CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 settembre 2013, n. 22278
Avvocato e procuratore – Onorari – Procedimento di liquidazione – Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 30 della legge n. 794 del 1942 – Decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale
Svolgimento del processo
1. G.M. e R.L. si opponevano al decreto ingiuntivo per la somma di € 6.034,32, oltre interessi e spese pronunciato dal Tribunale di Pavia a favore dell’Avv. F.B.. Quest’ultima si costituiva con comparsa depositata in cancelleria il 02.11.2006 e, nello stesso giorno, depositava ricorso ex artt. 29-30 L. n. 794/42, relativamente alla medesima parcella professionale, dando atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma sostenendo che, con il deposito del ricorso ex lege n. 794/42, l’opposizione al predetto decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere decisa con il rito camerale di cui agli artt. 29 e 30 della suddetta legge.
2. I due procedimenti, a seguito di interlocuzione col presidente del Tribunale, venivano trattati dal giudice istruttore designato per il decreto ingiuntivo col rito di cui alla legge 794 del 1942. Il giudicante riteneva sussistenti i presupposti per l’applicabilità della speciale procedura, “in quanto è in contestatone esclusivamente lo scaglione individuato per la quantificatone dei compensi professionali e non l’effettivo svolgimento dell’attività professionale esposta” e all’udienza di prima comparizione, conseguente alla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, non procedeva all’interrogatorio libero delle parti, le invitava alla discussione e si riservava di provvedere. All’esito, depositava ordinanza con la quale revocava il decreto ingiuntivo, riteneva liquidabili le debenze con riguardo a causa con valore indeterminabile, riduceva i diritti richiesti per la collazione e determinava di conseguenza l’importo complessivamente dovuto in € 8.173.
3. Impugnano tale decisione G.M. e R.L., che formulano un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Occorre rilevare in primo luogo l’estraneità al presente giudizio delle argomentazioni dei ricorrenti con riguardo ad altre procedure analoghe presso lo stesso Tribunale, che hanno avuto sviluppi procedurali diversi.
2. Deve essere trattata prioritariamente l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per tardività, avanzata dalla controricorrente. É infondata, posto che il termine per impugnare decorre, anche nel caso in questione, non già dalla notifica dell’ordinanza effettuata dalla cancelleria, ma dalla notifica effettuata dalla controparte, dovendosi in mancanza, come nel caso di specie, far riferimento al termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che risulta rispettato (vedi Cass. n. 3251 del 14/02/2007 – Rv. 598841).
L’altra eccezione d’inammissibilità quanto al contenuto del ricorso è pure infondata, posto che l’esposizione del ricorso è sufficiente per la sua ammissibilità formale, rilevando semmai le considerazioni svolte dalla controricorrente quanto all’esame del merito dello stesso.
3.1 motivi del ricorso.
I ricorrenti deducono che l’ordinanza impugnata deve essere cassata ex art. 111, Cost. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/42 in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.. Queste le violazioni di legge denunciate: a) la disposta trasformazione del rito ex artt. 633 ss. c.p.c.in quello camerale ex artt. 29 e 30 L. n. 794/42, integra violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 Legge n. 794/42, in mancanza del decreto presidenziale di cui all’art. 29 L. n. 794/42; b) la trattazione della causa in Camera di Consiglio è avvenuta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, come previsto dagli artt. 29 e 30 L. n. 794/42 con la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 50 quater e 161, co.1 c.p.c., con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata; c) la violazione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti, cui non sono stati notificati né il ricorso ex artt. 29 e 30 L. n. 794/42 né i conseguenti provvedimenti giurisdizionali adottati dal Pres. del Tribunale di Pavia e dal G.I.; d) la mancata notificazione del ricorso ex artt. 29 e 30 Legge n. 794/42 e dei conseguenti provvedimenti aveva impedito alle parti di essere presenti in udienza ai fini del tentativo di conciliazione della lite.
Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:
Dica l’Ecc.ma Corte adita:
– se l’art. 28 Legge n. 794/42 debba essere interpretato nel senso che l’avvocato che intenda agire giudizialmente per il recupero dei propri compensi professionali sia tenuto a scegliere, alternativamente; fra il procedimento ex artt. 633 ss. c.p.c.e quello ex artt. 29 e 30 L. n. 794/42;
– se, nell’ipotesi di cui al punto precedente, una volta scelta la procedura ex artt. 633 ss. c.p.c., la medesima possa essere trasformata nel procedimento ex artt. 29 e 30 Legge n. 794/42 e se l’opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. possa essere trattata in camera di consiglio secondo ilprocedimento ex artt. 29 e 30 Legge n. 794/42;
– se, in quest’ultimo caso, il provvedimento di fissazione dell’udienza debba essere adottato dal Presidente del Tribunale;
– se il procedimento ex artt. 29 e 30 Legge n. 794/42 debba essere deciso presso il Tribunale in camera di consiglio in composizione collegiale, invece che monocratica, e se la violazione del precetto dia luogo alla nullità dell’ordinanza adottata;
– se la mancata notificatone del ricorso ex artt. 29 e 30 Legge n. 794/42 e dei conseguenti provvedimenti giurisdizionali comporti una violatone del diritto di difesa;
– se il mancato esperimento del tentativo di conciliamone di cui all’art. 29 L. n. 794/42 da parte del Tribunale comporti un vizio di nullità/annullabilità dell’ordinanza adottata al termine del procedimento giurisdizionale.
I ricorrenti sollevavano eccezione di incostituzionalità degli artt. 29 e 30 Legge n.794/42, ove il rito venga utilizzato nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal professionista per il pagamento delle sue prestazioni professionali, posto che tale rito non garantisce appieno il diritto di difesa, non esigendo il ministero obbligatorio del difensore e non disciplinando né la possibilità né le modalità della pur necessaria istruzione probatoria. Inoltre, l’art 28 Legge n. 794/42, attribuendo al solo avvocato la potestà di promuovere lo speciale procedimento giurisdizionale in questione, è incompatibile con i principi di uguaglianza e garanzia della difesa in giudizio, limitando le possibilità di difesa della controparte, anche quanto alla limitata possibilità di impugnazione del provvedimento decisorio.
Al riguardo, i ricorrenti non formulano alcun quesito di diritto.
4. Il ricorso è fondato quanto alla denunciata assorbente violazione della norma che prevede che l’adozione dell’ordinanza conclusiva del procedimento ex l. 794 del 1942 è riservata al Collegio.
Al riguardo, all’esito di oscillamenti giurisprudenziali di diverso segno, le SU di questa Corte (Sez. U n. 390 del 2011 – Rv. 615406), pur nell’ambito della questione più generale relativa alla impugnabilità del provvedimento conclusivo della speciale procedura, hanno affermato che tale procedimento è riservato al Collegio e non al giudice unico. Tale orientamento è condiviso. Da ciò consegue la nullità del provvedimento impugnato con assorbimento di tutte le restanti censure.
La prospettata questione di costituzionalità è inammissibile, perché carente del necessario quesito di diritto (vedi Cass. U n. 1707 del 2013 – Rv. 624695), e ciò indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio della questione stessa.
5. Il ricorso va accolto nei limiti indicati e il provvedimento impugnato cassato con rimessione delle parti avanti al Tribunale di Pavia che pronuncerà anche sulla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rimette la parte avanti al Tribunale di Pavia anche per le spese.
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