava ricavi costantemente inferiori alle componenti negative del reddito: un accertamento, quindi, tutt’altro che formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito, così come afferma il giudice a quo, con motivazione quanto meno insufficiente, vizio censurato con il terzo motivo di ricorso. Tanto più che nel caso di specie, evidenzia l’amministrazione, si era proceduto instaurando il contraddittorio nella fase di formazione della pretesa tributaria, senza che in quella sede il contribuente avesse prodotto elementi utili a risolvere le contraddizioni gestionali rilevate dall’Ufficio: ed anche i risultati di questa fase procedimentale avrebbe dovuto costituire un quadro di riferimento della motivazione per il giudice d’appello.
Le censure sono fondate in quanto il giudice d’appello non ha effettivamente valutato gli elementi posti in evidenza dall’Ufficio a conforto della legittimità del suo operato e la motivazione della sentenza è insufficiente a dare nel concreto le ragioni del convincimento del giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio perché rivaluti la situazione anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 2009, secondo cui: «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata». Ed inoltre «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente»
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.