Corte di Cassazione sentenza n. 2236 del 31 gennaio 2011
IMPOSTE SUI REDDITI – INDEDUCIBILITA’ – PREMIO ASSICURATIVO SULLA VITA – PAGAMENTO IN FAVORE ALL’EX CONIUGE – NON SUSSISTE
massima
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Nel contesto della separazione personale dei coniugi o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la deducibilità è limitata agli oneri costituiti dall’assegno di mantenimento e non si estende a premi pagati per l’assicurazione sulla vita in favore dell’altro coniuge anche laddove contemplato dalla sentenza del giudice ordinario.
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Svolgimento del processo
T.G. impugna la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in rigetto del gravame del contribuente, respingeva l’impugnativa avverso la cartella di pagamento dell’imposta IRPEF per l’anno 1998, fondata sulla indeducibilità dei premi sulla vita pagati dal marito a favore della moglie divorziata.
A sostegno deduce due motivi, illustrati da memoria, mentre l’agenzia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
l)Col primo denunzia “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione delle norme di diritto, in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè omessa motivazione”: sostiene che la cartella non poteva essere emessa, in quanto non si trattava di rettifica di dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi, bensì di diversa interpretazione della normativa in materia di deduzione di oneri a favore del coniuge separato o divorziato, e pertanto occorreva l’accertamento; tale vizio andava rilevato anche d’ufficio.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione avente carattere nuovo, giacchè non dedotta nei gradi di merito; inoltre essa è rimessa alla discrezionalità della parte, e quindi non rilevabile di ufficio. Tale carattere è preliminare ed assorbente rispetto alla fondatezza o meno della censura.
2) Col secondo deduce “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione delle norme di diritto, in particolare del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, lett. h), oltre che insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, atteso che la CTR riteneva l’esclusione del beneficio inerente alla deduzione degli oneri costituiti dai premi assicurativi pagati nell’interesse della moglie divorziata, e peraltro stabiliti con sentenza definitiva del tribunale di Milano.
Inoltre la stessa CTP aveva condiviso tale deduzione per l’anno 2000 con sentenza n. 140/05 passata in giudicato.
La doglianza è infondata. Innanzitutto va rilevato che si tratta di anni d’imposta differenti; inoltre la sentenza richiamata non è indicata con l’attestazione del passaggio in giudicato della segreteria. Ciò posto, va osservato come esattamente il giudice di appello notava che la deducibilità è limitata agli oneri costituiti dall’assegno di mantenimento del coniuge divorziato, e il beneficio non si estende ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore della moglie, ancorchè ciò fosse stato stabilito con la sentenza del tribunale. Invero tali statuizioni attengono al diverso settore civilistico dei rapporti tra coniugi, e non possono rilevare ai fini fiscali, non essendo consentita un’interpretazione analogica della disciplina di favore in siffatta materia. Infatti essa non può applicarsi nemmeno laddove si tratti di corresponsione di tale assegno in unica soluzione, e quindi a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui il premio non viene corrisposto al coniuge, ma ad un terzo (la compagnia o istituto d’assicurazione), ed inoltre il relativo capitale sarà versato (presumibilmente) in unica soluzione alle scadenze pattuite. Questa Corte al riguardo ha statuito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, lett. g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c) limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta nè irragionevole nè in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16462 del 22/11/2002, n. 795 del 2000).
Quindi anche in rapporto a tali corrette valutazioni giuridiche, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la particolare natura della questione esaminata.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
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